Nuova puntata su Affaritaliani.it della rubrica "Tasse&Pensioni", uno spazio a cura dello studio fiscale tributario e del lavoro Massimiliano Casto che risponderà a tutti i vostri quesiti in materia di fisco e previdenza. Per orientarsi nel difficile mondo della burocrazia e delle leggi scrivete a:
tassepensioni@affaritaliani.it
QUESITO
Sto preparando i documenti da portare al caf per fare il 730. Quest’anno vorrei dare il mio
contributo delle tasse al mio partito in cui sono tesserato. Come devo fare? devo portare qualcosa al
caf o basta comunicarglielo?
Angelo - Matera
RISPOSTA
Nel 730 e nel modello Unico di quest’anno, il contribuente può destinare una quota pari al due per
mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda
sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all’Agenzia delle
Entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti
dei partiti politici”. Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota
del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla
scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta
esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i codici relativi ai partiti è
riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per
mille dell’Irpef” nella penultima pagina delle istruzioni ministeriali reperibili anche su internet.
Massimiliano Casto – Noto (SR)
QUESITO
Mia moglie è casalinga e lo è sempre stata da quando siamo sposati. Nel 2014 però ha avuto un
reddito per un piccolo e breve lavoro dipendente part time ed il suo reddito è stato di 3.200 euro
(quasi tre mesi) . Adesso il caf mi dice che per lo scorso anno non è a carico è perdo le detrazioni e
quindi devo rimborsare questi soldi avuti in più. E’ esatto?
Domenico Carmedu – Cagliari
RISPOSTA
Purtroppo è esatto. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel
2014 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli
oneri deducibili. Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o
residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli
adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal
fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini
dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”. Possono essere
considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o
che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità
giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori
(compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche
unilaterali); i nonni e le nonne.
Massimiliano Casto – Noto (SR)
QUESITO
Quest’anno ho circa 400 euro da scaricare dalla mia dichiarazione dei redditi relativamente a spese
mediche ed in particolar modo spese di dentista affrontate a causa di in incidente automobilistico.
Volevo sapere quali sono le spese mediche che non possono essere scaricate dal 730. Grazie.
Eugenio Danselmo – Milano
RISPOSTA
Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2014 che nello stesso anno sono state
rimborsate, come ad esempio: le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di
danni alla persona arrecati da terzi; le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine
esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino
all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di
lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 163 della Certificazione
Unica. Se nel punto 164 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che,
essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie
eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Possono,
invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio: le spese
sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non
spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento); le spese sanitarie rimborsate sulla base di
assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo
stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.
Massimiliano Casto – Noto (SR)