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Fisco e Dintorni
Accertamento Iva nullo senza confronto preventivo

È nullo l’avviso di accertamento ai fini Iva se il Fisco emette l’atto senza prima ascoltare le ragioni del contribuente.

Ciò è quanto emerge da una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sent. n.750/17/2018, depositata il 22/02/2018 Presidente: Dott. Filippo LamannaRelatore: Dott. Fabrizio Scarzella; liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) nella quale si chiarisce che “l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi <<armonizzati>> di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto …”.

Nel caso di specie, la contribuente –  operante nel settore della ristorazione – oltre a contestare le metodologie di accertamento operate dall’Ufficio,eccepiva l’illegittimità dell’accertamento Iva proprio perché relativo a un tributo dell’Unione Europea e come tale rientrante tra quelli che godono delle garanzie riconosciute dalla Corte di Giustizia della UE (cd. tributo “armonizzato”).  

In particolare, la contribuente rilevava come i giudici Comunitari avessero da tempo posto a base del procedimento  tributario  il diritto al contraddittorio (si veda Sent. del 18 dicembre 2008, causa C-349/07 della Corte di Giust. CE, Seconda Sez. - Pres. Timmermans, Rel. Bonichot). 

È importante far presente, infatti, come la  Corte di Giustizia preveda esplicitamente  il  diritto  al  confronto preventivo tra Fisco e contribuente“ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di  un soggetto un atto ad esso lesivo”.

Ciò ha trovato il supporto anche della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.19667 del 18/09/2014, secondo la quale “… la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una <<DECISIONE PARTECIPATA>> mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella <<fase precontenziosa>> o <<endo-procedimentale>>, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.”.

Alla luce di tali principi, si ritiene sicuramente opportuno che il nostro legislatore si adoperi per far sì che tutti gli accertamenti fiscali possano essere emanati solo a seguito di un corretto confronto con il contribuente, in modo da evitare spiacevoli differenze di trattamento (ad oggi, infatti, alcuni accertamenti vengono emessi senza convocare il contribuente altri richiedono il contraddittorio preventivo).

 

Dott. Fabrizio Pericoli

Avv. Matteo Sances

 

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    #accertamentoiva #accertamentonullo #fisco





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