Cassazione, no alle nozze gay: "Stessi diritti delle coppie di fatto"
No alle nozze tra omosessuali, dato che "nel nostro sistema giuridico di diritto positivo il matrimonio tra persone dello stesso sesso e' inidoneo a produrre effetti perche' non previsto tra le ipotesi legislative di unione coniugale". Lo scrive la prima sezione civile della Cassazione, in una sentenza depositata oggi, rigettando il ricorso di una coppia omosex che chiedeva le pubblicazioni di matrimonio, che le erano state negate dall'ufficiale di stato civile. La Suprema Corte, nello stesso tempo, ricorda "la legittimita' costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario in ordine alle forme e ai modelli all'interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni".
La questione relativa alla legittimita' e conformita' costituzionale del diniego di procedere alle pubblicazioni matrimoniali relative a un'unione tra due persone dello stesso sesso "e' identica", ricordano gli 'alti' giudici, a una pronuncia emessa dalla Corte Costituzionale nel 2010: sulla scorta di quel verdetto, e della sentenza pronunciata lo scorso anno dalla Consulta in merito alla rettificazione di sesso e al conseguente annullamento delle nozze celebrate in precedenza, la Cassazione spiega che "deve escludersi che la mancata estensione del modello matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso determini una lesione dei parametri integrati della dignita' umana e dell'uguaglianza, i quali assumono pari rilievo nelle situazioni individuali e nelle situazioni relazionali rientranti nelle formazioni sociali costituzionalmente protette" dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il "nucleo affettivo-relazionale che caratterizza l'unione omo-affettiva" riceve infatti "un diretto riconoscimento costituzionale" dall'articolo 2 della Costituzione (inerente i diritti inviolabili dell'uomo) e "mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione puo' acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla relazione in questione".