Manovra, 3,5 miliardi di euro in più per le imprese. Tutti i dettagli e le coperture. Anteprima: il testo dell'emendamento del governo
Esclusiva Affaritaliani
Giancarlo Giorgetti
Trenta pagine: ecco il testo integrale
La corsa di fine anno per approvare la Legge di Bilancio entro fine dicembre rischia di essere ancor più piena di ostacoli del solito. Perché a due settimane dalla fine del 2025 la manovra non è ancora arrivata in prima lettura al Senato. Ieri la Commissione Bilancio di Palazzo Madama si è riunita senza risolvere molti dei nodi politici ed in più il Governo ha annunciato un nuovo pacchetto di emendamenti da 3,5 miliardi di euro (la manovra in totale ha un valore complessivo di circa 18,7 miliardi, ma con le novità sarà una cifra destinata ad aumentare).
A riferirlo in commissione è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, spiegando che le modifiche riguarderanno Zes (zona economica speciale), finanziamento di Transizione 5.0, la previdenza complementare e il parziale definanziamento del Ponte sullo Stretto con una "riprogrammazione» temporale dei fondi".
Ma nessuno, a parte le parole del titolare del Mef, conosce ancora esattamente i dettagli. A svelarli punto per punto è Affaritaliani che pubblica l'emendamento voluto dal Mef con l'avallo di Palazzo Chigi. Ecco che cosa cambia e da dove arriveranno le coperture.
Articolo 4
Al comma 3, sostituire le parole: «Ai premi e alle somme di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva sui premi di produttività» con le seguenti: «Ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva».
Conseguentemente
a) all’articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:
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dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di potenziare la base informativa disponibile per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e di assicurare il consolidamento degli effetti derivanti dall’attuazione della Riforma 1.12 (Riforma dell’Amministrazione fiscale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».»
1-ter. Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma 1-bis, all’articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il quinto periodo è sostituito dai seguenti:
«La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dell’uno per cento a decorrere dall’anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 128. La ritenuta di cui al periodo precedente non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, del presente testo unico. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità attuative delle disposizioni del quinto e del sesto periodo».»
1-quater. La rubrica dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 38, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è sostituita dalla seguente:
«Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi d’impresa e su altri redditi».
1-quinquies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quater si applicano, nelle percentuali ivi indicate, ai pagamenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2029.
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la rubrica è modificata come segue: «Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto».
b) all’articolo 43 dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
«10-bis. Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2031, ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti di anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il conseguimento dei predetti requisiti di anzianità contributiva non concorrono, nella misura di sei mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2031, nella misura di dodici mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2032, nella misura di diciotto mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2033, nella misura di ventiquattro mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2034 e nella misura di trenta mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti dall’anno 2035, le anzianità contributive riscattate con riferimento ai corsi legali di studio universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.
10-ter. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 10 il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.»;
b) al comma 11 il quinto periodo è sostituito dal seguente:
«Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035.»
10-quater. All’articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi» sono sostituite dalle seguenti:
«trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2031, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2033, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati entro il 31 dicembre 2034, trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se i medesimi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2035».
10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-quater non trovano applicazione con riferimento ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 26, comma 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso alla predetta prestazione e con riferimento ai lavoratori per i quali, alla predetta data, siano stati stipulati accordi di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ovvero di cui all’articolo 41 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».
c) dopo l’articolo 45 aggiungere il seguente:
«Articolo 45-bis
(Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato)
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All’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono tenuti al versamento del contributo di cui al presente comma anche i datori di lavoro che raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di cui al terzo periodo del presente comma, prendendo in riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente». -
All’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole «ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono» sono aggiunte le seguenti: «, in modo automatico o esplicito,»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.»;
c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR viene devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi della opzione entro il termine di cui al comma 7-quater.
7-ter. In assenza degli accordi o contratti di cui al comma 7-bis la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è quella individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 85 del 31 marzo 2020, n. 85, alla quale viene conferito l’intero importo del TFR.»
7-quater. Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e:
a) conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente scelta;
b) ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’art. 2120 del Codice civile; tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
7-quinquies. In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data.»
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investite in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.»
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Con riferimento ai lavoratori di prima assunzione, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica di cui ai commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies. Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare alla forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.»
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Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026 ed entro la medesima data la COVIP adegua le proprie istruzioni.
d) all’articolo 78, apportare le seguenti modificazioni:
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al comma 1, le parole: «0,20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
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dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Fondo dei farmaci innovativi, di cui all’articolo 1, commi da 281 a 292, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è ridotto a decorrere dall’anno 2026 di 140 milioni di euro annui. La riduzione si applica proporzionalmente sugli importi indicati all’articolo 1, commi 288, 289 e 290, della medesima legge n. 207 del 2024.»
e) all’articolo 94, apportare le seguenti modificazioni:
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al comma 1, sostituire le parole: «è maggiorato nelle misure di cui ai commi 4 e 5 in relazione agli investimenti di cui al comma 3 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» con le seguenti:
«è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 3 in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028»; -
al comma 3, lettera b), secondo periodo, le parole: «a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c),»;
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sopprimere i commi 4, 5 e 6;
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sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
«10. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
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La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni di cui al presente articolo.»
f) all’articolo 95, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Alle imprese che, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, hanno validamente presentato all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, spetta, nell’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la predetta comunicazione, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
10-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma 10-bis, le imprese presentano, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, una comunicazione all’Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta di cui al richiamato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, sono definiti gli elementi informativi da indicare nella comunicazione di cui al primo periodo e le modalità di trasmissione della stessa.»
All’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, come determinato sulla base dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non può comunque eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della medesima legge.
10-quater. Al ricorrere delle ipotesi di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 10-bis deve essere proporzionalmente rideterminato. L’importo indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le predette ipotesi. Le imprese beneficiarie decadono proporzionalmente dal contributo riconosciuto ai sensi del comma 10-bis qualora, con riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sia accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la comunicazione presentata ai sensi del comma 10-ter contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
10-quinquies. Il contributo di cui al comma 10-bis è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
g) all’articolo 96, apportare le seguenti modificazioni:
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al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 96 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui all’articolo 94 della presente legge e di cui ai commi da 6-quater a 6-septies del presente articolo»; -
dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:
«6-bis. Le percentuali rese note con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono rideterminate nella misura del 58,7839 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e nella misura del 58,6102 per cento con riferimento agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.
6-ter. Agli oneri in termini di indebitamento netto derivanti dal comma 6-bis, pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025 si provvede, quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all’Agenzia delle entrate – fondi di bilancio, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-octies del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»
6-quater. All’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole «50 milioni di euro per l’anno 2025» sono aggiunte le seguenti: «e per l’anno 2026»;
b) al comma 2, dopo le parole «al 15 novembre 2025» sono aggiunte le seguenti: «e dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026».
6-quinquies. Per l’anno 2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater, gli operatori economici comunicano all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti interessati comunicano, altresì dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini delle predette comunicazioni, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2025, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.
6-sexies. Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2026 dal comma 1 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 6-quater, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 6-quinquies. La suddetta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024.
6-septies. Il credito d’imposta di cui al comma 6-quater è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Al credito d’imposta non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6-octies. Il credito d’imposta di cui al comma 6-quater è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473 che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
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alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché proroga del credito d’imposta ZES in agricoltura.
h) all’articolo 99, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire la realizzazione dell’intervento “Collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse” è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro l’anno 2032 e per ciascuno degli anni dal 2034 al 2041. Entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla predisposizione di un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto delle diverse fonti normative e di finanziamento insistenti sull’opera al fine di addivenire a un complessivo cronoprogramma procedurale e finanziario. Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento comporta la revoca delle risorse assegnate che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì previsti i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancata alimentazione dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
3-ter. Per interventi normativi in materia di mobilità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 150 milioni di euro per l’anno 2027.»
i) all’articolo 129, apportare le seguenti modificazioni:
-
al comma 6, le parole: «1.100 milioni di euro nell’anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell’anno 2027» sono sostituite dalle seguenti:
«1.482 milioni di euro nell’anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell’anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rinvenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dell’articolo 131»; -
al comma 15, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028» sono sostituite dalle seguenti:
«300 milioni di euro per l’anno 2026 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028».
l) dopo l’articolo 129 aggiungere il seguente:
«Art. 129-bis
(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)
-
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è rimodulato nei termini previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure.
-
Entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, le disponibilità dei conti correnti di tesoreria istituiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato rispettivamente per l’importo pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all’erario.
-
Entro il 28 febbraio 2026, le risorse nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A., assegnate ai sensi dell’articolo 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a 50 milioni di euro e restano acquisite all’erario.»
m) all’articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. I finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, possono essere concessi anche nell’anno 2026, fermo restando il limite massimo previsto dal medesimo comma. Agli oneri derivanti dalla garanzia dello Stato di cui all’articolo 10, comma 6, del suddetto decreto-legge, si fa fronte con le risorse affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 10 del medesimo articolo.
2-ter. All’articolo 10, comma 6, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: «nei limiti delle risorse di cui al comma 10,» sono soppresse.
2-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.
2-quinquies. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell’articolo 334 del comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti a contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all’85 per cento del contributo dovuto per l’anno precedente; per esigenze di liquidità l’acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma.»
Conseguentemente, alla Sezione II:
a) all’articolo 136, comma 8, le parole: «10.500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«10.212 milioni di euro».
b) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 11 – Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali, apportare le seguenti variazioni:
2033:
CP: +780.000.000
CS: +780.000.000
b) allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 2 – Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 23.2, apportare le seguenti variazioni:
2029:
CP: 0
CS: −823.000.000
2030:
CP: 0
CS: −364.000.000
2031:
CP: 0
CS: −300.000.000
c) allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, U.d.V. 7.1, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +710.000.000
CS: +710.000.000
2027:
CP: +520.000.000
CS: +520.000.000
d) allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 33 – Fondi da ripartire, Programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +4.756.500.000
CS: +4.756.500.000
2027:
CP: +426.500.000
CS: +426.500.000
2028:
CP: +532.500.000
CS: +532.500.000
2029:
CP: +860.000.000
CS: +860.000.000
2030:
CP: +420.000.000
CS: +420.000.000
2031:
CP: +420.000.000
CS: +420.000.000
2032:
CP: +430.000.000
CS: +430.000.000
2033:
CP: +60.000.000
CS: +60.000.000
2034:
CP: +1.570.000.000
CS: +1.570.000.000
2035:
CP: +1.400.000.000
CS: +1.400.000.000
2036:
CP: +1.430.000.000
CS: +1.430.000.000
2037:
CP: +1.430.000.000
CS: +1.430.000.000
2038:
CP: +1.430.000.000
CS: +1.430.000.000
2039:
CP: +1.430.000.000
CS: +1.430.000.000
2040:
CP: +1.430.000.000
CS: +1.430.000.000
2041:
CP: +1.430.000.000
CS: +1.430.000.000
2042 e seguenti:
CP: +1.460.000.000
CS: +1.460.000.000
e) allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 26 – Politiche per il lavoro, Programma 6 – Politiche passive del lavoro e incentivi all’occupazione, U.d.V. 1.1, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +150.000.000
CS: +150.000.000
2027:
CP: +150.000.000
CS: +150.000.000
f) allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, Missione 19 – Casa e assetto urbanistico, Programma 19.02 – Politiche abitative, urbane e territoriali, U.d.V. 3.1, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +150.000.000
CS: +150.000.000
2027:
CP: +150.000.000
CS: +150.000.000
g) allo stato di previsione del Ministero dei trasporti, Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica, Programma 14.10 – Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, U.d.V. 1.4, apportare le seguenti variazioni:
2026:
CP: +800.000.000
CS: +800.000.000
2027:
CP: +400.000.000
CS: +400.000.000
Relazione tecnica
La disposizione novella il comma 3 dell’articolo 4, chiarendo l’ambito di applicazione della misura contenuta nell’articolo 4, comma 3 del disegno di legge di bilancio 2026.
In particolare, l’intervento specifica che l’incremento del limite massimo di reddito da 3.000 a 5.000 euro e la riduzione dell’aliquota dal 5% all’1% trova applicazione sui premi corrisposti sia sulle quote di partecipazione agli utili da parte dipendenti, in continuità rafforzandola, con la disciplina prevista originariamente per il solo anno 2025 di cui all’articolo 5 della legge n. 76 del 2025. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di un mero chiarimento della portata innovativa della disposizione prevista dall’articolo 4, comma 3 del disegno di legge di bilancio.
La disposizione di cui alla lettera a) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica l’articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 al fine di introdurre un’anticipazione unitaria in forma di contrasto alle condotte di omessa dichiarazione con conseguente assenza di versamento e a quelle di omesso o insufficiente versamento posto regolarmente dichiarate mediante l’introduzione di ritenuta d’acconto all’atto del pagamento di fatture/corrispettivi transazioni (cd. B2B). In particolare, con la nuova misura si estende l’ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendere anche i contribuenti esercenti attività di impresa. In particolare, dall’anno 2029 si prevede che all’atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell’1%, al netto dell’IVA, dell’importo da corrispondere.
La disposizione non incide invece sulle vigenti disposizioni che già disciplinano specifiche forme di ritenuta a titolo di acconto per i corrispettivi che concorrono al reddito d’impresa – come, a titolo esemplificativo, quella prevista per gli intermediari dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – ovvero che escludono dagli obblighi di ritenuta particolari categorie di contribuenti esercenti attività d’impresa, come i c.d. “contribuenti forfettari”, esonerati da tali obblighi ai sensi dell’articolo 1, commi 67 e 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Inoltre, tenuto conto dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta in argomento i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e al Concordato preventivo biennale.
La misura intende contrastare, con finalità di recupero, due tipologie di evasione: l’assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione che consegue ovviamente il mancato versamento dell’imposta, e il collection gap che consiste nel mancato versamento di tutto o parte dell’imposta liquidata in dichiarazione.
Per quanto concerne il primo fenomeno, al fine di quantificare il maggior gettito che la norma è in grado di produrre, occorre tener conto che per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 (ultimo anno per il quale si dispone di dati consolidati), l’ammontare delle fatture elettroniche business to business (B2B) emesse da contribuenti che non hanno adempiuto agli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte dirette e IVA è stato in media di 30 miliardi di euro, al netto dell’IVA, senza considerare i contribuenti forfettari (non assoggettati a ritenuta) e quelli già assoggettati a imposizione a titolo di acconto, come gli intermediari di commercio o gli agenti assicurativi.
Pertanto, una ritenuta a titolo di acconto pari all’1% sul valore delle transazioni di tipo B2B, a regime, dà luogo a un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro (30.000.000.000 × 0,01).
In assenza di dati certi concernenti la tipologia di imposte evase per effetto dell’omessa dichiarazione, al fine di valutare la maggiore entrata, rispettivamente, a titolo di IRES e di IRPEF, potenzialmente derivanti dall’emendamento, è possibile utilizzare la percentuale (nota), ricavata dall’osservazione del collection gap. Procedendo in tal modo, considerato che il collection gap IRES rappresenta il 43% del totale (1.929/4.560), si ritiene che sul predetto maggior gettito, circa 129 milioni di euro possano essere imputati all’IRES, mentre all’IRPEF sono attribuiti i restanti 171 milioni di euro.
Oltre al fenomeno dell’evasione da dichiarazione (cd. assessment gap), la ritenuta in argomento può contrastare anche il fenomeno dell’evasione da riscossione (cd. collection gap).
A tal riguardo, per effettuare una stima dei connessi effetti finanziari positivi, occorre analizzare separatamente i soggetti passivi dell’IRES e quelli dell’IRPEF.
Per quanto concerne i soggetti passivi dell’IRES, dalla Relazione 2025 sull’economia non osservata e l’evasione fiscale e contributiva, emerge che l’ammontare dell’imposta dichiarata e non versata per l’anno 2022 (ultimo anno disponibile) è valutata in circa 1.929 milioni di euro.
Partendo da tale dato, per determinare i corrispondenti ricavi (cui viene applicata la ritenuta in questione), si procede come segue:
-
dividendo l’imposta non versata per l’aliquota di imposta – pari al 24% – si ottiene la base imponibile, che è valutata in 8.037 milioni di euro (1.929/0,24);
-
al fine di quantificare l’ammontare dei ricavi, detta base imponibile viene divisa per l’indice ROS (calcolato come: Reddito imponibile/Ricavi) che, per i periodi di imposta 2022 e 2023, risulta mediamente pari al 18,5% in relazione ai soggetti passivi dell’IRES. In tal modo, si ottiene un ammontare di ricavi di circa 94.553 milioni di euro;
Per stimare la parte di tali ricavi riferiti a operazioni B2B, cui è applicabile la nuova ritenuta, è stato determinato, calcolando le certificazioni elettroniche (fatture e corrispettivi) rilevanti ai fini IVA, il rapporto tra le operazioni B2B e il totale delle operazioni. Essendo tale quoziente pari all’80%, i ricavi riferibili ai rapporti B2B risultano ammontare a 75.642 milioni di euro. Pertanto, dall’introduzione della nuova ritenuta è ragionevole attendere un maggior gettito, riferito alla platea IRES, per un importo pari a 756 milioni di euro a decorrere dal 2029.
