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Cronache
Sanità Calabria: il prefetto Guido Longo commissario. La delibera
(fonte Lapresse)

"Il nuovo commissario per la sanita' calabrese e' il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha gia' operato in Calabria, sempre a difesa della legalita'". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

Chi è Guido Longo, neo commissario alla sanità Calabria

Guido Longo, nominato stasera commissario alla sanita' in Calabria, ha 68 anni ed e' nato a Catania. Si e' laureato in giurisprudenza all'Universita' di Catania ed e' abilitato all'esercizio della professione forense. Vincitore di concorso, accede, nel 1978, alla carriera di Funzionario di Pubblica Sicurezza. Nel 1979 gli viene attribuito il premio "Luigi Calabresi" quale migliore allievo della Scuola Superiore di Polizia. Sempre nello stesso anno, viene assegnato alla Questura di Reggio Calabria con l'incarico di dirigere una Sezione della locale Squadra Mobile, successivamente, sempre della locale Squadra Mobile, ricopre l'incarico di Dirigente della Sezione omicidi, coordinando importantissime operazioni di rilievo internazionale. Dopo la prima esperienza nella Questura reggina, e' stato a Palermo nel periodo delle stragi nel '92, prima alla Squadra Mobile come dirigente delle sezioni narcotici e omicidi e poi come vice capocentro della Dia, poi a Napoli, a Roma promosso al servizio centrale, a Caserta dopo la strage di Castelvolturno, poi nuovamente a Reggio e Palermo. A lui si devono, in Campania, i risultati di importanti operazioni antimafia, tra cui la cattura dei superlatitanti dei Casalesi Antonio Iovine, Michele Zagaria e del capo assoluto del clan Francesco Schiavone detto "Sandokan". E' stato prefetto di Vibo Valentia dal marzo 2017 al 30 maggio 2018, quando si e' congedato per sopraggiunti limiti di eta'. Dal 28 luglio scorso guida la terna commissariale del Comune di Partinico, in Sicilia.

Guido LongoGuido Longo
 

DELIBERA NOMINA DEL  COMMISSARIO PER LA SANITA' DELLA CALABRIA

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2020

VISTO l’articolo 120 della Costituzione;

VISTO l’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131; VISTO l’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, firmato tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che alla lettera b), dispone che il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all' articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale dispone, tra l’altro, che qualora, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei LEA, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro entro quindici giorni;

VISTO l’articolo 4, comma 2 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 secondo cui, tra l’altro, ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo 4, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un Commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza del Piano e ha la facoltà di nominare, con le stesse modalità, al fine di assicurare la puntuale attuazione del Piano, uno o più subcommissari che possono svolgere anche le funzioni di soggetti attuatori;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 80, della la legge 23 dicembre 2009, n. 191 secondo cui gli interventi individuati dal Piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale: • per le Regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l’assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale; • si applicano le disposizioni di cui ai commi da 80 a 86 dell’art. 2 della citata legge 23 dicembre 2009 n. 191;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 88-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: “Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell’effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente;”

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il Patto per la salute 2014-2016 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in particolare l’articolo 12 di detta Intesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

VISTE le proprie deliberazioni del 30 luglio 2010, del 19 settembre 2014, del 12 maggio 2015, del 7 dicembre 2018 di nomina del Commissario ad acta;

VISTA la propria deliberazione del 19 luglio 2019 con cui è stato, tra l’altro rideterminato il mandato commissariale ed è stata nominata la dott.ssa Maria Crocco quale subcommissario unico con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale;

VISTO il decreto del Ministero della salute 2 aprile 2015 n. 70 con il quale è stato adottato il “Regolamento recante Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la legge 21 dicembre 2016, n. 232, VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”; VISTO il Patto per la salute 2019-2021 del 18 dicembre 2019; VISTI gli esiti delle periodiche riunioni di verifica, da ultimo della riunione dell’8-9 ottobre 2020, in cui sono state confermate importanti criticità nell’attuazione del Piano di rientro e nell’attuazione del mandato commissariale;

VISTO il decreto legge 10 novembre 2020, n. 150 recante nuove misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria che affida puntuali e importanti compiti al Commissario ad acta;

VISTA la propria deliberazione del 16 novembre 2020 con cui è stato nominato il prof. Eugenio Gaudio quale commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria;

VISTA la comunicazione del prof. Eugenio Gaudio di non accettazione dell’incarico;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario ad acta; VISTO il curriculum del dott. Guido Longo;

DATO ATTO che il Presidente della Regione Calabria è stato debitamente invitato a partecipare all’odierna seduta del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 30 giugno 2003, n. 131, con comunicazione in data……………………..;

SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali;

DELIBERA

a) di nominare il dott. Guido Longo quale Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii..

b) di affidare al Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria l’incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2019-2021 di prosecuzione del Piano di rientro nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l’attuazione del decreto legge 10 novembre 2020 n. 150. In particolare, nell’ambito della cornice normativa vigente, si affidano al Commissario ad acta le seguenti azioni ed interventi prioritari:

