Articolo realizzato con la collaborazione dell'Avvocato Lisa Ruini del focus team 231 di SC Avvocati Associati.
Numerosi sono, oggi, i procedimenti penali che affondano le proprie radici nelle situazioni che si sono verificate nelle Residenze sanitarie assistenziali italiane in conseguenza della c.d. pandemia da virus Covid-19.
In più occasioni, infatti, le Procure della Repubblica sono state chiamate a vagliare la fondatezza degli esposti presentati dalle famiglie degli ospiti delle anzidette Residenze per violazione dell’art. 589 c.p.
Anche in tema d’omicidio colposo ex infezione da virus Covid-19, però, per poter condannare taluno in sede penale, è sempre necessario poter rispondere alle seguenti tre domande: quale condotta ha cagionato l’infezione da virus Covid-19? Quale condotta ha cagionato la morte dell’ospite? La morte dell’ospite era prevedibile ed evitabile?
Se pubblico ministero e giudice non fossero in grado di rispondere a queste tre domande, infatti, a venir meno sarebbe la stessa possibilità d’imputare chicchessia ex art. 589 c.p.
Se quanto precede è corretto, in subiecta materia, il primo problema è allora quello d’individuare la condotta che ha cagionato l’infezione da virus Covid-19.
Benché l’Istituto superiore di sanità evidenzi che il virus Covid-19 si diffonde da persona a persona in modo diretto, in modo indiretto ovvero per contatto stretto con persone infette attraverso secrezioni della bocca e del naso, per stessa ammissione delle fonti governative, i punti oscuri attengono, ancora oggi, alle diverse vie di trasmissione, alla concentrazione necessaria per la trasmissione, alle caratteristiche delle persone/delle situazioni che facilitano la c.d. super-diffusione, alla percentuale di persone infette a-sintomatiche, alla percentuale di persone infette a-sintomatiche che trasmettono il virus, agli specifici fattori di trasmissione a-sintomatica/pre-sintomatica, nonché alla proporzione delle infezioni trasmesse da persone a-sintomatiche/pre-sintomatiche.
Con la conseguenza, per quel che qui importa, che, eccezion fattasi per le ipotesi-base – vale a dire per quelle di stretto contatto –, anche nell’ambito d’una Residenza sanitaria assistenziale, ricostruire con precisione la condotta che avrebbe cagionato l’infezione da virus Covid-19 risulta, ancora oggi, invero disagevole.
A ciò s’aggiunga che tra condotta che ha cagionato l’infezione da virus Covid-19 e condotta che ha cagionato la morte dell’ospite non sembrerebbe sussistere, in astratto, nessuna automatica correlazione.
Gli studi scientifici in materia, infatti, non sembrerebbero attestare l’esistenza di nessun automatico parallelismo tra infezione da virus Covid-19, da un lato e morte dell’ospite, dall’altro lato.
Se pure corrisponde a verità, infatti, che il virus Covid-19 è «causa iniziale di morte» nell’89% delle fattispecie riguardanti persone Covid-positive, corrisponde altrettanto a verità che, nel 71,8% delle anzidette fattispecie, a stagliarsi sullo sfondo sono con-cause di morte – i.e. malattie che hanno avviato sequenze d’eventi morbosi indipendenti tra loro – diverse dall’infezione da virus Covid-19.
Dagli anzidetti studi scientifici, in altre parole, sembrerebbe possibile evincere che, anche nell’ambito delle Residenze sanitarie assistenziali, il virus Covid-19 è stata l’unica causa di morte rilevante solamente nel 28,2% delle fattispecie riguardanti persone Covid-positive, mentre, in tutte le altre fattispecie, a essere presenti sullo sfondo erano una/più con-cause morte rilevanti.
Da quando precede discende, per quel che qui importa, che, in assenza d’altri elementi che comprovino la sussistenza d’uno specifico nesso causale, la morte dell’ospite non potrà comunque essere imputata alla mera contrattura da parte dello stesso dell’infezione da virus Covid-19.
A dissimili conclusioni, in ambito penale, peraltro, non è pensabile pervenire nemmeno facendo leva sulla nozione di decesso per Covid-19 passata in rassegna dal rapporto congiunto ISS, ISTAT, INAIL
Com’è agevole constatare, infatti, essendo costruita in negativo – decesso per Covid-19 = morte risultante da quadro clinico patologico con conferma di virus Covid-19, a meno che non sussista «chiara causa alternativa di morte» non riconducibile all’anzidetto virus –, l’anzidetta nozione implica una sorta d’inversione dell’onere della prova.
Cosa, questa, che, in ambito penale, non appare possibile nemmeno ove si ragioni Residenze sanitarie assistenziali e infezioni da virus Covid-19, gravando sempre sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare, al di là d’ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza del sanitario.
Senza considerare, per quel che qui importa, quelli che sono e restano i problemi inerenti l’effettiva prevedibilità della morte dell’ospite ex infezione da virus Covid-19.
Solo conoscendo l’iter di sviluppo della malattia, infatti, il sanitario potrà prefigurare la morte dell’ospite quale possibile conseguenza della propria condotta.
In questi stessi termini – preme osservare – ha opinato, ancora recentemente, la stessa Corte di cassazione, sottolineando come, per acclarare la sussistenza o meno di nesso causa tra condotta del sanitario e la morte del paziente, ‹non si possa prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla causa della morte stessa, giacché, solo conoscendo in tutti i propri aspetti, la scaturigine della malattia, è possibile analizzare correttamente l’ipotetica condotta omissiva colposa.
Se quanto precede è corretto, a venire qui in emergenza è, però, l’ennesimo punto di rottura tra quelli che sono i tradizionali traccianti giurisprudenziali in materia di reati omissivi impropri e le attuali conoscenze scientifiche in materia di virus Covid-19.
Per stessa ammissione ministeriale, infatti, permangono, ancora oggi, numerose incertezze anche circa il momento iniziale della malattia.
Ricomponendo il quadro d’insieme, sembra, dunque, corretto affermare che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche in materia di virus Covid-19, risulti, ancora oggi, invero disagevole fornire risposte a tutte e tre le domande che precedono, con conseguente venir meno, a nostro avviso, di quelli che sono i corretti presupposti giuridici per poter imputare chicchessia ex art. 589 c.p.
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