Affitti brevi, cambia ancora tutto e torna il check-in da remoto per i B&B
La sentenza del Tar
Affitti brevi, cambia ancora tutto e torna il check-in da remoto per i B&B
La circolare con la quale il Viminale il 18 novembre scorso ha introdotto l'obbligo a carico dei gestori di strutture ricettive di identificare 'de visu' gli ospiti "e' viziata, sia perche' risulta in contrasto con l'attuale disposto dell'articolo 109 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sia per la violazione del principio di proporzionalita', sia, ancora, per eccesso di potere collegato ad una carenza di istruttoria".
E' quanto si legge nella sentenza con la quale la Sezione prima ter del Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso presentato dalla Federazione associazioni ricettivita' extralberghiera.
Dopo aver respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dal ministero dell'Interno (dal momento che "l'atto gravato presenta un contenuto gia' lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti, e come tale e' immediatamente impugnabile"), il Tar argomenta che "come sottolineato da parte ricorrente, l'obbligo dell'identificazione de visu si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il dl 201/2011 ('disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici')... per eliminare degli oneri non indispensabili ai fini del rispetto della normativa dettata dal Tulps. La circolare impugnata non risulta aver tenuto conto della modifica legislativa, avendo, di fatto, ripristinato quanto richiesto in passato, reintroducendo l'obbligo di identificazione de visu a carico dei gestori di strutture ricettive".
Non solo: "l'identificazione de visu non risulta di per se' in grado di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la circolare, in funzione anche della ratio dell'articolo 109 Tulps, poiche', come evidenziato da parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l'alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell'immobile locato (questo dopo il primo contatto).
Detto altrimenti, l'identificazione de visu, introdotta dal ministero resistente con la circolare impugnata, non risulta onere idoneo a perseguire il risultato posto alla base dell'atto gravato. Peraltro, sempre sotto tale profilo - continuano i giudici amministrativi - non e' neppure specificato per quale ragione strumenti diversi (ad esempio, la verifica dell'identita' da remoto) non siano sufficienti a raggiungere il medesimo obiettivo con minor pregiudizio sui destinatari dell'atto impugnato, in linea col principio di proporzionalita' che pure governa l'agire pubblico".
Infine, "ma non da ultimo, la circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all'obbligo imposto, poiche' genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle cosiddette locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24 dicembre 2024, nonche' ad una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalita' della misura adottata".