Per quanto concerne la platea IRPEF, il cui collection gap ammonta a 2.560 milioni di euro, seguendo un analogo procedimento, emergono i seguenti risultati:
-
dividendo l’imposta non versata per l’aliquota di imposta – pari, in media, al 33% – si ottiene la base imponibile, che è pari a 7.757 milioni di euro (2.560/0,33);
-
al fine di quantificare l’ammontare dei ricavi, tale base imponibile viene divisa per l’indice ROS (calcolato come: Reddito imponibile/Ricavi) che, per i periodi di imposta 2022 e 2023, risulta mediamente pari al 14,99% in relazione ai soggetti passivi dell’IRPEF. In tal modo, si ottiene un ammontare di ricavi pari a 51.747 milioni di euro;
-
per individuare la quota parte di tali ricavi riferiti a operazioni B2B, utilizzando le certificazioni elettroniche rilevanti ai fini IVA, è stato determinato un quoziente ottenuto come rapporto tra le operazioni B2B e il totale delle operazioni. Essendo tale quoziente pari all’80%, i ricavi riferibili ai rapporti B2B risultano ammontare a 41.398 milioni di euro.
Pertanto, dall’introduzione della nuova ritenuta è ragionevole attendere un maggior gettito, riferito alla platea IRPEF, per un importo pari a 413 milioni di euro a decorrere dal 2029.
La presenza della ritenuta potrebbe anche dar luogo a un “circolo virtuoso”, giacché il vantaggio derivante dalle condotte evasive diminuirebbe e ciò potrebbe indurre alcuni contribuenti a modificare la propria condotta fiscale, con ulteriori effetti positivi declinabili come “compliance indotta”.
Si precisa, altresì, che il gettito connesso all’assoggettamento a ritenuta dei contribuenti che adempiono fedelmente ai propri obblighi fiscali non è stato quantificato, poiché tali contribuenti possono tenere conto della ritenuta medesima in sede di quantificazione e versamento degli acconti ai fini delle imposte dirette e, quindi, l’effetto netto si risolverebbe solo in un’anticipazione (di qualche mese) della riscossione delle somme dovute.
Per le stesse ragioni, si ritiene che non sussistano effetti finanziari connessi all’esclusione dei contribuenti aderenti al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo, giacché per gli stessi la ritenuta in questione avrebbe comportato una mera anticipazione finanziaria, che sarebbe stata riassorbita al momento del versamento degli acconti; ciò, in quanto, l’omesso versamento delle somme dovute può rappresentare, rispettivamente, una causa di decadenza o esclusione.
Da ultimo, si evidenzia che, dalla Relazione 2025 sull’economia non osservata e l’evasione fiscale e contributiva, si evince che, nel biennio 2021-2022, la dinamica del collection gap dell’IRES e dell’IRPEF è caratterizzata da un incremento delle somme non versate.
Pertanto, proiettando tale trend crescente sino all’anno 2029, l’importo del maggior gettito sarebbe superiore a quello descritto. Tuttavia, tenendo conto dei vari fattori macro-economici che possono influenzare l’altra componente del tax gap (i.e.: l’assessment gap) utilizzata per la quantificazione, tale maggior gettito potenziale non viene prudenzialmente ascritto. Tenuto, altresì, conto che, cautelativamente, non sono stati quantificati gli effetti finanziari collegati ad un’eventuale emersione della base imponibile, non vengono conteggiate le maggiori addizionali IRPEF comunali e regionali.
Tutto ciò premesso, si riporta a seguire una tabella che illustra, in termini di cassa, gli effetti finanziari connessi alla disposizione:
(criterio di cassa e valori in milioni di euro)
| Imposta | 2029 | 2030 | 2031 | dal 2032 |
|---|---|---|---|---|
| IRPEF | 584 | 584 | 584 | 584 |
| IRES | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Totale | 1.469 | 1.469 | 1.469 | 1.469 |
La disposizione di cui alla lettera b), prevede modifiche in materia di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano i requisiti successivamente all’anno 2030.
In particolare, il comma 10-bis, dispone – con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2031 – ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti di anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che il conseguimento dei predetti requisiti di anzianità contributiva non concorrono, nella misura di sei mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2031, nella misura di dodici mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2032, nella misura di diciotto mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2033, nella misura di ventiquattro mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2034 e nella misura di trenta mesi di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti dall’anno 2035, le anzianità contributive riscattate con riferimento ai corsi legali di studio universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni anche ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.
La disposizione di cui alla lettera c), introduce l’articolo 45-bis recante modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare, il comma 1 interviene sulla disciplina del versamento al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e mira ad includere tra i soggetti tenuti al versamento del contributo per tale gestione previdenziale anche i datori di lavoro che, negli anni successivi a quello di avvio dell’attività, raggiungano la soglia dimensionale dei 50 dipendenti, che attualmente sono esclusi dall’obbligo, di fatto ampliando la platea di potenziali lavoratori che possono aderirvi.
L’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Il predetto Fondo, costituito presso l’INPS, garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione del TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile. Il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione. In ordine alle predette modalità, il comma 756 della legge suddetta ha previsto che, «con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007», affluisca al Fondo un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il contributo, al cui versamento sono tenuti i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, è versato mensilmente dagli stessi datori di lavoro al Fondo.
La norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico.
Obbligati al versamento del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. Il limite dimensionale si calcola, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006. Pertanto, eventuali modifiche che siano intervenute successivamente in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento. Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, si prende invece a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Per stimare la platea dei potenziali lavoratori interessati dalla modifica, sono state effettuate alcune rilevazioni dagli archivi dei lavoratori dipendenti del settore privato estraendo il numero medio annuo dei rapporti di lavoro nell’anno 2024 e il relativo monte retributivo.
I dati sono stati classificati in base alla presenza o meno del codice autorizzazione “1R” che identifica ad oggi le “aziende in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Il numero medio annuo dei rapporti di lavoro per l’anno 2024 è pari a circa 17 milioni di unità. Di questi, 6 milioni sono afferenti ad aziende con codice autorizzazione 1R e tra questi ultimi 3,3 milioni (circa il 60%) hanno scelto di non trasferire, in tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare, mantenendo il trattamento di fine rapporto destinato al Fondo di Tesoreria.
I potenziali dipendenti interessati dalla modifica proposta sono 2,5 milioni e afferiscono ad aziende con 50 addetti e oltre ma non hanno il predetto codice autorizzazione; verosimilmente sono le aziende che alla costituzione non avevano tale dimensione ma l’hanno acquisita successivamente.
Nell’ipotesi che i tassi di adesione a previdenza complementare e il rapporto tra l’imponibile TFR e il monte retributivo rilevato siano i medesimi per la platea dei soggetti attualmente contribuenti al Fondo di Tesoreria (cd. “platea 1”) e per la platea dei nuovi potenziali aderenti (cd. “platea 2”), è possibile stimare i maggiori contributi e le maggiori prestazioni come incremento percentuale espresso in termini di monte retributivo.
Il monte retributivo dei potenziali aderenti (“platea 2”) è pari a circa 64 miliardi di euro e genererebbe un aumento del monte retributivo totale di entrambe le platee considerate, nella misura del 32%, portandolo a circa 265 miliardi di euro.
Sono stati considerati i dati macro aggregati dei contributi (entrate) e delle prestazioni (uscite) stimati in occasione dell’ultimo Bilancio Tecnico della Gestione, aggiornati sulla base dell’ultimo Rendiconto e delle rilevazioni sugli archivi amministrativi per l’anno 2025 e proiettati sulla base del nuovo Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP di ottobre 2025):
Anno – Contributi – Prestazioni (valori in euro)
2026: 6.692.558.900 – 6.218.985.150
2027: 6.922.788.900 – 6.268.701.180
2028: 7.130.177.500 – 6.319.130.580
2029: 7.082.344.600 – 6.506.261.000
2030: 7.117.781.300 – 5.613.918.200
2031: 7.148.010.400 – 6.701.678.200
2032: 7.178.369.000 – 6.772.955.900
2033: 7.250.152.700 – 7.289.393.800
2034: 7.322.654.200 – 7.845.210.100
2035: 7.395.880.700 – 8.443.407.400
Per la quantificazione dell’onere la stima è stata infine ottenuta utilizzando le seguenti ipotesi:
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aumento del 32% dei contributi per effetto dell’aumento della platea di soggetti interessati;
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diminuzione dei contributi per effetto degli esoneri contributivi che automaticamente si attivano a favore dei datori di lavoro per lo smobilizzo dei flussi di TFR: esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 nella misura dello 0,2% e applicazione dei benefici contributivi di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 203/2005, convertito con legge n. 248/2005 nella misura dello 0,28%;
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aumento delle prestazioni in misura pari al 32% nell’ipotesi che le durate medie contrattuali delle due platee siano simili; tale incremento è raggiunto per ipotesi dopo un periodo di circa 7 anni, applicando una progressione maggiormente prudenziale rispetto a quella osservata per il contingente interessato dalla formulazione originaria della norma.
I commi 2 e 3 prevedono, a decorrere dal 1° luglio 2026, l’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare, con facoltà di rinuncia a tale adesione automatica entro sessanta giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione. La disposizione prevede altresì modifiche di carattere ordinamentale in materia di espressione delle volontà di adesione dei lavoratori in relazione alle forme di previdenza complementare. La disposizione in esame determina effetti finanziari connessi al prevedibile aumento delle adesioni alla previdenza complementare che si manifesterà in maniera graduale e stratificata nel tempo riguardando i lavoratori di prima assunzione.
Tali effetti si sostanziano nel venir meno della contribuzione presso la gestione a ripartizione presso l’INPS che eroga prestazioni di TFR per i dipendenti presso aziende tenute al versamento, nonché per effetto di minori entrate fiscali e contributive connesse ai benefici previsti dalla legislazione vigente nei casi di smobilizzo del TFR e di adesione ai relativi versamenti alla previdenza complementare.
Le valutazioni tengono conto di una stima di maggiori adesioni tacite alla previdenza complementare pari in media nel periodo, su base annua, a circa 100.000 l’anno con profilo parzialmente crescente (di circa 25.000 l’anno relative a lavoratori presso imprese tenute al versamento contributivo nella gestione a ripartizione relativa al fondo TFR in ambito INPS).
La disposizione di cui alla lettera d) interviene sull’articolo 78 del disegno di legge di bilancio al fine di incrementare, a decorrere dall’anno 2026, di un ulteriore 0,1 per cento annuo il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti. Alla copertura dei maggiori oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede disponendo la riduzione, di pari importo, del Fondo per i farmaci innovativi che pertanto, a decorrere dall’anno 2026, è rideterminato a 1.300 milioni di euro annui.
La disposizione di copertura prevede che la suddetta riduzione avvenga proporzionalmente tra le diverse tipologie di farmaci che accedono al fondo, quali: i farmaci innovativi, i farmaci ad innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti (rispettivamente fino a un limite massimo di 900, 300 e 100 milioni di euro annui).
La disposizione di cui alla lettera e) della parte consequenziale della proposta emendativa, modificando l’articolo 94 del disegno di legge di bilancio, proroga fino al 30 settembre 2028 le agevolazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica o digitale in chiave Transizione 4.0 e 5.0 destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, eliminando la maggiorazione ulteriore del costo di acquisizione per investimenti “green” e condizionando la spettanza dell’incentivo alla circostanza che gli investimenti abbiano ad oggetto beni “Made in EU”.
Inoltre, l’emendamento esclude dall’agevolazione i moduli fotovoltaici di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023.
Per potenziare gli investimenti in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica ed energetica, è prevista una maggiorazione delle quote d’ammortamento deducibili per beni materiali e immateriali (di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016) e i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
In particolare, gli investimenti “Made in EU” effettuati nel 2026 e fino al 30 settembre 2028 sono deducibili con maggiorazioni pari al 180 per cento del costo d’acquisto per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e 50 per cento per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione della deducibilità delle quote di ammortamento.
Ai fini della stima, è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell’anno d’imposta 2023 per fruire del credito d’imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue:
Investimenti – Maggiorazione deducibilità investimenti Made in EU fino al 30-set-2028 (milioni di euro)
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Beni materiali Transizione 4.0
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fino a 2,5 milioni di euro: 8.097 – 180%
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da 2,5 a 10 milioni di euro: 3.090 – 100%
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da 10 a 20 milioni di euro: 833 – 50%
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Beni immateriali Transizione 4.0: 370 – 50%-180%
Tenuto conto che l’importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d’imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre la norma in esame prevede massimali più alti, la stima tali investimenti sono stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.
Inoltre, non essendo disponibili dati sugli investimenti Transizione 5.0, si stima che gli investimenti che beneficeranno dell’agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.
All’esclusione dei moduli fotovoltaici di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 181 del 2023, che comporta una riduzione del perimetro oggettivo della disposizione e quindi determinerebbe una riduzione degli investimenti agevolati, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, anche considerando che i contribuenti, per beneficiare dell’agevolazione, potrebbero modificare le proprie decisioni di investimento a vantaggio di beni inclusi negli allegati.
Al fine di determinare la quota di investimenti in beni materiali 4.0 e 5.0 provenienti da Paesi esterni all’Unione europea è stato calcolato il rapporto tra il totale delle importazioni italiane provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione europea in beni strumentali (categorie “Macchinari e apparecchi n.c.a.” e “Computer apparecchi elettronici e ottici”) e il totale degli investimenti in beni materiali effettuati dalle imprese italiane nell’anno d’imposta 2023, pari al 20%. Si ritiene che tale quota possa costituire una proxy degli investimenti Extra UE ultimati nel 2026, in quanto plausibilmente già pianificati all’entrata in vigore della norma. Si assume invece che, per effetto dell’esclusione degli investimenti Extra UE dall’agevolazione, a partire dal 2027, le imprese modificheranno le loro scelte di investimento in riferimento all’area di provenienza dei beni e tale quota sarà ridotta al 10%.
Infine, si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l’investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.
Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione IRES e IRPEF.
Effetti finanziari di competenza
Con un acconto IRES-IRPEF del 75%, gli effetti finanziari di cassa della nuova proposta sono i seguenti:
Effetti di cassa
(in milioni di euro)
Norma originaria – effetti di cassa
(in milioni di euro)
Effetti differenziali della nuova proposta normativa rispetto alla norma originaria
(in milioni di euro)
La disposizione di cui alla lettera f) della parte consequenziale della proposta emendativa modifica l’articolo 95, introducendo i commi da 10-bis a 10-sexies, al fine di introdurre il contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, richiesto con la comunicazione presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, a condizione che non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione si rappresenta che, in base al provvedimento dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 570046 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è risultato pari a 3.643.520.511 euro. Pertanto, il contributo di cui al comma 10-bis risulta determinato nella misura massima di 532,64 milioni di euro (14,6189 per cento × 3.643.520.511 euro). Pertanto, in base al principio di prudenza, tutti gli importi richiesti con la comunicazione integrativa di cui all’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 presentino i requisiti di cui al comma 10-bis.
La disposizione di cui alla lettera g) apporta modifiche all’articolo 96.
Alla lettera f), con il n. 1 si disciplina la cumulabilità dei benefici previsti e con il n. 2 si inseriscono i commi 6-bis e 6-octies.
Il comma 6-bis interviene in materia di credito d’imposta “ZES unica per l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura” di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, rideterminando, rispettivamente, al 58,7839 per cento e al 58,6102 per cento le percentuali del credito fruibile in luogo del 15,2538 per cento e del 18,4805 per cento rese note, ai sensi del comma 2-ter del citato articolo 16-bis, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 570047 del 12 dicembre 2025, emanato ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con riferimento agli investimenti effettuati, da un lato, dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e, dall’altro lato, dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, si rappresenta che, con riferimento al credito d’imposta fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 è risultato pari a 310.227.164 euro, a fronte di 50.000.000 euro di risorse disponibili.
In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta comunicati è risultato pari a:
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286.246.254 euro per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
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2.336.507 euro per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
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21.644.403 euro per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 570047 del 12 dicembre 2025 ha reso noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari a:
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15,2538 per cento (43.663.493/286.246.254) dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
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100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
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18,4805 per cento (4.000.000/21.644.403) dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale.
A tal riguardo, la disposizione ridetermina nella misura del 58,7839 per cento la percentuale riferita agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e del 58,6102 per cento la misura riferita agli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Gli oneri finanziari derivanti dalle predette rideterminazioni sono pari a 133,289 milioni di euro di cui:
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124,60 milioni di euro con riferimento agli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale delle microimprese e delle piccole e medie imprese [(58,7839% − 15,2538%) × 286.246.254];
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8,69 milioni di euro con riferimento agli investimenti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli delle grandi imprese [(58,6102% − 18,4805%) × 21.644.403].
Il comma 6-ter reca le coperture ai predetti oneri, pari a 133,289 milioni di euro per l’anno 2025 in termini di indebitamento netto, derivanti dal comma 6-bis. In particolare: quanto a 62,289 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1778, intestata all’Agenzia delle entrate – fondi di bilancio, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-octies del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, in relazione ai risparmi derivanti dal minor utilizzo delle risorse stanziate per il credito d’imposta fruibile per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate – ZLS e nelle zone delle regioni Marche e Umbria di cui all’articolo 3 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, e quanto a 71 milioni di euro mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2025, delle risorse disponibili in conto residui ai sensi dell’articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Tenendo conto della tempistica di attribuzione del credito di cui al comma 6-ter e del suo utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la disposizione determina oneri in termini di fabbisogno pari a 133,289 milioni di euro nell’anno 2026.
