Decadenza responsabilità genitoriale:quando e perchè
Domanda
Gent.ma Sara Severini,
scusi se la disturbo. Le espongo un caso drammatico a cui spero lei voglia darmi una risposta.Mio figlio ha un processo penale in corso e i rapporti con la moglie sono peggiorati fino ad arrivare alla separazione. Vi è anche una bambina alla quale non ha mai fatto mancare nulla sai dal punto di vista affettivo che patrimoniale: non ha mai pregiudicato beni fondamentali del minore, né ovviamente emergono atteggiamenti compromettenti quali violenze o abusi su di lei. Anzi, il contrario. Potrebbe rischiare la decadenza dalla potestà genitoriale?
La ringrazio
Risposta
L' art. 330 c.c. prevede che il genitore che viola o trascura i doveri verso la prole, ovvero abusa di poteri inerenti alla potestà genitoriale, con grave pregiudizio per il figlio, venga dichiarato decaduto dalla stessa.
In particolare dovrà aversi violazione :
dell'art. art. 147 c.c.: diritto dei figli al mantenimento, istruzione, educazione;
dell' art. 570 c.p. : sottrazione del genitore all'obbligo di assistenza e mantenimento;
dell' art. 591 c.p.: abbandono;
oppure allorquando un genitore abusi dei relativi poteri (artt. 320, 324 c.c.; artt. 571 e 572 cp) arrecando grave pregiudizio al figlio.
In generale , tenga comportamenti tali da pregiudicare la sana crescita del bambino o crei situazione di particolare gravità ( as esempio alcolismo o tossicodipendenza)
Le condotte pregiudizievoli per il minore comprendono sia l'ipotesi di maltrattamenti fisici nei confronti del figlio, ma anche abusi ed aggressioni psicologiche come nei casi di comprovata incapacità di capire i bisogni del minore con coartazione psichica da parte del genitore
La condotta commissiva o omissiva del genitore in violazione dei doveri su di essi gravanti non determini un pregiudizio grave , potranno essere adottati provvedimenti di limitazione della potestà ex artt. 333 e 334 c.c.
Con il provvedimento di decadenza viene accertata l'incapacità del genitore di assumere decisioni nell'interesse del minore:la natura di tali provvedimenti è infatti quella non di punire il genitore , ma quella di impedire che il minore subisca i pregiudizi cui è esposto a causa della condotta del genitore.
Tale provvedimento non andrà tuttavia ad influire sugli aspetti obbligatori, ovvero il mantenimento della prole, che resterà salvo: con esso infatti il genitore perde il potere decisionale, di scelta inerente la loro cura ed educazione ed il potere di rappresentarli in giudizio e di amministrare i loro beni.
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