Lui cambia sesso dopo le nozze. La Consulta: l'unione è valida
"Chi cambia sesso - e tale decisione provoca lo scioglimento del suo matrimonio - deve poter mantenere, nel caso in cui entrambi i coniugi lo richiedano, un rapporto di coppia giuridicamente regolato con un'altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalita' da statuirsi dal legislatore". Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con una sentenza depositata stasera.
I giudici della Consulta osservano che questo caso particolare, in cui i coniugi intendano proseguire nella loro vita di coppia nonostante il cambio di sesso di uno dei due, "sia riconducibile a quella categoria di situazioni 'specifiche' e 'particolari' di coppie dello stesso sesso, riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa corte per il profilo di un controllo di adeguatezza e proporzionalita' della disciplina adottata dal legislatore.
Nel 2010, infatti, la Consulta, affrontando il tema dei matrimoni gay, dichiaro' la questione inammissibile poiche "spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalita', individuare le forme di garanzia e di riconoscimento" per le unioni omosessuali, sottolineando pero' che alla stessa Corte rimaneva "riservata la possibilita' di intervenire a tutela di specifiche situazioni", come quella trattata nella sentenza di oggi. La questione sollevata dalla Cassazione "coinvolge - si legge nella sentenza - da un lato l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne quindi, la prosecuzione, una volta venuto meno il requisito essenziale della diversita' di sesso dei coniugi) e, dall'altro lato, l'interesse della coppia" affinche' "l'esercizio della liberta' di scelta compiuta da un coniuge con il consenso dell'altro relativamente ad un tal significativo aspetto dell'identita' personale, non sia - sottolineano i giudici - eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto". Le norme bocciate dalla Consulta, risolvevano tale contrasto di interessi "in termini di tutela esclusiva di quello statuale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell'istituto del matrimonio" restando cosi' chiuse "ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia". Sara' dunque "compito del legislatore - conclude la Consulta - introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica" qual e' il matrimonio "ad una condizione di assoluta indeterminatezza" e tale compito, osservano i "giudici delle leggi" "il legislatore e' chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimita' della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti".