Rottamazione Quinquies: PIN scrive al Ministro

da sx: il Cav. A. Sorrento e l'Avv. M. Sances

Fisco e Dintorni

Partite Iva Nazionali scrive al Ministro dell’Economia in merito alle anomalie della Rottamazione Quinquies. Il Cav. Sorrento “E’ penalizzato chi è in regola con la precedente rottamazione, inoltre la legge permette di chiedere 3 rate e pagarne solo 2 senza decadere”.

 

La Rottamazione Quinquies è ormai operativa ma non mancano le polemiche per i tanti punti oscuri.

Come già segnalato nei giorni scorsi, la legge di Bilancio 2026 è entrata in vigore dal 1° gennaio e l’art. 1 dal comma 82 e seguenti ha introdotto finalmente la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.

 

In merito a tale novità è intervenuto il Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN) il Cav. Antonio Sorrento la Rottamazione Quinquies è legge ed è sicuramente una buona notizia ma insieme all’Avv. Matteo Sances e a tutto il comitato scientifico di PIN abbiamo esaminato la legge di Bilancio e individuato alcune anomalie. Ad esempio la norma prevede al comma 95 che si decade col mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata ma attenzione a queste condizioni perché se dovessi chiedere di dilazionare in 3 rate e non riuscissi a pagare la seconda rata potrei comunque non decadere. Sul punto, l’amministrazione nella “FAQ” ha risposto dicendo che l’ufficio imputerebbe il pagamento della terza rata alla seconda in modo da far decadere il contribuente ma tutto ci lascia basiti perché non è quello che dice la norma”.

Continua il Pres. Sorrento “Abbiamo scritto al Ministro per segnalare questa anomalia e anche per chiedere di far rientrare nella rottamazione quinquies coloro i quali sono in regola con la quater perché riteniamo non sia giusto non dare a queste persone la possibilità di pagare in 54 rate (nella precedente rottamazione è possibile pagare con un massimo di 18 rate)”.

Ma non solo. Sul punto interviene anche l’Avv. Matteo SancesInsieme ai colleghi del comitato scientifico di PIN abbiamo segnalato al Ministro altri punti della normativa che non ci convincono e che potrebbero creare gravi disagi sia ai contribuenti, ossia:

  1. Il comma 94, lett. a) della legge prevede che per i debiti per i quali è stata presentata richiesta di rottamazione “alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese … sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’art.19 Dpr 602/73”. Ebbene, si ritiene che la revoca della precedente rateazione dei debiti esattoriali risulti troppo penalizzante per i contribuenti. Inoltre, le precedenti rateazioni potrebbero includere anche debiti che non rientrano nell’attuale rottamazione e che dunque non potrebbero più usufruire della dilazione;
  2. Il comma 87 della legge prevede l’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali il contribuente abbia aderito alla rottamazione pagando almeno la prima o unica rata. Tuttavia, nella parte finale del predetto comma si specifica che “L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato”. Anche in questo caso si segnala che molti procedimenti giudiziari riguardano più atti esattoriali i quali potrebbero non tutti rientrare nella rottamazione. Ebbene, se solo una parte degli atti esattoriali dovesse rientrare nella rottamazione il contribuente subirebbe comunque l’inefficacia dell’intero provvedimento giudiziario (si pensi ad esempio a una sentenza di primo grado che annulla 10 atti esattoriali e il contribuente possa aderire alla rottamazione solo per uno di essi). Ciò potrebbe creare disagi nei processi in corso o comunque rendere meno appetibile per i contribuenti aderire alla rottamazione”.

Ringraziamo dunque i professionisti di PIN per le importanti segnalazioni e speriamo che le richieste di chiarimento possano trovare ascolto dalle istituzioni.

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