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Con la sentenza numero 19247 dell’11 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito che il trasferimento tardivo nell’abitazione per la quale si è usufruito dei benefici fiscali come prima casa non comporta il decadimento dei benefici stessi. I giudici hanno emesso la sentenza in questione dopo aver rifiutato un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate. L’Ente chiedeva l’inapplicabilità dei benefici fiscali di cui si gode per i lavori sulla prima casa se il trasferimento nella stessa e il relativo utilizzo dell’abitazione come prima abitazione, non avviene entro i successivi 18 mesi previsti per legge. La normativa, infatti, prevede che tra il rogito e l’effettivo trasloco nell’abitazione acquistata debba trascorrere al massimo un anno e mezzo. La sentenza degli Ermellini ha così stabilito che le richieste per le agevolazioni fiscali sono legittime anche dopo questo lasso di tempo se i lavori necessari rendono l’immobile temporaneamente inagibile. Nel caso specifico del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate riguardava un’abitazione che si trovava alla fine di una strada danneggiata dalle abbondanti piogge. Era difficile nonché pericoloso poter accedere alla casa e dunque il proprietario non aveva ancora potuto trasferirsi. A questo precedente giuridico ci si possono dunque appellare tutti coloro i quali hanno difficoltà ad abitare nell’immediato l’immobile acquistato. Difficoltà dovute non solo all’allungamento dei lavori necessari e alla messa in sicurezza dell’abitazione ma anche per quelle dovute alle condizioni delle vie d’accesso che conducono ad essa.
La sentenza della Corte di Cassazione non è la prima su questo argomento. Già in passato vi è stato un provvedimento simile che aveva riconosciuto l’illegittimità della decadenza dei benefici fiscali se il mancato trasferimento nella nuova casa è imputabile a cause di cui il proprietario non è responsabile. Ci sono state però anche delle sentenze contraddittorie, ad esempio quella della Commissione Tributaria Regionale di Bolzano, la numero 39 del 2006, che ha ritenuto la malattia dell’acquirente una causa illegittima per giustificare il ritardo nel trasferimento nella nuova abitazione. Così come quella della Commissione Tributaria dell’Abruzzo, la numero 44 del 2008, sulla mancanza di risorse finanziarie, oppure quella della Commissione di Savona, la numero 105 del 2011, sullo stato d’arrestato o, infine, quelle più recente della Commissione Tributaria regionale della Liguria e della Cassazione rispettivamente sull’acquisto di una quota di comproprietà e non un intera piena proprietà (Ctr Liguria, 148/2013) oppure la separazione coniugale (Cassazione, 16082/2014). Le agevolazioni fiscali di cui si parla sono quelle relative ad una serie di sconti e riduzione di cui il proprietario può godere. Si tratta della misura ridotta al 2% dell’imposta di registro, a fronte di quella intera che è del 9%, con un valore minimo di 1000 euro e un’IVA al 4% invece che al 10%. E del costo di 50 euro di imposta ipotecaria e catastale a fronte dell’ uno o due percento sul totale che si spende in media. Sono escluse dalle agevolazioni le abitazioni di categoria A/10, ovvero quelle considerate di lusso.

