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Fisco e Dintorni
Accertamento nullo senza il p.v.c.
Equitalia, nuova sentenza: con una dichiarazione il contribuente può bloccare il pignoramento

E’ nullo l’avviso di accertamento emesso senza la redazione del precedente verbale di constatazione (PVC).

E’ questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso un accertamento fiscale emesso senza la preventiva comunicazione – da parte dei verificatori –  del processo verbale di constatazione (sentenza n.2495/5/2015, Presidente Dott. Giovanni Fabio AIELLO, depositata in segreteria il 25 novembre 2015 e liberamente visibile su www.studiolegalesances.it - sezione Documenti).

Secondo i giudici pugliesi, infatti “il divieto di emanazione di atti impositivi prima dei 60 giorni, decorrenti dalla data di conclusione delle indagini da formalizzarsi in apposito p.v.c. (da notificare al contribuente) deve trovare applicazione qualunque sia l’attività di controllo posta in essere dall’Amministrazione Finanziaria”.

Nel caso specifico, il Fisco aveva emesso nei confronti della contribuente un avviso di accertamento senza redigere preventivamente il PVC di chiusura delle operazioni di verifica e per giunta senza instaurare alcun tipo contraddittorio (la contribuente, in pratica, aveva avuto conoscenza delle contestazioni dell’Ufficio solo a seguito dell’arrivo dell’accertamento e non prima).

Per i giudici, quindi, “la mancata redazione di un p.v.c. anteriormente all’emissione dell’avviso di accertamento non ha dato la possibilità al contribuente – ed in tanto si rinviene la violazione dell’art.12, comma 7 della legge n.212/2000- di fare presente all’Ufficio, nel termine dei 60 giorni, l’esistenza di elementi validi a ridurre la pretesa fiscale; se ciò fosse stato fatto, la pretesa dell’Agenzia delle Entrate, così come è stato, sarebbe stata minore, con indubbie benefiche conseguenze per il contribuente”.

Occorre sottolineare, inoltre, che tale conclusione trova supporto anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Il giudice comunitario, infatti, ha sancito in più occasioni che il diritto  al  contraddittorio  nel  procedimento  tributario   deve essere considerato canone fondamentale del diritto tributario (Sent. del 18 dicembre 2008, causa C-349/07 della Corte di Giust. CE, Seconda Sez. - Pres. Timmermans, Rel. Bonichot).       

Affinché  tale  diritto  possa  essere   esercitato   compiutamente,   pertanto, è necessario che il contribuente venga posto nelle  condizioni  di  poter rappresentare  nell’ambito  del  procedimento  di  accertamento  le  proprie osservazioni,  precisazioni  e  fornire  le  prove  relative  alle   proprie asserzioni.

Proprio in riferimento a ciò, i giudici della Corte di Giustizia chiariscono che “La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni  prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità  competente  in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso. Al fine  di  assicurare una tutela effettiva della persona o  dell’impresa  coinvolta,  la  suddetta regola ha in particolare  l’obiettivo  di  consentire  a  queste  ultime  di correggere un errore o far valere elementi  relativi  alla  loro  situazione personale tali da far sì che la decisione sia adottata o non  sia  adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro. In tale contesto, il  rispetto  dei  diritti  della  difesa  implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia  stato  messo in condizione di manifestare  utilmente  il  proprio  punto  di  vista, che l’amministrazione   esamini,   con   tutta   l’attenzione   necessaria,   le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta”.

Non vi è chi non veda, dunque, come nel caso di specie tutto ciò non sia stato assolutamente garantito dall’Ufficio delle Entrate e giustamente i giudici tributari hanno provveduto all’annullamento delle pretese fiscali.

Avv. Matteo Sances

Dott. Hiroshi Pisanello

www.centrostudisances.it
www.studiolegalesances.it

 

 

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    #accertamentonullo #equitalia #accertamentonullosenzapcv





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