Hai problemi con il coniuge, vuoi separarti ma non conosci le normative? Devi affrontare un divorzio e non sai come fare? Su Affaritaliani.it c'è una rubrica per te. Scrivi all'avvocato matrimonialista Sara Severini alla e-mail comunione_separazione@affaritaliani
Domanda
Buongiorno avvocato Severini, convivo da diversi anni con il mio compagno e da qualche tempo lavoro nella sua azienda di famiglia. Non siamo sposati e la nostra relazione sta attraversando delle difficoltà, chiedo se la legge mi dà qualche tutela.
Grazie
Risposta
La convivenza viene definita “more uxorio o famiglia di fatto” ed indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. L'unione di fatto è quindi il frutto di una scelta consapevole caratterizzata dalla volontà di regolare la vita in comune senza essere assoggettati alla disciplina vincolistica dei diritti e dei doveri che la legge ha dettato per il matrimonio.
Il convivente che svolge attività lavorativa all'interno dell'impresa familiare non ha quindi gli stessi diritti del coniuge dettati dall'art 230 bis codice civile. Di conseguenza egli non ha diritto:
-al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia
-alla partecipazione agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi, in proporzione alla qualità ed alla qualità del lavoro prestato
-alla partecipazione alle decisioni relative alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla gestione dell'impresa. Il convivente in quanto prestatore di attività lavorativa ha diritto comunque ad essere retribuito, in quanto il suo lavoro non può presumersi gratuito.