I commi da 6-quater a 6-octies estendono all’anno 2026 il credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
2023, n. 162, nel limite massimo di spesa di 50 milioni, stabilendo che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. La disposizione determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, pari a 50 milioni di euro per il 2026.
La lettera h) autorizza una spesa complessiva di 270 milioni di euro e, in particolare, 30 milioni di euro per il 2032 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2041, per la realizzazione del collegamento stradale Cisterna-Valmontone e delle opere connesse. Entro il 31 marzo 2026, un decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell’economia e delle finanze dovrà definire un cronoprogramma procedurale e finanziario che tenga conto di tutte le fonti normative e di finanziamento relative all’opera, nonché i criteri e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma o di mancato aggiornamento dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata adozione del provvedimento entro il termine, le risorse saranno revocate e riassegnate al Fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024. La stessa autorizza, al comma 3-ter, la spesa per interventi normativi in materia di mobilità nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2026 e di 150 milioni di euro per l’anno 2027.
La disposizione di cui alla lettera i) della parte consequenziale della proposta emendativa individua le coperture necessarie per le misure di cui alla lettera e) e alla lettera h) numero 3, capoverso comma 6-quater.
La disposizione di cui alla lettera l) della parte consequenziale della proposta emendativa inserisce l’articolo 129-bis.
Il comma 1 prende atto degli effetti derivanti dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) recentemente approvata con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 e prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provveda, con uno o più decreti direttoriali, ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili necessari per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari delle misure del Piano.
La revisione del PNRR prevista dalla citata decisione UE, confermandone in 194,4 miliardi di euro la dotazione complessiva, ne modifica i contenuti lungo tre diverse direttrici:
a) definanziamento di alcune misure critiche;
b) rafforzamento di misure PNRR esistenti;
c) finanziamento di nuove misure.
L’invarianza della dimensione finanziaria del Piano è quindi ottenuta attraverso la “sostituzione” delle misure definanziate (per circa 14,2 miliardi di euro) in parte con spese riconducibili a misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali (circa 6,5 miliardi di euro, perlopiù già effettuate negli anni precedenti) e per la restante parte (circa 7,8 miliardi di euro) con nuove misure introdotte nel Piano rivisto, nella maggior parte dei casi caratterizzate dall’istituzione di nuovi strumenti attuativi che permetteranno la diluizione della spesa negli anni successivi a quello di formale chiusura del Piano.
Complessivamente, nel triennio oggetto della manovra di finanza pubblica, le modifiche proposte comportano, dal lato della spesa, effetti migliorativi in termini di indebitamento (escludendo, quindi, le spese di natura finanziaria) pari a circa 5,7 miliardi per il 2026 e a 1,3 miliardi per il 2027. Gli importi appena indicati includono anche la rimodulazione del profilo di spesa associato agli interventi fino ad oggi inclusi nella misura M2C4.2.1.A – Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico. In esito alla revisione appena conclusa, tali interventi vengono infatti esclusi dal Piano, per un importo di 910 milioni di euro, continuando a essere finanziati da risorse nazionali, secondo un cronoprogramma aggiornato.
A questi importi vanno sommati effetti dal lato delle entrate, derivanti principalmente dalla riallocazione delle fonti di finanziamento (sovvenzioni a fondo perduto e prestiti) erogate dal Recovery and Resilience Facility (RRF) sulle varie misure incluse nel Piano: in base ai contenuti della decisione del Consiglio, tali modifiche determinano una riduzione delle entrate in termini di indebitamento netto di circa 0,9 miliardi nel 2026 e di 0,5 miliardi nel 2027, mentre gli effetti sono leggermente positivi (circa 0,1 miliardi) nel 2028. Tali importi includono anche la variazione delle entrate derivanti da riallocazioni delle fonti di finanziamento associate a misure del Piano che hanno generato economie.
Alla luce di quanto sopra presentato, la rimodulazione del Piano comporterebbe effetti migliorativi sull’indebitamento netto per 4.783 milioni nel 2026, per 727 milioni nel 2027 e per 81 milioni nel 2028. Rispetto agli effetti indicati in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio (5.071 milioni nel 2026, 718 milioni nel 2027 e 440 milioni nel 2028), stimati in base alle informazioni contenute nel documento approvato dalla cabina di regia PNRR in data 27 settembre 2025, si evidenziano effetti peggiorativi per il 2026 e il 2028 (rispettivamente pari a 287 e 358 milioni di euro) e leggermente migliorativi per il 2027 (per 9 milioni). Anche per quanto riguarda gli anni successivi al 2028, le modifiche introdotte rispetto alla proposta del 27 settembre scorso comportano un effetto peggiorativo (nella misura di 594 milioni nel 2029, di 774 milioni nel 2030 e di 702 milioni nel 2031), principalmente connesso al profilo di impiego dell’attivazione dei nuovi strumenti attuativi previsti dalla suddetta riprogrammazione.
Gli effetti sul fabbisogno corrispondono a quelli sopra indicati relativamente alle spese con impatto sull’indebitamento netto, cui vanno sommati algebricamente gli effetti di misure relative a partite finanziarie (prive di impatto sul deficit). Complessivamente la revisione del Piano approvata comporta un miglioramento del fabbisogno della PA pari a 5.695 milioni di euro nel 2026 e a 1.257 milioni nel 2027.
Nel confronto con la stima fornita in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio la revisione tiene conto delle informazioni più dettagliate rispetto ai contenuti della rimodulazione e al trattamento contabile di alcuni flussi. Negli anni successivi gli effetti peggiorativi sono allineati a quelli evidenziati per l’indebitamento netto, ad eccezione del 2029.
Il comma 2 dispone il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato, di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per l’importo rispettivamente pari a 5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro e restano acquisite all’erario.
