Migranti nei Cpr, la Consulta smonta tutto: "Trattenimenti fuori legge, il legislatore agisca subito"
"Violazioni e limitazioni dei diritti fondamentali": la sentenza della Corte Costituzionale
Cpr sotto accusa dalla Consulta: “Trattenimenti fuori legge, il legislatore agisca subito”
Sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale le questioni di legittimità sollevate in relazione alle norme sul trattenimento nei centri di permanenza per rimpatri. Con una sentenza depositata oggi, la Consulta, in particolare, ha dichiarato inammissibili le questioni riguardanti l’articolo 14, comma 2, del testo unico sull'immigrazione (dlgs n.286/1998), sollevate dal giudice di pace di Roma - chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in un Cpr - in riferimento sia agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) sia agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione.
Il rimettente aveva denunciato che "il trattenimento si svolge secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione" e aveva, inoltre, lamentato "l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie dell’ordinamento penitenziario".
E ancora: le questioni sollevate in riferimento agli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione sono state dichiarate inammissibili, poiché la Corte ha evidenziato che "non è ad essa consentito porre rimedio al riscontrato difetto, ricadendo sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta". Per quanto riguarda inoltre la questione riferita agli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione, questa è stata dichiarata inammissibile per "incompleta ricostruzione del quadro normativo, riguardo all’operatività, a tutela dei diritti della persona trattenuta, oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all’articolo 2043 del codice civile, altresì del rimedio di cui all’articolo 700 del codice di procedura civile.
Il ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall’articolo 700 del codice di procedura civile ben può, infatti - osserva Palazzo della Consulta - giustificarsi contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un Cpr, non oggetto di puntuale disciplina da parte del testo unico dell’immigrazione".
Leggi anche/ Ius Italiae, Forza Italia fa sul serio. "Pronti a votarlo con le opposizioni". Meloni nel 2022 era d'accordo. Ecco il video che nessuno ricorda - Affaritaliani.it