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Covid fase 2, si riparte 'cum juicio' L'ordinanza della Regione Puglia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 237  sulla riapertura delle attività economiche e produttive.

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“Dal lunedi 18 maggio la Puglia riparte in sicurezza - ha dichiarato Emiliano -  ora più che mai è importante mantenere alta l’attenzione, utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi o quando si sta con altre persone, mantenere il distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani”.

Con le linee guida regionali, da lunedì 18 maggio potranno riaprire: negozi, mercati, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, tatuatori, alberghi, strutture ricettive all’aria aperta, zoo e campeggi.

Da lunedì 25 maggio potranno riaprire: stabilimenti balneari e spiagge libere, palestre, piscine, centri sportivi, musei, biblioteche, archivi.

Resta in vigore sino al 2 giugno 2020 l’obbligo di quarantena di 14 giorni per tutte le persone che rientrano in Puglia da altre regioni, per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o residenza, e l’obbligo di comunicarlo immediatamente compilando il modulo sul portale della Regione Puglia o al proprio medico o all’operatore di sanità pubblica.

Dal 18 al 25 maggio 2020 sono prorogati gli effetti dell’art. 3 dell’ordinanza 221 del 6 maggio 2020 (attività sportiva all’aria aperta).

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Di seguito, il testo completo dell’ordinanza num. 237 con le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive: attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), strutture ricettive all’aria aperta, commercio al dettaglio, parchi zoologici, musei, archivi e biblioteche, palestre, piscine, ristorazione, servizi alla persona, strutture ricettive, uffici aperti al pubblico.

REGIONE PUGLIA - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA N. 237 del Registro

OGGETTO: D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Riapertura delle attività economiche e produttive

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art.3;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare l’articolo 1 comma 14, il quale dispone che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, trovando applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale solo in assenza di quelli regionali;

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VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio che all’articolo 1 comma 1 dispone che le Regioni possano procedere alle riaperture delle attività ivi indicate previo accertamento della compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020 “Criteri per protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020”.

VISTO che il d.p.c.m. del 17 maggio 2020 espressamente richiama le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, recanti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per le principali attività, allegate sub 17) al medesimo d.p.c.m.;

RITENUTO che l’attuale situazione epidemiologica del contagio da Covid-19 nel territorio pugliese consenta la riapertura e l’autorizzazione di diverse attività, avendo il Dipartimento della Salute competente (con nota AOO_005/PROT/17/05/2020/0001473 - allegato 2 alla presente ordinanza) accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica ed elaborato le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, in coerenza alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, e in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del d.p.c.m. 17 maggio 2020;

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RITENUTO pertanto che, a partire dal 18 maggio, le attività di ristorazione, le attività ricettive e turistiche anche all’aria aperta, campeggi e zoo, i servizi alla persona, il commercio al dettaglio e il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché tutte le altre attività e servizi similari, possano essere consentite a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali; RITENUTO altresì che, a partire dal 25 maggio le attività balneari, le attività sportive di base e le attività motorie presso piscine centri e circoli sportivi, ovvero presso altre strutture ove si svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, possano essere consentite a condizione che rispettino le prescrizioni contenute nelle linee guida regionali;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio regionale; Su proposta del Capo Dipartimento della Salute e del Capo Dipartimento Sviluppo Economico, emana la seguente ORDINANZA

Art. 1 - A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case;

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A tal fine sono prorogati gli effetti dell’art.7 dell’ordinanza del Presidente della regione Puglia n.214 del 28 aprile 2020, limitatamente alle prescrizioni per l’isolamento fiduciario delle persone fisiche che fanno ingresso nella regione, al di fuori delle succitate ipotesi previste dalla norma, per rientrare in Puglia nel proprio domicilio, abitazione o residenza, al fine di soggiornarvi continuativamente;

È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È fatto obbligo di osservare le prescrizioni contenute nell’allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020.

A decorrere dal 18 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida

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regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: - commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi; - servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; - servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio; - attività ricettive alberghiere; - strutture ricettive all’aria aperta; - campeggi e zoo.

Art. 2 - A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: - stabilimenti balneari; - musei, archivi e biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali; - attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio.

Dal 18 maggio 2020 e sino al 25 maggio sono prorogati gli effetti dell’art.3 dell’ordinanza n. 221 del 6 maggio 2020.

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Art. 3 1. Gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi di cui all’art.1 e 2 nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.

2. Le Amministrazioni comunali possono procedere all’apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici: alimentari, non alimentari e misti purché, siano osservate e fatte osservare le misure di prevenzione e di sicurezza, previste nelle linee guida regionali assicurando il rispetto delle misure generali per la prevenzione della trasmissione del virus ed in particolare, il distanziamento fisico, l’igiene delle mani e della persona, la pulizia e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’uso di dispositivi di protezione individuale laddove il distanziamento fisico non possa avere luogo.

3. Le Amministrazioni comunali possono consentire l’utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

Art. 4 - Le misure contenute nelle precedenti ordinanze del presidente della Giunta regionale n.226 (servizi alla persona), n. 234 (tatuaggi e piercing, centri per il benessere fisico), n. 235 (mercati su aree pubbliche) nonché le circolari esplicative emanate dalla Regione Puglia, si intendono assorbite e, pertanto, per i relativi ambiti di attività si applicano le misure della presente ordinanza.

Art. 5 Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia. Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della Struttura “Comunicazione istituzionale”.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 17 maggio 2020

Michele Emiliano - Presidente Regione Puglia

 

(gelormini@affaritaliani.it)

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