Società di comodo: non si applica nei primi 3 anni
Avv. M. Sances
Novità dalla Cassazione in materia di accertamenti sulle società di comodo. Per l’’Avv. Matteo Sances “Prima delle statistiche il Fisco deve guardare la situazione reale delle imprese”
La Corte di Cassazione ha recentemente emesso l'ordinanza n.22007 del 30 luglio scorso fornendo chiarimenti in tema di normativa fiscale sulle “società di comodo” e di applicazione dei cosiddetti test di operatività.
In pratica, Le società di comodo (o non operative) sono società che non esercitano un'attività economica effettiva e sostanziale, ma vengono utilizzate principalmente per gestire beni patrimoniali (immobili, partecipazioni, barche, ecc.) o per fini di evasione/elusione fiscale. Queste, dunque, vengono individuate tramite il già citato <
A seguito della recente ordinanza della Suprema Corte, abbiamo chiesto all’Avvocato tributarista Matteo Sances le sue impressioni “Si deve subito precisare che i termini <
Continua, inoltre, l’Avv. Sances “Come al solito si consiglia alle imprese di evidenziare le peculiarità delle proprie aziende e attività perché a volte gli elementi statistici previsti per questi controlli non colgono le differenze rispetto alle imprese utilizzate come modello di riferimento. A tal riguardo si segnala la sentenza della Corte Tributaria di Secondo Grado della Lombardia n.1295/2023, passata in giudicato nei mesi scorsi, che ha appunto accertato la non applicabilità del regime delle società di comodo per alcune attività agricole come ad esempio la silvicoltura (si veda articolo sulla GazzettadiMilano.it )”.