Fisco e Dintorni

Pignoramenti bancari: il Fisco deve notificare al contribuente

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate conferma che il pignoramento sui conti bancari deve essere notificato anche al contribuente esecutato. L’Avv. Sances segnala “la Cassazione ormai da anni ha chiarito la necessità della notifica del pignoramento anche ai contribuenti”.

 

In questi giorni sono apparse comunicazioni da parte delle Entrate in riferimento alle azioni esecutive portate avanti dal Fisco nei confronti dei contribuenti morosi e, in particolare, il cosiddetto pignoramento presso terzi.  Per tali procedimenti, infatti, il legislatore ha dato la possibilità al concessionario di poter agire in maniera più spedita con una normativa speciale – stabilita dall’articolo 72bis del Dpr n.602/1973 – rispetto ai procedimenti ordinari.

Tale modalità di azione del Fisco, seppur più veloce rispetto ai pignoramenti cd. “normali” (previsti dall’art. 543 cpc e seguenti), ha creato una serie di problematiche, prima fra tutte la mancata chiarezza in merito alla necessità o meno di invio del pignoramento anche al contribuente oltre che al terzo (ossia ad esempio la banca, le poste, gli enti, ecc….).

Ebbene, i media nazionali riportano in questi giorni come finalmente l’Amministrazione finanziaria abbia chiarito la necessità di invio del pignoramento anche al contribuente senza tuttavia specificare le conseguenze nel caso in cui ciò non avvenga.

Sul punto, fa presente l’Avv. Matteo SancesIn realtà la Suprema Corte di Cassazione aveva già previsto la necessità della notifica del pignoramento presso terzi al contribuente e in particolare segnalo la sentenza n.21258 del 20.10.2016 nella quale i giudici chiariscono che  «In tema di procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72bis del d.P.R. n.602/73, configura un pignoramento in forma speciale, che inizia con la notificazione dell'atto al debitore esecutato e al terzo pignorato … e si completa con il pagamento da parte di quest'ultimo>>. Ovviamente tale incombente risulta fondamentale per il contribuente poiché in questo modo egli ha la possibilità di controllare la correttezza dell’azione del concessionario e di esercitare il proprio diritto di difesa”.

Continua l’Avv. SancesTali argomenti sono stati trattati nel corso di un recente convegno che abbiamo tenuto presso l’Ordine dei Commercialisti di Milano lo scorso 9 giugno e dunque per chi fosse interessato il materiale è liberamente disponibile sul sito dell'Ordine

(https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/opposizione-esattoriale-giurisdizione-e-altre-problematiche---09-06-2023ee7c741185254127aa7091ef79ca7d7d.pdf?sfvrsn=fa59354b_4 )”.