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Milano
Autonomia, ecco il testo della risoluzione approvato in Regione Lombardia

Di seguito il testo della risoluzione approvata dal Consiglio regionale lombardo che da' mandato alla giunta regionale del governatore lombardo Roberto Maroni di avviare una trattativa con il governo per "l'attribuzione alla Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione".

"Il Consiglio regionale della Lombardia visti: l'articolo 5 della Costituzione in cui si prevede che "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali" e altresi' "adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento"; l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"; l'articolo 117 della Costituzione che ai commi secondo e terzo elenca, rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente; l'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea stabilendo, al comma secondo, che "I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome ?(omissis)? Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo "consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite". 

La legge 7 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014) il cui articolo 1, comma 571, stabilisce che "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento"; l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o piu' regioni si provvede altresi' all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge"; lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia che, all'articolo 14, comma 3, lett. g), stabilisce che spetta al Consiglio regionale deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; la deliberazione del Consiglio regionale 3 aprile 2007, n. VIII/0367 "Risoluzione concernente l'iniziativa per l'attribuzione alla Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione", che indicava gli ambiti di materia prioritari per il legislatore regionale lombardo della VIII legislatura sui quali avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; la deliberazione del Consiglio regionale 17 febbraio 2015, n. X/368 "Indizione di referendum consultivo concernente l'iniziativa per l'attribuzione a Regione Lombardia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" che ha approvato l'indizione del referendum consultivo, ai sensi degli articoli 25 e seguenti della legge regionale 34/1983, ai fini dell'espressione di un voto popolare sul seguente quesito: "Volete voi che la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialita', nel quadro dell'unita' nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui tale procedimento sia ammesso in base all'articolo richiamato?".

La deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/636 (ordine del giorno n. 531) "Ordine del giorno concernente l'avvio del confronto con il Governo per definire l'intesa per ottenere ulteriori forme e condizioni di autonomia e individuazione delle materie oggetto del confronto"; la deliberazione del Consiglio regionale del 17 febbraio 2015, n. X/637 (ordine del giorno n. 532) "Ordine del giorno concernente le materie oggetto dell'intesa tra lo Stato e Regione Lombardia";la deliberazione del Consiglio regionale del 13 giugno 2017, n. X/1531 (mozione n. 849) "Mozione concernente il referendum per l'autonomia della Lombardia: competenze e risorse". Preso atto degli esiti del referendum consultivo tenutosi il 22 ottobre 2017 che ha visto la partecipazione di 3.030.748 elettori (pari al 38,74% degli aventi diritto1), il 95,10% dei quali si e' espresso a favore del quesito referendario posto. Ricordato che la riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione ha rappresentato un passo avanti opportuno nella direzione della valorizzazione delle Regioni chiamate a garantire, rifuggendo da ogni tentazione di sostituire a un centralismo dello Stato una sorta di neocentralismo regionale, un potenziamento della capacita' di Comuni e Province di gestire, con una loro rafforzata autonomia finanziaria, la cura concreta degli interessi pubblici attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative. Considerato che la Lombardia costituisce, in ragione delle sue peculiari caratteristiche, una realta' matura per sperimentare forme e condizioni particolari di autonomia e che l'ottenimento di spazi piu' ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio dell'interesse della collettivita' nazionale e a conferma di quella assunzione di ruolo e di responsabilita' sempre assicurati dalla nostra Regione; considerato che Regione Lombardia presenta oggettivi elementi di virtuosita' amministrativa e finanziaria ed assicura il rispetto dei requisiti del pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione; ritenuto a fronte della scelta del legislatore costituzionale del 2001, nel riformare il Titolo V della Costituzione, di introdurre il regionalismo asimmetrico o differenziato, di chiedere a favore di Regione Lombardia l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione quale elemento connaturato al regionalismo e strumento utile ad attuare concretamente quella Repubblica delle autonomie configurata dagli articoli 5 e 114 della Costituzione, capace di valorizzare appieno l'azione sinergica di Comuni, Province, Citta' metropolitana e Regione: un "federalismo dell'efficienza", diretto ad aumentare la capacita' di risposta dell'azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realta' sociali.

