Il notaio conferma?/ Immobili, fare un affare col consumo energetico
di Giulia D’Avolio
In questo periodo di crisi economica, poter risparmiare in fase di acquisto di un qualsiasi bene e a maggior ragione quando si acquista un immobile, è un grande obiettivo oltre che un gran risultato. Tra i fattori che incidono sul valore di un immobile c’è anche il suo “rendimento energetico”, la classe energetica che viene assegnato allo stesso.
Proviamo a dare qualche informazione per capire meglio. Se acquistiamo un elettrodomestico, notiamo che sullo stesso o sulla scatola che lo contiene vi è sempre apposto un’etichetta con dei colori e una lettera, ad esempio “A”, “B”; la lettera contraddistingue il rendimento energetico, cioè serve a farci capire che potremmo avere un certo consumo di energia nel suo utilizzo; quanto più è alta la classe, più alto sarà il consumo. Le offerte che ci vengono proposte anche dalle catene della grande distribuzione, quelle che attirano la nostra attenzione per il prezzo particolarmente conveniente, spesso si riferiscono ad oggetti che hanno una classe energetica “B” e quelli che sembrano più cari a ben vedere hanno il simbolo “A” o “A+” o anche “A++”.
A prescindere quindi dal prezzo, potremmo decidere di acquistare l’elettrodomestico apparentemente più caro, ma che sicuramente potrà farci risparmiare sull’energia che consumiamo per il suo utilizzo, quanto maggiore sarò il suo uso, tanto maggiore sarà il risparmio.
Ebbene, per disposizione della Unione Europea, la conoscenza del consumo energetico è stato prevista anche per gli immobili, quindi sia in caso di acquisto che di affitto, è diventato obbligatorio che l’immobile, fra i vari requisiti che dovrà avere, dovrà anche essere dotato di una particolare certificazione, che fino a qualche tempo fa si chiamava APE, cioè Attestato di Certificazione Energetica, mentre adesso si chiama APE, cioè Attestato di Prestazione Energetica, tanto perché… a noi Italiani le sigle piacciono tanto!
In caso di scelta dell’immobile da acquistare, potremmo quindi valutare anche la sua classe energetica, perché un immobile in classe energetica “G”, avra’ sicuramente un valore di mercato più basso di quello che ricade invece in classe energetica “A”, quest’ultimo magari dotato di panelli fotovoltaici e di impianti che non necessitano di modifiche; allo stesso tempo però la considerazione delle spese sulla probabile ristrutturazione, spesso ancora non quantificabili, ci faranno propendere per un immobile in classe energetica, magari “C” o meglio “B”.
Il venditore deve avere a disposizione l’APE fin dall’avvio delle trattative, deve consegnarlo all’acquirente già alla conclusione delle stesse e non più solo al momento della stipula dell’atto di vendita, come è stato fino ad ora; inoltre in caso di vendita di un immobile da costruire il venditore deve già fornire indicazioni all’acquirente sulla futura prestazione energetica dell’edificio e deve produrre l’APE insieme alla dichiarazione di fine lavori.
Gli annunci di vendita o di locazione devono contenere l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente; la mancata osservanza di questo obbligo viene sanzionata:
- per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro.
- nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.
- per gli annunci di vendita o di locazione privi dei parametri energetici, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
*notaio di Scandiano (RE)