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Roma, 19 feb. (Adnkronos) - “La selezione e la scelta del soggetto cui conferire l’incarico da parte della commissione insediata in ambito di Eupolis Lombardia è consistita unicamente nella comparazione dei curricula vitae di tre potenziali candidati con il profilo della Carluccio, in rapporto all’oggetto della consulenza, oggetto che le risultanze processuali dimostrano essere stato individuato con la diretta partecipazione dell’interessata e previa attivazione del presidente di Eupolis da parte delle più alte istanze della Regione Lombardia, tra cui il presidente Maroni passando per il capo della sua segreteria particolare, Ciriello e con il supporto materiale del segretario generale Gibelli”. Lo scrivono i giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 5 novembre hanno assolto Roberto Maroni, ex ministro ed ex governatore della Lombardia dall’accusa di turbata libertà degli incanti relativa al conferimento di una consulenza da parte di Eupolis, ente di ricerca della Regione, all’ex collaboratrice Mara Carluccio. Maroni era stato condannato in Appello a un anno di carcere e a 450 euro di multa. Sentenza poi annullata senza rinvio dalla Cassazione che oltre all’ex governatore ha assolto anche Giacomo Ciriello, ex capo della segreteria politica di Maroni, Andrea Gibelli, ex segretario generale del Pirellone, e l’ex collaboratrice Mara Carluccio. “Resta il dato obiettivo – sottolineano i giudici – che nessuno dei concorrenti ai quali è stata preferita la Carluccio ha mai avuto consapevolezza di avere partecipato ad una selezione e ad una procedura comparativa e ciò a dispetto dell’inserimento nel sito internet ufficiale di Eupolis dell’avviso al pubblico di attivazione della procedura” che “all’epoca dei fatti risultava regolata dal regolamento interno di Eupolis concernente l’affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e formazione, risolvendosi nei fatti nel raffronto tra i curricula di soggetti in possesso di competenze coerenti con l’oggetto dell’incarico, individuati all’interno dell’elenco previsto dal Regolamento stesso, in numero minimo di tre e nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento”. “L’assenza di una vera e propria gara si riverbera anche sulla impossibilità di intravedere nella sequenza procedimentale descritta in sentenza un bando o atto equipollente” concludono i giudici della Cassazione secondo i quali “l’impossibilità di ravvisare nei fatti in contestazione alcuno dei reati ipotizzati comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.





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