
La corte di cassazione con la sentenza 601 ha confermato l'affido esclusivo alla madre di un bambino di cui il padre reclamava l'affido condiviso a causa della convivenza omosex della donna. Nel caso specifico, secondo quello che si legge, si è agito nell'interesse del minore: se è provato che il padre si comporta in maniera violenta è giusto non concedere l'affido condiviso. A destare preoccupazione sono le motivazioni con cui questa decisione è stata presa:la corte infatti si è"allargata" fino a giudicare non pregiudizievole per i bambini vivere in con due persone dello stesso sesso. La prima perplessità è di ordine costituzionale e giuridico: la Corte ha chiamato famiglia la convivenza omosessuale ma la nostra costituzione, art.29, dice che la famiglia è solo quella fondata sul matrimonio che per il codice civile può essere solo contratto da un uomo e una donna. L'unione di due uomini o due donne non è famiglia.
La seconda perplessità riguarda l'assunto per cui non ci sarebbero evidenze scientifiche sui danni che si arrecherebbero ad un bambino che vivesse con due madri o due padri. In realtà le opinioni sono assai diverse ed il dibattito è giustamente aperto. Esiste poi una considerazione a mio giudizio dirimente: la nascita di un bambino è frutto di un atto d'amore tra un uomo e una donna e per diritto di natura ha diritto di essere nutrito ed educato da chi gli ha dato la vita o, in mancanza di questi da chi può ricreare attorno a lui le condizioni più vicine alla vita familiare.
Questo del resto è stabilito dalla convenzione di New - York ma anche dalla nostra legislazione in materia di affido e di adozione. Nella premessa della convenzione di New - York si descrive la famiglia "nucleo fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli" e più sotto che "il fanciullo, per il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un'atmosfera di felicità, di amore e comprensione. Se si accostano queste parole con l'art 29 della costituzione si evince che il primo diritto per un bambino è stare con un padre e una madre.
Quando questo non è possibile interviene la legge ordinaria a stabilire chi deve prendersi cura di lui: uno dei due genitori o,in mancanza di questi altri genitori con l'affido e l'adozione ,oppure strutture di accoglienza. La nostra legislazione non prevede in nessun caso che un bambino possa andare a vivere con persone conviventi dello stesso sesso proprio perché lo spirito della legge è quello di inserirlo in una realtà il più possibile simile a quella di natura. Come si vede non si tratta di pregiudizi ma di rispetto della legge ma sopratutto dei bambini e della loro dignità.
Grazia Sestini
Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Toscana