Scuola, il Tar campano sospende l'ordinanza di De Luca
La quinta sezione del tribunale amministrativo ha accolto l'istanza cautelare
Scuola, il Tar campano sospende l'ordinanza di De Luca emessa dalla Regione
La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto anche l'istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticita' legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale è stata fissata perl'8 febbraio prossimo.
L'ordinanza 1/2022 firmata da Vincenzo De Luca è una misura che non "sottende una compiuta valutazione di adeguatezza e proporzionalità" anche perché "la regione Campania" non è "classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell'aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell'insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sè solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale".
Con queste motivazioni il giudice Maria Abbruzzese, presidente della quinta sezione del Tar della Campania ha accolto il ricorso degli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci che si sono opposti all'ordinanza del presidente De Luca per conto di una coppia con due figli minori.
E ancora il giudice scrive che "non risulta peraltro alcun focolaio né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa" e a ulteriore sostegno della complessiva "non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività" e ci si concentra invece "sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l'opzione zero".
E non basta appellarsi "alle difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l'adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di collasso anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare contingibile una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato".
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