Mantenimento dei figli attraverso un trasferimento immobiliare
MANDA LA TUA STORIA AD AFFARITALIANI.IT Viste le numerose richieste pervenute alla rubrica per conoscere i diritti ed i doveri sulla separazione tra coniugi e conviventi, Affaritaliani.it ha deciso di dare spazio alle vostre esperienze di vita quotidiana : raccontateci le vostre storie (convivenza omosessuale, sottrazione di minori, violenze in famiglia , dramma padri separati...) così da poter far luce, denunciare e sensibilizzare su tematiche importanti ed attuali del diritto di famiglia. Le storie vanno inviate a comunione_separazione@affaritaliani.it |
Domanda
Buongiorno avvocato, io e mia moglie stiamo per separarci. Abbiamo una bambina e al fine di evitarle ulteriori traumi vorremo procedere ad una separazione consensuale. Io non ho un lavoro fisso ma sono propritario di alcuni immobili. Ho sentito che sarebbe possibile provvedere al mantenimento di figli cedendo una casa anziché con assegno mensile?Potrei farlo? La ringrazio infinitamente
Risposta
L' obbligo di mantenimento del figlio discende direttamente dall' art. 30 della Costituzione e sussiste in capo a ciascun genitore in funzione del rapporto di filiazione che rimane intatto anche nel momento del dissolvimento del matrimonio. L' art. 155 comma 4 del codice civile prevede che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. La giurisprudenza ha più volte stabilito come l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole possa essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta. Alla luce di ciò non vi sono ostacoli ad ammettere la legittimità ad un accordo tra i coniugi che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento della prole in un’unica soluzione anziché con assegni periodici. In conclusione quindi è da ritenersi valida, la clausola dell’accordo di separazione che contenga l’impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile.