Cartella inviata in ritardo: tributi cancellati!
MCL Calabria segnala la sentenza di Lecce che ha annullato oltre 20mila euro di tributi… il motivo? La cartella era stata inviata al cittadino oltre i termini di decadenza. Da MCL Calabria dichiarano “Insieme a Partite Iva Nazionali aiuteremo contribuenti a controllare le cartelle esattoriali e i pignoramenti del Fisco”.
Nel corso del convegno del 28 novembre a Reggio Calabria Partite Iva Nazionali (PIN) ha segnalato una serie di sentenze che dimostrano come gli errori del Fisco possano esserci e sia sempre opportuno controllare cosa viene richiesto per evitare di pagare “cartelle pazze”.
Per esempio, fanno sapere da PIN che la Corte Tributaria di Lecce, con la sentenza n.536/2025 depositata il 17 marzo scorso, ha annullato una cartella esattoriale da decine di migliaia di euro di tributi. Il motivo? L’atto fiscale era stato notificato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge (si veda sentenza su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti).
Sul punto, fa presente il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio Sorrento “La decisione sottolinea come neanche il complesso quadro di proroghe introdotto durante l'emergenza pandemica possa sanare i ritardi dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza è stata comunicata solo ora perchè nei giorni scorsi è passata in giudicato non essendo stata appellata dagli enti”.
Interviene sul punto anche il Vice Presidente di Movimento Cristiano Lavoratori di Reggio Calabria, il Dott. Antonio Merenda, “I cittadini devono stare sempre attenti a ciò che ricevono. Consigliamo di verificare costantemente il proprio cassetto fiscale per individuare eventuali ritardi e anomalie prima ancora che arrivino gli atti. Ecco perchè dopo il convegno di Reggio Calabria abbiamo pensato di avviare una collaborazione con PIN per informare i contribuenti sui loro diritti anche alla luce della prossima rottamazione in modo da dare il giusto supporto”.
In merito alla sentenza di Lecce, la vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore leccese difeso dall’Avv. Matteo Sances, il quale aveva ricevuto, in qualità di erede, una cartella di pagamento per un importo complessivo di oltre 20 mila euro. La pretesa si riferiva a IRPEF per l'anno d'imposta 2016 ed era scaturita da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata dal defunto padre nel corso del 2018.
Il collegio giudicante ha concentrato la propria analisi sulla tempestività della notifica della cartella di pagamento, accogliendo la tesi del contribuente.
Al riguardo, la normativa di riferimento è l'art. 25, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973, il quale stabilisce che, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica (ex art. 36-bis), la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, 'entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione'.
Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 era stata presentata nel 2018. Pertanto, il termine ordinario per la notifica della cartella sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021. Ma non basta.
La Corte ha poi esaminato la complessa sequenza di interventi normativi volti a prorogare i termini fiscali a causa della pandemia Covid, ossia:
- Decreto Rilancio (DL n. 34/2020): L'art. 157, comma 3, di questo decreto ha introdotto una prima proroga di 14 mesi per i termini di decadenza relativi alla notifica delle cartelle di pagamento per le dichiarazioni presentate nel 2018.
- Decreto Sostegni (DL n. 41/2021): Successivamente, un'ulteriore e più ampia proroga è stata disposta per i medesimi carichi. La norma ha esteso i termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Sulla base di questo quadro normativo, la Corte ha concluso che la proroga applicabile al caso specifico era quella di 24 mesi. Di conseguenza, il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento non era più il 31 dicembre 2021 ma slittava al 31 dicembre 2023.
Essendo stata dunque la cartella notificata al contribuente oltre quella data, i giudici hanno annullato l’atto e cancellato i tributi.