Il commento dell’avvocato matrimonialista Sara Severini, autrice su Affari della rubrica Comunione e Separazione
E’ approdato sul Gazzettino ufficiale della Repubblica il decreto legge sulla giustizia civile. Da oggi separarsi o divorziare diventa più facile, veloce ed economico grazie alla nuova “procedura della negoziazione assistita di un avvocato”. Una vera rivoluzione per il sistema e il costume italiano.
Per la prima volta non servirà l’autorità giudiziaria. Le coppie in crisi potranno rivolgersi semplicemente agli avvocati o agli ufficiali di stato civile. L’obbiettivo? Trovare un accordo tra i due coniugi senza dover approdare in un’aula giudiziaria, velocizzando la procedura. La coppia deve però aver deciso consensualmente per la separazione e non deve avere figli minorenni, maggiorenni non autosufficenti economicamente o portatori di handicap.
Si alleggeriscono così i tribunali dal carico delle migliaia di procedure di divorzio. Basterà far compilare all’avvocato un accordo che sancisca l’accordo di separazione tra i due coniugi e trasmetterlo al Comune dove il matrimonio è stato riconosciuto.
Restano però inalterati i tre anni che devono trascorrere tra l’udienza presidenziale di separazione e la richiesta del divorzio.
“Divorzio fai da te”, il commento dell’avvocato matrimonialista Sara Severini, autrice su Affari della rubrica Comunione e Separazione – Il decreto legge nr 132/14 pubblicato venerdi u.s. sulla Gazzetta Ufficiale , prevede la semplificazione delle procedure di separazione e divorzio, grazie al ricorso a quella che è stata definita “negoziazione assistita”.
In breve la coppia che decide di separarsi o divorziare consensualmente, lo potrà fare senza alcuna necessità di rivolgersi al Tribunale, dato che sarà sufficiente sottoscrivere il relativo accordo, firmato anche da un avvocato, e poi trasmetterlo in copia autentica all’ufficiale delle stato civile del comune dove è stato iscritto il matrimonio, oppure “trascritto” in caso di matrimonio concordatario.
Ci si potrà altresì rivolgere direttamente all’ufficiale di stato civile, senza la mediazione di un legale. L’accordo, recita il testo legislativo, non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Si evidenzia come tale modifica non riguardi i casi in cui nella coppia vi siano figli minori; oppure anche maggiorenni ma affetti da gravi handicap o non economicamente autosufficienti.
In conclusione, il c.d. “divorzio fai da te”, semplifica, velocizza e rende certamente più economica la separazione ed il divorzio, ma solo in caso di accordo consensuale dei coniugi ed in assenza di figli minori o anche maggiorenni, nei casi indicati.
Nulla cambia nei casi in cui manchi l’ accordo dei coniugi con conseguente ricorso alla separazione o al divorzio “giudiziale”, con inevitabile allungamento dei tempi e aumento dei costi per i coniugi.
In conclusione, quindi, pare eccessivo parlare di rivoluzione nel diritto di famiglia, anche se certamente si tratta di una modifica che, se pur limitata, persegue l’obbiettivo di semplificare le procedure, ridurre i tempi, i costi della giustizia civile ed i relativi carichi dei tribunali italiani.
