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Cronache
Riforma Tributaria, cambia tutto: l'onere della prova spetta al Fisco

Il giudice tributario dovrà essere più rigoroso ed equidistante. La prove di colpevolezza passa esplicitamente in capo al fisco

La presunzione grave, precisa e concordante non basta più per condannare un contribuente, ci vogliono prove nette del fisco. E’ quanto stabilito con la Riforma della giustizia tributaria approvata in via definitiva alla Camera il 9 agosto scorso. Il provvedimento è chiaramente in attuazione degli obiettivi definiti nel PNRR.

Un cambiamento non banale per cittadini e imprese con l’accoglimento a 360 gradi di alcune sentenze della Cassazione dove veniva indicato, in modo esplicito, che in giudizio spetta al fisco provare la fondatezza delle proprie contestazioni.

Il giudice tributario dovrà essere più rigoroso ed equidistante nel valutare le prove che l’Amministrazione porterà in giudizio contro il contribuente e potrà anche ammettere la testimonianza in forma scritta.

Nella prassi capitava si desse adito a fraintendimenti con una netta prevalenza delle valutazioni in favore delle Amministrazioni finanziarie.

Se è vero che in sede istruttoria, l'Amministrazione finanziaria raccoglie gli elementi utili a fondare l'azione impositiva e spetta al contribuente contestarli, con la Riforma si dice esplicitamente che spetta al giudice fondare la decisione su elementi di prova che emergono e valutare se annullare l'atto impositivo. Nel settore si è sempre discusso sulla possibilità per il legislatore e il giudice di stabilire a chi addossare l’onere della prova nel processo tributario. Mancava la norma specifica e l’attitudine a dare di fatto valutazioni di maggiore credibilità al fisco cozzavano con i principi europei e costituzionali. Quindi viene annullato l’atto impositivo o in giudizio si decide in favore del contribuente se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

Il Senato ha introdotto questo elemento chiarificatore che è stato poi approvato anche alla Camera.

Spetterà invece al contribuente dimostrare quanto sostiene se per un qualche motivo chiede di essere rimborsato dalla pubblica amministrazione.

Altro aspetto interessante riguarda la prova testimoniale.

Non è ammesso il giuramento ma il giudice, anche senza l'accordo delle parti, può accogliere la prova testimoniale, se la pretesa tributaria è fondata su verbali o altri atti. In tal caso la prova è ammessa soltanto su circostanze diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Altro cambiamento di secondo livello sono la mutazione delle denominazioni: il termine “Commissione tributaria” viene sostituita con quella di “Corti di giustizia tributaria”.

Si può poi accedere ai concorsi per magistrato tributario se si è in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e se il soggetto non è titolare di alcun trattamento pensionistico.

Con l'intento di ridurre i contenziosi la parte soccombente in caso di rigetto o mancato accoglimento del reclamo è condannata al pagamento delle relative spese di giudizio.

Nel caso il soccombente sia la PA la responsabilità può anche ricadere sul funzionario, se questi ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione.

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