Le agevolazioni per chi assume un lavoratore in Cig

Parte su Affatitaliani.it la nuova rubrica LAVORO VERO, dedicata a chi un posto ce l'ha e a chi lo sta cercando, a cura della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Dai prepensionamenti agli stage, dal congedo parentale alle assunzioni agevolate passando per Cud, Cigs, assegni familiari, permessi, agevolazioni fiscali e contributive... Inviate i vostri quesiti a lavorovero@affaritaliani.it per avere un aiuto concreto.
A rispondere saranno gli esperti della Fondazione (www.consulentidellavoro.it) presieduta da Rosario De Luca, consulente del lavoro, avvocato, giornalista pubblicista, autore di libri e saggi in materia di lavoro e di libere professioni.
QUESITO 1 - Desidererei sapere come funziona per una lavoratrice autonoma che svolge l'attività di sub-agente assicurativa, iscritta regolarmente alla Camera di Commercio come commerciante e titolare di partita IVA, se deve astenersi dal lavoro per maternità, facendo richiesta del bonus che l'Inps eroga per 5 mesi, 2 prima e 3 dopo il parto. Può continuare a fatturare oppure può ricevere delle somme come prestazioni occasionali? Grazie, cordiali saluti.
RISPOSTA
Indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro, è prevista un’indennità giornaliera di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto.
Pertanto non è richiesta l'astensione dal lavoro.
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QUESITO 2 -Lavoro in un'azienda (sede italiana di una multinazionale) che si occupa di energie rinnovabili. Da poco, l'intero gruppo del quale faccio parte è stato acquisito da una multinazionale americana. Il problema è che, al contempo, è stata attivata una pratica (per la sede appunto italiana) di licenziamento collettivo per n.10 dipendenti, tra cui io. Da ottobre dovrebbe quindi partire la cassa integrazione (a ore 0). La mia domanda è: qualora riuscissi, come spero, a trovare un'occupazione alternativa, esistono, con la nuova legge Fornero, benefici dal punto di vista contributivo e/o altri per la potenziale azienda che mi assume in questo periodo di cassa integrazione o nel post periodo di mobilità?
RISPOSTA
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.L. n. 148/1993, ai datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, (contributo mensile in misura pari al 50% dell'indennità di mobilità cui avrebbe avuto diritto il lavoratore) riconosciuti per la durata ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione e per un periodo di dodici mesi, inoltre, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella stabilita per gli apprendisti ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
Altre agevolazioni (con alcuni vincoli) sono previste per i datori che assumono soggetti disoccupati o privi di impiego.