1) adozione di ogni necessaria iniziativa al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all’adesione agli screening oncologici, all’assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell’assistenza ospedaliera;

2) completamento ed attuazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete di emergenza-urgenza e delle reti tempo dipendenti, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, in attuazione del regolamento adottato con decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70, ed in coerenza con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica; 3) definizione ed attuazione delle reti cliniche specialistiche;

4) monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei Nuovi Ospedali secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla programmazione sanitaria regionale;

5) revisione ed attuazione del provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e con le indicazioni dei Tavoli tecnici di verifica;

6) completamento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza specialistica ambulatoriale;

7) completa attuazione delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita (Conferenza Unificata Rep. Atti 137/CU del 16/12/2010);

8) gestione ed efficientamento della spesa per il personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia;

9) razionalizzazione ed efficientamento della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ottemperanza alla normativa vigente;

10) gestione ed efficientamento della spesa farmaceutica convenzionata ed ospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale e il corretto utilizzo dei farmaci in coerenza con il fabbisogno assistenziale;

11) definizione dei tetti di spesa e dei conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per l’acquisto di prestazioni sanitarie in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con l’attivazione, in caso di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall’articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

12) adozione di ogni necessaria iniziativa commissariale al fine di pervenire alla completa implementazione dei flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario da parte delle aziende in termini di completezza e qualità, ivi inclusa l’implementazione del nuovo sistema informativo contabile regionale, al fine di implementare il sistema di monitoraggio del Servizio Sanitario Regionale per il governo delle azioni previste dal Piano di rientro con riferimento alla garanzia dell’equilibrio economico-finanziario e alla garanzia dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

13) sottoscrizione degli accordi interregionali bilaterali in materia di mobilità sanitaria ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016 sancito con Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 e dell’articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.;

14) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale;

15) definizione e stipula del protocollo d’intesa con l’Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro in coerenza con la normativa vigente;

16) interventi per la gestione, razionalizzazione ed efficientamento della spesa e delle attività proprie della medicina di base;

17) adozione dei provvedimenti necessari alla regolarizzazione degli interventi di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti;

18) rimozione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti, anche legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendali che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, nonché in contrasto con la normativa vigente e con i pareri e le valutazioni espressi dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;

19) puntuale monitoraggio di quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 118/2011 con riferimento alle rilevazioni del bilancio regionale riferite alle risorse destinate al Servizio sanitario regionale;

20) puntuale verifica dell’ordinato trasferimento da parte del bilancio regionale al SSR delle risorse ad esso destinate;

21) conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all’ASP di Reggio Calabria e delle ulteriori poste debitorie eventualmente presenti negli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;

22) riconduzione dei tempi di pagamento dei fornitori ai tempi della direttiva europea 2011/7/UE del 2011, recepita con decreto legislativo n. 192/2012;

23)ricognizione, quantificazione e gestione del contenzioso attivo e passivo in essere, e verifica dei fondi rischi aziendali e consolidato sanitario regionale;

24) prosecuzione e tempestiva conclusione delle azioni previste per la puntuale attuazione del Percorso attuativo della certificabilità;

25) programmazione degli investimenti per interventi edilizi e/o tecnologici in coerenza con quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e secondo gli indirizzi di programmazione coerenti con il decreto del Ministero della salute del 2 aprile 2015 n. 70 e con le misure di razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare strumentale e non strumentale, fermo restando quanto disposto dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150;

26) attuazione dei nuovi compiti assegnati al Commissario ad acta dal decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. In particolare, il Commissario ad acta:

a. fornisce indicazioni in ordine al supporto tecnico ed operativo da parte di Agenas previsto all’articolo 1, comma 4, del citato decreto legge;

b. attua quanto previsto all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legge;

c. nomina i commissari straordinari aziendali ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legge e verifica trimestralmente il relativo operato in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma operativo 2019-2021, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, del citato decreto legge;

d. approva gli atti aziendali adottati dai commissari straordinari, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno;

e. adotta gli atti aziendali in caso di inerzia da parte dei commissari straordinari ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto legge;

f. verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari;

g. provvede in via esclusiva all’espletamento delle procedure di approvvigionamento di cui all’articolo 3 del citato decreto legge;

h. valuta l’attivazione del supporto del Corpo della Guardia di finanza in coerenza con l’articolo 5 del citato decreto legge;

i. adotta il Programma operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 previsto dall’articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

j. definisce il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione;

k. presenta, adotta e attua i Programmi operativi 2022-2023, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto legge;

l. coordina le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria delle aziende del Servizio sanitario regionale assicurandone l’efficacia;

c) di incaricare il Commissario ad acta a relazionare, con cadenza semestrale, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri affiancanti in merito all’attività svolta, in esecuzione del mandato commissariale, ferme restando le verifiche trimestrali ed annuali previste dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL MINISTRO DELLA SALUTE

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