Ddl anticorruzione, le novità del testo
Disco verde del Senato al ddl anticorruzione, che passa ora all'esame della Camera. Aumentano le pene per i reati di corruzione e si ripristina il reato di falso in bilancio. Ma diamo uno sguardo alle novita' principali:
- CORRUZIONE: Viene punita con una pena da sei a dieci anni di reclusione la corruzione propria, commessa da pubblici ufficiali, mentre va da 6 anni nel minimo e a 10 anni e 6 mesi nel massimo quella per induzione. Per la corruzione in atti giudiziari si 'rischia' da 6 a 12 anni.
- CORROTTI VIA DA CONTRATTI CON PA PER 5 ANNI: Sale a 5 anni il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per chi e' condannato per un reato di corruzione.
- 416 BIS - PENE PIU' ALTE PER MAFIOSI E BOSS: Chi fa parte di un'associazione di stampo mafioso e' punito con la reclusione da 10 a 15 anni (orala pena va dai 7 ai 12 anni). Pene piu' severe per i boss alla guida del sodalizio mafioso: la pena va da 12 a 18 anni ( e non da 9 e 14). Se l'associazione e' armata la pena della reclusione e' aggravata: va da 12 a 20 anni , mentre per i 'capi' in questi casi la pena va da 15 a 26 anni
- PATTEGGIAMENTO 'A CONDIZIONE' CON REATI DI CORRUZIONE: In caso di corruzione per l'esercizio della funzione, in atti giudiziari, induzione indebita concussione e peculato il patteggiamento sara' condizionato alla restituzione del prezzo o del profitto del reato.
- PIU' CONTROLLO ALL'ANAC: Il pubblico ministero che procede per corruzione, concussione, ma anche turbata liberta' dell'asta pubblica e traffico di influenze dovra' tenere informato il presidente dell'Autorita' Anticorruzione.
TORNA IL FALSO IN BILANCIO: L'articolo 2621 dei codice civile viene cosi' riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi" L'articolo 2622 del codice civile che riguarda le societa' quotate in Borsa e' cosi' riformato: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concreta-mente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
"Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione euro-pea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.
- SALGONO LE SANZIONI PER QUOTE SOCIETARIE: Il testo prevede multe piu' salate per le societa' quotate: va da 400 a 600 quote. Per le non quotate la multa e' minimo di 200 e massimo di 400 quote azionarie. La sanzione va da 100 a 200 quote anche per le societa' non quotate in caso di lieve entita' del fatto.