26 marzo 2024 - 12:07

Social: meme con vip o personaggi non autorizzati, cosa rischiano aziende

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Quello dei meme, contenuti grafici, con immagini, gif e brevi video accompagnati da scritte ironiche e divertenti che si collegano nella maggior parte dei casi ad avvenimenti di stretta attualità, è un fenomeno sociale in costante crescita. Oltre a invadere le bacheche di tutti i social network, coinvolge nelle rappresentazioni grafiche attori, cantanti e politici e non risparmia nemmeno personaggi più o meno noti fino a arrivare ai cartoni animati. Il loro successo è passato velocemente da trend socio-culturale a volano di visibilità e business per brand e prodotti. Le aziende attraverso il 'meme marketing' pensano di ottenere facile visibilità a costo zero. Ma non è così considerando che il ritratto di una persona è tutelato dall’art. 10 del codice civile e dagli artt. 96 - 98 della legge sul diritto d’autore.“Il consenso dell’interessato - commenta l’avv. Margherita Cera dello studio Rödl & Partner - non è richiesto solo nel caso delle eccezioni di cui all’art. 97 della legge sul diritto d’autore, ossia quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, in caso di pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata. La Giurisprudenza è unanime poi nel ritenere non utilizzabile l’immagine di una persona famosa, senza il suo consenso, per scopi puramente commerciali e in particolare pubblicitari. D’altra parte, l’art. 8 del Codice della proprietà industriale, vieta anche la registrazione come marchio di nomi di persone notorie, senza il loro consenso".È necessario dunque analizzare, caso per caso. “Nel caso di sfruttamento pubblicitario dell’immagine di persona nota, qualora sussistano i presupposti, sarà possibile agire in giudizio chiedendo una pronuncia che ordini la cessazione dell’abuso e che condanni al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - sottolinea l’avvocato Cera -. Nella prassi vengono utilizzati vari criteri per determinare il quantum del danno. Per quanto riguarda il danno patrimoniale viene utilizzato principalmente il cosiddetto ‘prezzo del consenso’, ossia l’ipotetica somma che l’interessato avrebbe richiesto se avesse autorizzato lo sfruttamento della sua immagine. Diversamente il danno non patrimoniale risulta di più difficile quantificazione e prova in giudizio ma viene tradizionalmente ricondotto al danno morale patito".E attenzione anche alle immagini di uso comune come ad esempio quella largamente e universalmente utilizzata di Einstein che fa la linguaccia, scattata il 14 marzo del 1951 alla festa del suo 72mo compleanno. Einstein, finché in vita, fu molto attento all’uso che veniva fatto del suo nome e della sua immagine, un geniale precursore rispetto a quello che poi sarebbe avvenuto mezzo secolo dopo. Oggi chiunque voglia utilizzare per scopi commerciali questa o altre immagini ottenerne autorizzazione - e relativo pagamento di una somma commisurata all’uso che si intende farne - dalla Fondazione che oggi e titolare dei diritti d’immagine, oppure rischia di incorrere in lunghe e complesse cause legali.