Un file sul pc non giustifica l’accertamento
Un solo file “sospetto” rinvenuto dai funzionari del fisco nel computer del contribuente non giustifica l’accertamento fiscale.
A queste conclusioni sono giunti i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che, con recente sentenza, hanno chiarito come non sia possibile per il Fisco emettere un accertamento basandosi unicamente su un “file di lavoro” trovato all’interno del computer del contribuente senza ulteriori elementi (si veda sentenza n.78/01/15 liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
I giudici, infatti, sul punto dichiarano che “il file rinvenuto e acquisito in sede di verifica costituisce di per sé un unico documento in quanto tale inidoneo a integrare … un elemento indiziario dotato di gravità, precisione e concordanza. Invero, l’unicità del documento impedisce che esso <<concordi>> con altri dati extracontabili (che non vengono peraltro neppure enunciati dall’ufficio accertatore). Invero, la documentazione extracontabile, per integrare la presunzione di effettiva veridicità della stessa, rispetto alla documentazione contabile <<ufficiale>> dell’impresa deve essere comunque costituita da una pluralità di dati contabili, pluralità la cui reciproca integrazione consente di ritenere perfezionata la prova indiziaria della effettiva sussistenza e verità del dato extracontabile”.
La Commissione Tributaria, dunque, ha accolto in pieno le contestazioni del contribuente evidenziando come una modalità di accertamento di questo tipo – basato solamente su un indizio – fosse assolutamente illegittima poiché in contrasto con il dettato normativo che prevede per questo tipo di verifiche la presenza di più elementi dal quale possano emergere anche eventualmente delle presunzioni purché GRAVI, PRECISE e CONCORDANTI (si veda art. 39 del DPR n.600/73).
Avv. Matteo Sances