Benché nessuno possa invocare l’ignoranza della legge penale, è certamente vero che il diritto penale passa in rassegna delitti che, per poter essere “compresi”, necessitano di studi accurati e delitti, che, per converso, sono epidermicamente (ri-)conosciuti anche da parte del cittadino-comune.
In questo secondo macro-gruppo va certamente inscritto il delitto di riciclaggio, classicamente associato alla classica immagine della lavatrice di denaro sporco.
Proprio questa sua alta (ri-)conoscibilità, però, è ciò che conduce spesso a sovrapporre concetti – quelli di riciclaggio, da un lato e d’auto-riciclaggio, dall’altro lato – che dovrebbero essere distinti.
Infatti, mentre l’art. 648 bis c.p. punisce chiunque, non essendo stato concorrente nel reato-presupposto, sostituisce/trasferisce denaro, beni o altre utilità in modo da nasconderne la provenienza delittuosa, l’art. 648 ter.1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso il reato-presupposto, impiega/ sostituisce/trasferisce, in attività economiche/finanziarie/imprenditoriali/speculative, denaro, beni o altre utilità in modo da nasconderne la provenienza delittuosa.
Ciò chiarito, preme osservare quanto segue.
Già vigente (solo) l’art. 648 bis c.p., ci s’interrogava, in dottrina, sull’effettiva compatibilità tra delitti tributari e riciclaggio.
In assenza di chiare direttive euro-unitarie in materia, la giurisprudenza di merito, allorquando a monte era stato commesso un delitto tributario, si spingeva ad escludere la configurabilità a valle del delitto di riciclaggio.
Ciò sulla scorta del fatto che gl’illeciti-presupposto di riciclaggio potessero essere unicamente quelli che provocavano un arricchimento evidente e tangibile, che, peraltro, doveva poter essere isolato nel complesso del patrimonio dell’autore.
Mutato il quadro d’insieme a livello euro-unitario, non di meno, la giurisprudenza di legittimità virava verso lidi improntati alla piena configurabilità del delitto di riciclaggio anche allorquando l’illecito-presupposto fosse tributario, sottolineando come la locuzione «utilità» ex artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p. fosse a tal punto ampia da ricomprendere in sé tutte quelle utilità che avessero un valore economicamente apprezzabile.
Su questo sfondo irrompeva, quindi, il nuovo delitto d’autoriciclaggio e, con esso, il rinvigorito dibattito avente ad oggetto i delitti tributari.
Una volta sistematizzata l’invero disagevole materia, però, nessuno dubitò del fatto che l’anzidetto delitto fosse assolutamente configurabile anche allorquando oggetto dello stesso fossero i risparmi d’imposta frutto di delitto tributario.
E, però, mentre l’art. 648 bis c.p. conteneva espressamente la clausola di riserva «[f]uori dei casi di concorso nel reato» che conduceva a qualificare la condotta d’occultamento alla stregua d’un post factum non punibile, con l’introduzione del nuovo delitto d’autoriciclaggio, l’anzidetta clausola perdeva la funzione di delimitare l’area di ciò che è penalmente rilevante, con tutto ciò che ne conseguiva e ne consegue nelle ipotesi di frode fiscale.
Perché sono queste ipotesi che, per loro stessa natura, implicano un’attività fraudolenta volta a ostacolare accertamenti tributari.
La qual cosa, a ben guardare, fa sì che, in consimili ipotesi, evocare l’art. 648 ter.1 c.p. rappresenti il classico fuor d’opera, posto che, nell’istante in cui vengono movimentate le somme, il delitto tributario non s’è ancora perfezionato.
L’evidenziava anche Confindustria in sede di propria circolare datata 12 giugno 2015, correttamente auspicando che la giurisprudenza fosse rigorosa nel dare rilevanza agli elementi costitutivi della fattispecie che qui c’occupa e ciò proprio al fine d’evitare eccessi sanzionatori.
Dal punto di vista societario, infatti, è noto che il delitto tributario genera risparmi d’imposta destinati a rimanere conglobati nel risultato d’esercizio, con conseguente re-impiego degli stessi nella correlativa attività economica.
Di qui il rischio, invero non latente, che la stessa, identica, condotta venga punita tre volte: la prima, sul piano amministrativo; la seconda e la terza, sul piano penale, con conseguente, evidente, violazione del principio del ne bis in idem.
Senza considerare, per quel che qui importa, il profilo inerente la responsabilità amministrativa degl’enti per fatti dipendenti da reato.
Infatti, se, con l. 21-11-2007, n. 231, s’è estesa l’anzidetta responsabilità anche a ricettazione e, per quel che qui importa, riciclaggio, con l. 15-12-2014, n. 186, s’è deciso di passare in rassegna, in questo senso, altresì l’art. 648 ter.1 c.p.
La qual cosa, a ben guardare, non deve stupire: anche a prescindere dagl’obblighi internazionali che certamente hanno conformato l’azione legislativa, è noto, infatti, che, nell’ottica del legislatore, prevenzione e contrasto a riciclaggio e autoriciclaggio non si esauriscono nel ricorso al tradizionale corredo sanzionatorio del diritto penale, ma coinvolgono anche numerose categorie di soggetti operanti in diversi settori dell’ordinamento.
Sotto questo profilo, di fondamentale importanza per le imprese sarà allora dare vita a modelli organizzativi e gestionali ex d.lgs. 8-6-2001, n. 231, prodromici a scongiurare, da parte di chi – persona fisica – opera in nome e per conto della società, la commissione di delitti tributari a monte e delitti di riciclaggio/autoriciclaggio a valle.
Non si può, infatti, non considerare che, nell’ambito della classica attività d’impresa, gli aspetti fiscali, se, per un verso, sono gestiti da specifici processi, per l’altro verso, coinvolgono anche tutta la contabilità fiscale ordinaria che si alimenta durante tutto l’anno fiscale.
Con tutto ciò che, ovviamente, ne consegue sul piano proprio d’un corretto controllo a presidio d’una contabilità attendibile.
Commenti