Lavoro, dietro la polemica una questione di sistema: perché la norma sui salari non è una sanatoria

Cassazione 2023, articolo 36 e contratti collettivi: il governo prova a ripristinare certezza del diritto e a disinnescare un rischio occupazionale già visibile nella sicurezza privata

di Rocco Smatti
Economia

Lavoro, dietro la polemica una questione di sistema

C’è il titolo urlato, c’è la polemica politica, c’è la solita rappresentazione binaria: governo contro lavoratori, imprese contro diritti, sanatoria contro giustizia sociale. Ma dietro la norma contestata del decreto collegato al PNRR c’è una questione molto meno ideologica e molto più strutturale, che riguarda la tenuta complessiva del sistema delle relazioni industriali e, soprattutto, la certezza del diritto.

Il punto di partenza non è Palazzo Chigi, ma la Corte di Cassazione. Con una serie di pronunce dell’ottobre 2023, la Suprema Corte ha prodotto un mutamento interpretativo rilevante sulla determinazione della retribuzione ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione. In sostanza, il nuovo orientamento consente al giudice di rideterminare ex post la retribuzione ritenuta “costituzionalmente adeguata”, anche con effetti retroattivi pluriennali, e di farlo prescindendo dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative e applicati in buona fede da imprese e lavoratori.

È qui che si apre il corto circuito. Perché se il salario “giusto” viene stabilito dopo, in tribunale, e non prima, nella contrattazione collettiva, salta il meccanismo di ancoraggio dei costi del lavoro. La contrattazione collettiva smette di essere il perno ex ante del sistema e viene sostituita da una determinazione giudiziale ex post. Con un effetto immediato: imprevedibilità regolatoria. Le imprese applicano un contratto valido, spesso richiesto o addirittura imposto dallo stesso ordinamento, soprattutto nei settori regolati e negli appalti pubblici, e anni dopo si trovano a fare i conti con una ridefinizione retroattiva dei costi che non avevano alcun modo razionale di prevedere.

Il problema non è solo economico, è istituzionale. Viene indebolito il principio di affidamento legittimo nei confronti dello Stato. Si crea un contesto in cui gli operatori economici non sono più in grado di programmare investimenti, assunzioni, gare, impegni di lungo periodo. La contrattazione collettiva perde la sua funzione di stabilizzazione e diventa una variabile, subordinata a un giudizio che arriva dopo, quando le decisioni sono già state prese e i costi già sostenuti.

Questo rischio non è teorico. È già concreto, e il caso più evidente oggi è quello della sicurezza privata. Un settore che occupa oltre 100mila addetti, con un’incidenza del costo del lavoro superiore al 90% dei costi complessivi e una marginalità storicamente bassissima. Qui l’intervento della magistratura del lavoro ha portato a considerare non conformi all’articolo 36 i minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, Cgil in primis, imponendo una revisione delle tariffe orarie e aprendo la strada a contenziosi retroattivi di dimensioni enormi.

Le stime parlano di un’esposizione potenziale complessiva superiore ai cinque miliardi di euro. Per un settore con quei margini, significa una cosa sola: rischio reale di insolvenza diffusa. Non un problema di profitti in calo, ma di sopravvivenza delle imprese. Con una conseguenza diretta sull’occupazione e sulla continuità di servizi essenziali per la tutela di infrastrutture pubbliche e private. In altre parole: non si colpiscono “i padroni cattivi”, si mette in discussione l’esistenza stessa di un intero comparto produttivo e, potenzialmente, di altri assimilabili.

Ed è dentro questo scenario che va letta la norma del governo. Non come una sanatoria per chi ha pagato poco, ma come un tentativo di riequilibrio sistemico. L’obiettivo è evitare che un mutamento giurisprudenziale produca effetti retroattivi incompatibili con la sostenibilità economica di imprese che hanno applicato in buona fede contratti collettivi validi, spesso nel rispetto di vincoli imposti dallo stesso Stato. La logica è semplice: se rispetti il contratto nazionale di riferimento, non puoi essere colpito da sanzioni retroattive per periodi precedenti all’avvio di un contenzioso.

Le implicazioni, però, non riguardano solo le aziende coinvolte. Senza un correttivo normativo, il rischio si allarga all’intero sistema: aumento della disoccupazione e della spesa per ammortizzatori sociali, riduzione del gettito contributivo e fiscale, distorsioni negli appalti pubblici fondati su prezzi definiti ex ante, crescita strutturale del contenzioso giudiziario, perdita di credibilità regolatoria dello Stato. Un Paese in cui i costi possono essere riscritti a posteriori diventa meno investibile, meno programmabile, meno affidabile.

C’è poi un elemento politico-istituzionale che nel dibattito viene spesso semplificato in modo strumentale. La norma, nella sua prima formulazione, doveva essere inserita nella manovra di bilancio, ma è stata fermata dal Quirinale per una questione di collocazione tecnica, non di merito. Da lì la riformulazione e il tentativo di inserirla in un provvedimento diverso. È su questa nuova versione che si è acceso lo scontro pubblico, con una narrazione che ha immediatamente spostato il tema sul piano ideologico.

Il dato vero è che oggi il sistema si trova in una finestra temporale ancora gestibile. Il contenzioso è in rapida espansione ma non ha ancora prodotto effetti irreversibili. Molte imprese sono esposte ma ancora operative. Gli impatti su occupazione e servizi essenziali possono ancora essere prevenuti. Un intervento tempestivo consente di affrontare il problema con strumenti ordinari e proporzionati. Un intervento tardivo, quando i giudizi saranno cristallizzati e le insolvenze già emerse, avrebbe natura puramente emergenziale, con costi molto più alti per la finanza pubblica e un danno strutturale all’equilibrio economico e occupazionale.

Il paradosso finale è che questa norma, letta senza slogan, non indebolisce la contrattazione collettiva, ma prova a salvarla. Perché se il contratto nazionale — anche quello firmato dai soggetti più rappresentativi — può essere disinnescato ex post con effetti retroattivi pluriennali, allora smette di essere uno strumento di regolazione e diventa un’ipotesi. E un mercato del lavoro fondato su ipotesi, invece che su regole prevedibili, produce un solo risultato: meno imprese, meno occupazione, più contenzioso, più precarietà reale. Non ideologica. Reale.

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