Il comma 3 dispone il riversamento all’entrata, per 50 milioni di euro nel 2026, di risorse attualmente giacenti in conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente “in essere” di una misura definanziata (Acquisto bus elettrici).
In termini di saldo netto da finanziare, rispetto agli effetti indicati in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio pari a 493 milioni nel 2026 e 467 milioni nel 2027, si evidenziano differenze migliorative per 5.500 milioni nel 2026, 533 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028. Tali differenze sono dovute al nuovo profilo dei versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni sopra richiamate.
Le disposizioni di cui alla lettera m) della parte consequenziale dell’emendamento inseriscono i commi da 2-bis a 2-quinquies nell’articolo 132 del disegno di legge di bilancio.
I commi 2-bis e 2-ter intervengono sulla misura introdotta con l’articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della Cassa depositi e prestiti separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano per la realizzazione di interventi in specifici settori in coerenza con le finalità del Piano Mattei di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2. Prevede altresì la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP, in misura pari all’80% in relazione al singolo intervento.
La modifica è volta a estendere, in particolare, l’operatività della misura, prevedendo che CDP possa concedere finanziamenti per l’anno 2026, fermo restando il limite massimo complessivo di 500 milioni di euro.
La valutazione dei profili finanziari della disposizione in termini di indebitamento netto effettuata nella norma originaria scontava prudenzialmente l’applicazione delle regole più restrittive previste dal Manuale dei conti nazionali SEC2010, che prevedono, nel caso di garanzie la cui escussione sia ritenuta molto probabile, che l’impatto sia registrato già al momento della concessione dei finanziamenti assistiti dalla garanzia senza dover attendere l’effettiva escussione. Il ricorrere di tale condizione è stato ipotizzato in considerazione dell’entità della dotazione del fondo di garanzia, pari a 400 milioni di euro, che di fatto coincideva con l’importo garantito dallo Stato, ossia l’80% di 500 milioni.
Rispetto a tale scenario, possono allo stato attuale essere considerati alcuni nuovi elementi, anche alla luce dell’avvio dell’operatività del Fondo, avvenuta nell’anno in corso, con le prime operazioni sottoposte, ai fini della relativa deliberazione, alle valutazioni del Comitato tecnico istituito dal comma 7 del suddetto articolo 10.
Al riguardo si segnala preliminarmente che, in ogni caso, il mantenimento in capo a CDP del 20% del rischio di ciascun finanziamento fa sì che la Cassa sia tenuta, in base alla normativa applicabile e alle previsioni statutarie, a verificare le iniziative sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria e quindi delle prospettive di rimborso.
A ciò si aggiunge la circostanza che i finanziamenti concessi da CDP nell’ambito del Plafond Africa, e in particolare quelli il cui iter è stato già avviato, prevedono di regola la compartecipazione di altri istituti di credito o organismi internazionali, a dimostrazione della bancabilità delle operazioni effettuate.
Ciò premesso, le valutazioni riferite alla potenziale rischiosità del Plafond Africa, alla luce delle evidenze fornite dall’avvio dell’attività, conducono a una previsione di perdita attesa nell’ordine di grandezza del 3% circa.
Si può pertanto sostenere che la garanzia dello Stato in esame non sia da sottoporre, ai fini dell’indebitamento netto, alle regole più restrittive sopra richiamate ma possano essere registrate secondo quelle ordinarie previste per le garanzie c.d. one-off, ossia con la contabilizzazione degli oneri solo al momento dell’effettiva escussione.
Conseguentemente, la disposizione riduce la dotazione del Fondo di garanzia, al fine di allinearla alla valutazione aggiornata della rischiosità della misura, prevedendo che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite sul conto corrente di tesoreria al 31 dicembre 2025, pari a 250 milioni.
Per le motivazioni sopra espresse, la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con le modalità ordinarie di registrazione degli oneri delle garanzie one-off.
Con il comma 2-quater viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartirsi a fini di incremento delle dotazioni di misure a favore delle imprese, prevedendo che le relative risorse possano essere assegnate limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 445 e 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 nel corso dell’anno 2026.
Con il nuovo comma 2-quinquies viene sostituito il comma 3 dell’articolo 334 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introducendo un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto pari all’85% del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. «contributo S.S.N.») di cui all’articolo 334 del Codice delle assicurazioni private (approvato con D.Lgs. n. 209 del 2005), dovuto per l’anno precedente. Si precisa, altresì, che l’acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma. Il meccanismo di acconto introdotto dalla norma è, pertanto, conforme alla struttura vigente della contribuzione S.S.N. sui premi RCA. Rispetto al vigente meccanismo di versamento, la previsione genera un maggior gettito derivante dalla quota del predetto contributo di spettanza erariale di circa 1,3 miliardi di euro per il solo 2026, atteso che l’anno si concentreranno i versamenti previsti a legislazione vigente, oltre all’acconto previsto dalla norma in esame. Dal 2027, il nuovo meccanismo andrebbe a regime senza generare un maggior gettito.
Le modifiche della parte consequenziale relative alla sezione II dispongono: alla lettera a) l’aggiornamento dell’importo del Fondo riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa nell’anno 2026; alla lettera b) rifinanzia, alla luce dell’aggiornamento dell’iter amministrativo e del nuovo orientamento degli anni successivi al 2024, gli stanziamenti del bilancio dello Stato nei residui provenienti dall’anno 2024, gli stanziamenti relativi a Ponte sullo stretto di Messina, prevedendo un incremento delle risorse nell’anno 2033 tale da lasciare inalterato il valore complessivo delle somme autorizzate.
Inoltre, sono previste, in particolare, variazioni volte a rifinanziare il Fondo Occupazione, il Piano casa di cui all’articolo 1, comma 403, della legge n. 207 del 2024, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.
La riduzione disposta in sezione II allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze contribuisce alla copertura dell’onere.
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo ☒ negativo ☐