E' infatti il pluralismo regionale a esigere che le diverse politiche siano calibrate alle specificita' delle situazioni locali, per dare vita a un proficuo dinamismo istituzionale, attraverso forme di innovazione concordate tra i diversi livelli di governo. La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l'autonomia di cui sono dotate. Tale scelta, introducendo degli elementi differenzianti, persegue sia il piu' ampio decentramento, sia una migliore efficienza dell'amministrazione permettendo di sperimentare originali modelli organizzativi utili alle comunita' regionali e statale. Considerato necessario accompagnare questo percorso con una decisa azione del legislatore statale diretta a completare l'attuazione dei principi affermati dal Titolo V, Parte II, della Costituzione: per l'adeguamento della legislazione nazionale, attraverso l'emanazione dei principi fondamentali nelle materie del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione in modo da consentire un corretto dispiegamento dell'autonomia regionale; per la piena attuazione dei principi dell'articolo 118 della Costituzione in materia di amministrazione e forme di sussidiarieta'; per l'attuazione del principio di responsabilita' fiscale cosi come disciplinato dall'articolo 119 della Costituzione e dalla legge delega 42/2009; e che permane altresi' la necessita' di attuare e rafforzare gli strumenti e le sedi di raccordo e coordinamento Stato-Regioni (Sistema delle Conferenze e Commissione parlamentare per le questioni regionali). Dato atto che la partecipazione costante e' essenziale per la costruzione di un percorso di autonomia e responsabilita' condivise nel pieno rispetto dei principi di sussidiarieta' verticale e orizzontale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto d'autonomia, e che e' stato parallelamente avviato il percorso di confronto con gli enti locali, con le associazioni, e con i rappresentanti delle realta' imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali e territoriali e che tale partecipazione e raccordo devono proseguire per tutto l'iter riguardante l'iniziativa di Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 116 Costituzione, con l'espressione del parere anche da parte del Consiglio delle autonomie locali.

Ritenuto pertanto di avviare il confronto con il Governo al fine del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in applicazione dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Dato atto dell'analisi svolta dalle strutture tecniche della Giunta regionale e del Consiglio regionale, nonche' dei lavori condotti dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dalla II commissione consiliare permanente "Affari Istituzionali", nonche' dalle altre commissioni consiliari; vista la proposta della II commissione, approvata in data 2 novembre 2017 impegna il presidente della Regione: ad avviare, con il coinvolgimento del Consiglio regionale anche tramite una diretta partecipazione di suoi rappresentanti all'interno della delegazione che condurra' la negoziazione, il confronto con il governo per definire i contenuti di un'intesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, da sottoporre al Consiglio regionale, ai fini della deliberazione di conclusione dell'intesa con lo Stato come previsto dall'articolo 14, comma 3, lett. g), dello Statuto d'autonomia, con riferimento alle materie individuate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, tenendo conto che l'illustrazione delle materie di cui sopra non e' da considerarsi esaustiva e nel corso delle trattative potrebbero emergere aspetti non considerati nella presente risoluzione; a definire, nell'intesa con il governo, il complessivo assetto delle potesta' normative, con la definizione di rapporti chiari tra legislazione, potere regolamentare e relative funzioni amministrative, inserendo delle clausole di garanzia a favore dell'autonomia ottenuta rispetto alle successive leggi statali, anche di stabilita' o di coordinamento della finanza pubblica, in osservanza del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, affinche' siano salvaguardati livelli adeguati di risorse finanziarie correlate alle competenze acquisite per non vanificare l'obiettivo di mantenere nel tempo l'autonomia conseguita; a ottenere la garanzia dell'acquisizione di tutte le risorse necessarie al finanziamento integrale delle funzioni attribuite alla Regione, con riferimento alle materie di cui all'Allegato A, nel rispetto del principio di cui all'articolo 119 della Costituzione; a garantire adeguata, costante e tempestiva informativa al Consiglio regionale sugli sviluppi della fase negoziale; ad assicurare, prima della sottoscrizione dell'intesa, forme e modalita' adeguate di coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni, dei rappresentanti delle realta' imprenditoriali, delle parti sociali e delle autonomie funzionali, nonche' un costante monitoraggio degli sviluppi della trattativa e una piu' precisa definizione delle richieste sui temi in oggetto. Impegna, altresi', la delegazione chiamata ad affiancare il presidente della Regione, nell'ambito della negoziazione con il Governo, ad attenersi agli indirizzi del presente atto".

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