BILANCIO INFRANNUALE E RISCHIO D’IMPRESA

L’articolo dello scorso 2 novembre riporta un riferimento ai bilanci infrannuali e alcuni lettori mi hanno chiesto di approfondirne l’argomento.
https://www.affaritaliani.it/blog/il-cruscotto/ancora-sulla-modifica-del-2086-cc-703459.html
In primis occorre chiarire cosa è il bilancio d’esercizio (annuale).
Il bilancio d’esercizio è un documento riepilogativo di:
- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Rendiconto finanziario
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori, nel rispetto dell’art. 2423 e segg. del codice civile ovvero dai soggetti che rappresentano legalmente la società e/o ne sono responsabili dal punto di vista contabile, amministrativo e fiscale e la sua elaborazione deve essere effettuata secondo i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità – OIC.
La nota integrativa, relazione sulla gestione e rendiconto finanziario non sono obbligatori per le micro-imprese, mentre i soggetti tenuti al bilancio abbreviato devono presentare stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Il bilancio d’esercizio svolge due funzioni fondamentali:
- verifica interna (che consente ai soci di valutare il proprio investimento)
- verifica esterna (fornire ai terzi le informazioni necessarie affinchè ne valutino la situazione economico/patrimoniale e finanziaria).
Appare chiaro che tutto questo “lavoro” poggia il suo fulcro sulla “informazione”.
Sia per la verifica interna che esterna, l’informazione è essenziale e indispensabile a coloro che devono prendere delle decisioni: all’organo amministrativo per la strategia e lo sviluppo della mission aziendale e ai terzi per decidere se è conveniente o meno entrare in affari con la società.
A livello europeo si è adottato un unico linguaggio onde consentire una più facile lettura delle citate informazioni agli imprenditori di tutti gli stati membri.
Una domanda nasce spontanea:
“è sufficiente soltanto un bilancio annuale per ben amministrare una azienda?”
Sicuramente NO.
Uso una metafora per esprimere il mio pensiero su questo argomento.
“Se una persona vuol mantenere il proprio peso forma, non può controllarsi soltanto una volta all’anno, bensì deve adottare quotidianamente una alimentazione più o meno corretta e verificarne costantemente l’andamento e gli sviluppi”.
In parole povere bisogna effettuare “controlli periodici”.
Tutto ciò fa parte delle buone pratiche aziendali, ma con il CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA E’ D’OBBLIGO ELABORARE I “BILANCI INFRANNUALI”.
Ho chiesto all’illustre ed esperto collega Antonio Sanges - Dottore Commercialista in Salerno - di esprimere il suo pensiero su <<Bilancio infrannuale e “rischio d’impresa”>>
“Un bilancio infrannuale (detto anche intermedio), è un bilancio redatto su una base temporale inferiore ai dodici mesi - tale documento, è soggetto alla normativa di cui alla “crisi d’impresa” di cui al D. Lgs. n. 14/2019.
L’obiettivo di un bilancio infrannuale elaborato anche in ossequio al principio OIC 30, è quello di informare la governance, i soci, gli istituti bancari e stakeholder, della evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per che per quelli reddituali, con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.
Questo tipo di bilancio non richiede l’approvazione da parte dei soci e non ha l’obiettivo tipico di misurare l’utile realizzato: esso può essere considerato una relazione trimestrale (o semestrale), un prospetto contabile (art. 2433-bis c.c.), situazione patrimoniale (art. 2446 e 2501-ter c.c.), considerando un arco temporale inferiore ai 12 mesi.
Fermo restando la sua natura meramente informativa, i bilanci intermedi devono essere redatti rispettando i requisiti del secondo comma dell’articolo 2423 del codice civile.
In riferimento a quanto evidenziato, in “via prudenziale per gli amministratori”, (in raccordo con i principi di “continuità aziendale” di cui all’art. 2082 2^ comma del c.c.), tale “bilancio infrannuale”, dovrà essere redatto, attivando anche gli indici di bilancio in tema di “rischio d’impresa” (indice indebitamento, di struttura, liquidità corrente e liquidità immediata).”
CONCLUSIONI
Ringrazio il Collega Dott. Antonio Sanges per aver accettato di esprimere il “Suo prezioso pensiero” su questo argomento assai complesso e mi permetto suggerire a tutti gli amministratori e imprenditori che solo una costante informazione su qualunque fatto che può in qualche modo riguardare l’azienda può permettere agli stessi di prendere gli opportuni provvedimenti in tempo utile per scongiurare il verificarsi di fatti dannosi e/o approfittare “del vento in poppa” ove il momento sia favorevole all'azienda.
E’ lapalissiano che i dati di bilancio siano influenzati (direttamente o indirettamente) da qualunque decisione presa dagli amministratori.
Mi sento anche di dire che i bilanci infrannuali, così come prevede il principio contabile nr. 30, devono essere redatti con le stesse modalità e valutazioni del bilancio annuale e una semplice situazione economico/patrimoniale non è sufficiente allo scopo.
L’esperienza vuole che i bilanci infrannuali siamo elaborati “almeno trimestralmente” e semestralmente per le aziende più piccole.
In difetto, gravi responsabilità ricadono sugli amministratori e nei casi più gravi questi ultimi potrebbero essere chiamati a risponderne con il proprio patrimonio personale (art. 378 CCII).
Potete inviare i Vostri quesiti a
angelo@andriuloweb.it
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