Cartella “ritardataria”: I giudici annullano i tributi

da sx: Cav. A. Sorrento e Dott. N. Della Valle

Fisco e Dintorni

I giudici di Lecce hanno annullato decine di migliaia di euro di tributi perchè richiesti in ritardo. Partite Iva Nazionali “Verificate sempre il Vostro cassetto fiscale, potrebbero arrivare tasse non più dovute. Ne parleremo il 28 novembre a Reggio Calabria”.

 

La Corte Tributaria di primo grado di Lecce, con la sentenza n.536/2025 depositata il 17 marzo scorso, ha annullato una cartella esattoriale e annullato decine di migliaia di euro di tributi. Il motivo? L’atto fiscale era stato notificato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge (si veda sentenza su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti).

Sul punto, fa presente il Presidente di Partite Iva Nazionali, il Cav. Antonio SorrentoLa decisione sottolinea come neanche il complesso quadro di proroghe introdotto durante l'emergenza pandemica possa sanare i ritardi dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza è stata comunicata solo ora perchè nei giorni scorsi è passata in giudicato non essendo stata appellata dagli enti”.

Interviene sul punto anche il dirigente Campania PIN, il Dott. Nicola Della Valle, commercialista in Napoli e Milano: “La sentenza ci conferma ancora una volta che le imprese devono stare sempre attente a ciò che ricevono. In genere consigliamo di verificare costantemente il proprio cassetto fiscale per individuare eventuali ritardi e anomalie prima ancora che arrivino gli atti. Il prossimo 28 novembre a Reggio Calabria faremo un convegno a tutela dei contribuenti e parleremo anche di questa sentenza”.

Il caso in esame.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imprenditore leccese, il quale aveva ricevuto, in qualità di erede, una cartella di pagamento per un importo complessivo di migliaia di euro. La pretesa si riferiva a IRPEF per l'anno d'imposta 2016 ed era scaturita da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi presentata dal defunto padre nel corso del 2018.

Il collegio giudicante ha concentrato la propria analisi sulla tempestività della notifica della cartella di pagamento, accogliendo la tesi del contribuente.

Al riguardo, la normativa di riferimento è l'art. 25, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973, il quale stabilisce che, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica (ex art. 36-bis), la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, 'entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione'.

Nel caso di specie, la dichiarazione dei redditi per l'anno 2016 era stata presentata nel 2018. Pertanto, il termine ordinario per la notifica della cartella sarebbe scaduto il 31 dicembre 2021. Ma non basta.

La Corte ha poi esaminato la complessa sequenza di interventi normativi volti a prorogare i termini fiscali a causa della pandemia Covid, ossia:

  • Decreto Rilancio (DL n. 34/2020): L'art. 157, comma 3, di questo decreto ha introdotto una prima proroga di 14 mesi per i termini di decadenza relativi alla notifica delle cartelle di pagamento per le dichiarazioni presentate nel 2018.
  • Decreto Sostegni (DL n. 41/2021): Successivamente, un'ulteriore e più ampia proroga è stata disposta per i medesimi carichi. La norma ha esteso i termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.

Sulla base di questo quadro normativo, la Corte ha concluso che la proroga applicabile al caso specifico era quella di 24 mesi. Di conseguenza, il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento non era più il 31 dicembre 2021 ma slittava al 31 dicembre 2023.

La Corte ha inoltre precisato un punto cruciale: la sospensione dei termini prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (la cosiddetta sospensione di 85 giorni dall'8 marzo al 31 maggio 2020) non era applicabile al caso in esame.

Per i giudici leccesi, infatti, tale ulteriore sospensione operava solo per i termini che scadevano entro il 31 dicembre 2020, mentre nel caso in questione il termine originario scadeva nel 2021.

Alla luce di quanto detto, nonostante il ruolo fosse stato consegnato dall’ente creditore al concessionario della riscossione in tempo utile (ossia il 25 aprile 2023), la notifica della cartella al contribuente, è avvenuta solo il 21 maggio 2024 e dunque oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso e annullato i tributi chiesti dall’Erario.

 

Tags: