A- A+
Lavoro
Fondo di integrazione salariale: le istruzioni Inps
logo fondazione studi
 

La Circolare INPS n. 30 del 12 febbraio 2016 interviene in materia di Fondo di Integrazione Salariale, introdotto dal D. Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 01.01.2016, che va a sostituire il fondo di solidarietà residuale di cui all’art. 28 del medesimo Decreto Legislativo.

La Circolare in commento richiama la disposizione normativa, ricordando che i soggetti destinatari sono i datori di lavoro con organico mediamente superiore alle 5 unità, e, correlativamente, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve sussistere un ulteriore requisito, che consiste nella circostanza di non aver sottoscritto accordi finalizzati all’attivazione di fondi di solidarietà bilaterali o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi.

Il riferimento all’espressione datore di lavoro si interpreta nel senso che non è condizione necessaria l’organizzazione in forma di impresa per l’operatività del fondo di integrazione salariale.

Nell’organico medio aziendale, contrariamente a quanto avviene nella generalità dei casi, vengono computati gli apprendisti, i quali, invece, solitamente, sono esclusi dal computo dei limiti numerici.

A livello di contributi per il finanziamento del fondo, interviene il datore di lavoro con quota a suo carico pari a 2/3 e il lavoratore con quota pari a 1/3.

Il FIS garantisce l’erogazione di due distinte prestazioni:
- assegno di solidarietà: in questo caso, la decorrenza degli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è fissata al 1° luglio 2016;
- in aggiunta, assegno ordinario: quest’ultima prestazione è prevista solo a favore di datori di lavoro con organico medio superiore alle 15 unità, e per un massimo di 26 settimane nel biennio mobile.

Il FIS interviene, erogando le prestazioni di cui sopra, esclusivamente finché vi sia capienza dei finanziamenti ricevuti dalle quote a carico di datore di lavoro e lavoratore, e nel rispetto di alcuni limiti massimi previsti con riferimento ai datori di lavoro. Tali limiti sono distinti per anno, e generalmente sono pari a x volte la contribuzione ordinaria dovuta dal datore di lavoro (per l’anno 2016, nello specifico, non sono previsti limiti massimi all’erogazione delle prestazioni; per gli anni a seguire, e fino al 2022, sono previsti limiti decrescenti da 10 volte la contribuzione ordinaria fino ad arrivare a 4 volte la contribuzione ordinaria).

Tags:
museiesercizi pubblici





in evidenza
Lavoro forzato al capolinea: c'è il divieto Ue di vendere merce prodotta con lo sfruttamento

Politica

Lavoro forzato al capolinea: c'è il divieto Ue di vendere merce prodotta con lo sfruttamento


in vetrina
Djokovic re del tennis e del vino: "Produciamo syrah e chardonnay"

Djokovic re del tennis e del vino: "Produciamo syrah e chardonnay"


motori
Mercedes-Benz, Nuovo G 580 EQ la svolta elettrica nel fuoristrada

Mercedes-Benz, Nuovo G 580 EQ la svolta elettrica nel fuoristrada

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Angelo Maria Perrino - Reg. Trib. di Milano n° 210 dell'11 aprile 1996 - P.I. 11321290154

© 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati

Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui

Contatti

Cookie Policy Privacy Policy

Cambia il consenso

Affaritaliani, prima di pubblicare foto, video o testi da internet, compie tutte le opportune verifiche al fine di accertarne il libero regime di circolazione e non violare i diritti di autore o altri diritti esclusivi di terzi. Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso del materiale riservato, scriveteci a segnalafoto@affaritaliani.it: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di terzi.