Corrado Formigli e Stefano Romita vincono la causa contro Sky, condannata dalla Corte di Cassazione al pagamento dei contributi ai due giornalisti che, tra l’ottobre 2002 e il giugno 2003, ha stabilito il tribunale, hanno svolto lavoro continuativo e subordinato e quindi devono vedersi riconoscere le tutele correlate.
Nelle motivazioni depositate dai giudici si legge: “La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell'opposizione proposta dalla società Sky Italia srl avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'INPGI per il pagamento di contributi e sanzioni relativi al rapporto di lavoro dei giornalisti Corrado Formigli e Stefano Romita dall'ottobre 2002 al giugno 2003, ritenuto dall'Istituto di natura subordinata.
La Corte ha affermato che la decisione del Tribunale si era attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l'individuazione delle caratteristiche del lavoro subordinato giornalistico. Ha rilevato, infatti, che la natura subordinata doveva essere desunta, oltre che dalle% pattuizione di un compenso fisso mensile, dalla disponibilità di una postazione fissa e dalli utilizzazione strumenti messi a disposizione da Sky, dall'affidamento e responsabilità di un particolare settore informativo, dal rispetto delle direttive dei superiori gerarchici , dal doversi coordinare con la direzione per la fruizione di ferie e permessi. La Corte ha osservato, inoltre, che la società aveva posto l'accento su circostanze non idonee a far escludere la natura subordinata del rapporto”
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