Obblighi contributivi Enasarco, quando 'il vestito non fa il monaco'
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Obblighi contributivi Enasarco, quando 'il vestito non fa il monaco'
Avv. Gagliano
La società Diamante S.p.a. è uno dei leader mondiali nella vendita di software avanzati e nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente innovative per il settore produttivo della gioielleria e si avvale da oltre venti anni di una fitta rete di agenti per promuovere la vendita dei propri software e dei contratti ad essi connessi.
All’inizio dell’anno 2012 Il nuovo Amministratore Delegato Dott.ssa Ruby, verificata la rete di vendita di cui sia avvale la società nel territorio Italiano, decide di modificarne l’assetto anche per evitare i costi relativi ai contributi Enasarco dovuti agli agenti. In particolare decide di assumere come lavoratori dipendenti alcuni degli agenti e di risolvere tutti gli altri contratti di agenzia dando i dovuti preavvisi e provvedendo poi a pagare le relative indennità terminali.
Trascorso qualche mese la Dott.ssa Ruby verificando l’andamento delle vendite si accorge che nelle Regioni del nord Italia, ove precedentemente aveva operato come agente l’Ing. Smerald, la vendita di software è drasticamente diminuita. Contatta quindi l’Ing. Smerald alla quale richiede, nonostante al cessazione del contratto di agenzia, di continuare a collaborare con la società.
La collaborazione fra la società Diamante e l’Ing. Smerald procede negli anni in modo assai soddisfacente e quest’ultima, con cadenza trimestrale provvedere a fatturare alla società i compensi maturati ed imputabili ai contratti conclusi dalla società grazie al suo intervento.
Nel giugno del 2018 presso la società Diamante si presente un ispettore di vigilanza dell’Enasarco che procede a svolgere degli accertamenti amministrativi relativi al periodo 2013-2018. All’esito di tale ispezione la società Diamante riceve la notifica di un verbale di accertamento da parte di Enasarco per euro 12.000,00 per l’omesso corretto assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalla normativa Enasarco per gli agenti e riferito al quinquennio precedente da ritenersi non prescritto non prescritto
L’Amministratore Delegato dott.ssa Ruby si chiede come sia possibile che la società abbia ricevuto tale sanzione dato che ormai da diversi anni che la società non si avvale più di agenti.
Si deve ricordare che la Fondazione Enasarco si occupa di persegue finalità di pubblico interesse mediante la gestione di forme di pensioni integrative obbligatorie a favore degli Agenti e Rappresentanti di Commercio, sotto il controllo pubblico del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e Finanze.
Enasarco, ha il potere di controllare presso le aziende se le stesse si avvalgono di soggetti autonomi che sostanzialmente esercitano attività commerciale tipica di promozione della conclusione di contratti di vendita per conto delle stesse, secondo le caratteristiche di professionalità e continuità tipica dei contratti di agenzia.
Qualora Enasarco ravvisi l’esistenza di indici univoci quali ad esempio quelli deducibili dalla frequenza delle fatture provvigionali riconducibile alla continuità della collaborazione esercitata e in forza dei quali può ritenere che l’incarico di promozione della conclusione di contratti di vendita sia stato stabilmente conferito, anche se non formalizzato in alcun contatto o lettera d’incarico, ha il potere di ricondurre il rapporto in essere all’interno della disciplina normativa del contatto di agenzia commerciale e conseguentemente irrogare tutte le sanzioni relative al mancato assolvimento degli obblighi di cui alla normativa previdenziale della Fondazione stessa.
Ebbene per descrivere questa circostanza si può ben utilizzare il vecchio adagio che recita che “ il vestito non fa il monaco” ed è bene fare attenzione alla sostanza dei rapporti contrattuali più che alla loro forma.
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