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Delibera n. 164 del 17 febbraio 2016 concernente la verifica della sussistenza dell’inconferibilità dell’incarico di Presidente del [omissis], nel caso in cui l’interessato sia stato componente del consiglio comunale di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. - Fascicolo UVMAC/248/2016.

anac comunicato

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione

nell’adunanza del 17 febbraio 2016;

- visto l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

- visto l’art. 1 comma 2 lett. c) del d.lgs. aprile 2013 n. 39, secondo cui per «enti di diritto privato in controllo pubblico», si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;

- visto l’art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui «Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità»;

- visto l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

- vista la relazione dell’Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

ANAC

Fatto.

Con nota acquisita al [omissis], il direttore del Consorzio [omissis] ha portato all’attenzione di questa Autorità la problematica relativa all’inconferibilità dell’incarico di presidente del predetto Consorzio. L’ing. [omissis], eletto consigliere comunale nelle scorse elezioni tenutesi a [omissis], a seguito della sua nomina a presidente del Consorzio effettuata dall’assemblea consortile dei soci, ha dato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Tuttavia, alcuni consiglieri comunali del suddetto ente locale hanno presentato una mozione d’ordine nella quale hanno chiesto le dimissioni dalla carica di presidente del consorzio [omissis] per inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 39/2013. L’amministrazione comunale di [omissis], con nota del 27 ottobre 2015 ha trasmesso una comunicazione del segretario comunale che specifica che il presidente [omissis] non è stato nominato dal Sindaco di [omissis], ma dai soci del Consorzio [omissis] e, pertanto, la problematica non è di competenza del comune di [omissis].

Successivamente, l’assemblea consortile del Consorzio ha ritenuto che il Consorzio non rientri nell’ambito delle definizioni di enti previste dal d.lgs. n. 39/2013 e, comunque, ha dato mandato al direttore di chiedere un parere legale sul punto.

Tale parere legale esclude la sussistenza della prospettata ipotesi di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, per due ordini di motivi. In primo luogo, si sottolinea che il Presidente del Consorzio non ha deleghe gestionali dirette ed è un mero rappresentante legale, laddove tutte le attività operative e gestionali sono svolte da un direttor che svolge, con pieni poteri, l’attività gestionale diretta rispetto all’oggetto e agli scopi sociali del Consorzio. In subordine, secondo il legale interpellato, il consorzio in esame non potrebbe ascriversi nella categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, in quanto tutti i soci hanno pari dignità nel consesso assembleare e nessuno di essi ha un potere di voto maggiore rispetto agli altri. La nomina del vertice, infine, non è riconosciuta alle pubbliche amministrazioni partecipanti al Consorzio.

Alla comunicazione sono stati allegati, lo statuto del Consorzio, il decreto ministeriale di istituzione, la lettera di dimissioni da consigliere comunale dell’ing. [omissis], la nota dell’amministrazione comunale di [omissis], il verbale dell’assemblea consortile del Consorzio e il richiamato parere legale reso a favore dell’Ente in questione.

Con riferimento alle competenze del Presidente, l’art. 10 dello Statuto del Consorzio prevede: «Al Presidente del consiglio di amministrazione spetta la Presidenza del consorzio, egli ha la rappresentanza legale dell’Ente di fronte a terzi e in giudizio.

Al Presidente è attribuito:

 di convocare e presiedere l’assemblea e il consiglio di amministrazione;

 di rappresentare il consorzio ad ogni effetto;

 di dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;

 di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;

 di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;

 di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea o dal consiglio di amministrazione».

ANAC5

Ritenuto in diritto

Nella premessa in fatto sono state richiamate le disposizioni dello Statuto del Consorzio [omissis] che si ritengono rilevanti nel caso in esame.

Al Presidente del consiglio di amministrazione sono assegnati i tipici poteri correlati al compito di far funzionare il Consiglio di Amministrazione in modo efficiente indicati anche al comma 1 dell’art. 2381 c.c.1 e che non riguardano l’esercizio di poteri gestori.

Come spesso si riscontra negli statuti delle società e in quelli degli enti pubblici, il Presidente è, di regola, titolare del potere di rappresentanza legale, dal quale discende anche la legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio in nome e per conto dell’ente.

In base ai precedenti dell’Autorità sul punto, sembrerebbe che anche questa prerogativa non sia sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall’art. 1 comma 2) lett. l del d.lgs. n. 39/13 ai fini della applicabilità della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Infatti, sebbene il potere in questione sia strettamente connaturato alla gestione, in quanto concerne la possibilità di porre in essere atti gestionali in nome e per conto dell’Ente rappresentato, lo stesso non costituirebbe indice dell’assegnazione di “deleghe gestionali dirette”. A conferma di ciò, si consideri che anche i componenti del consiglio di amministrazione – ai quali è solitamente è riconosciuta la rappresentanza legale dell’ente di appartenenza - non sono inclusi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/13, essendo necessaria l’attribuzione di prerogative ulteriori, tali da rendere assimilabile la posizione ricoperta a quella di amministratore delegato.

Quanto alla disposizione statutaria, in base alla quale il presidente attua le deliberazioni e le determinazioni del Consiglio, preliminarmente si osserva che si tratta di una clausola generale solitamente presente negli statuti e che, nel caso di specie, si accompagna alla elencazione di tutte le prerogative di carattere gestionale del consiglio di amministrazione. Si evidenzia, inoltre, che il responsabile della gestione dell’Ente, in conformità degli indirizzi politico amministrativi fissati dal Consiglio di Amministrazione è il direttore dell’Ente stesso che, seppure, non previsto formalmente dallo Statuto opera, in maniera piena ed esclusiva.

Peraltro, è già stata richiamata la FAQ 7.8 dove si distingue tra funzioni gestionali, certamente rilevanti ai fini dell’applicabilità del d.lgs. n. 39/13 e funzioni “meramente esecutive” che, invece, sembrerebbero escluse da tale ambito di applicazione.

In tal senso e, da ultimo, l’Autorità si espressa in un caso analogo (Fascicolo UVMAC/520/2015 – [omissis]) concludendo con l’archiviazione della segnalazione, in quanto all’interno dell’Ente esaminato v’era, così come nel caso in esame un direttore generale che, in maniera piena ed operativa, assumeva in se le funzioni gestionali dell’Ente.

Tutto ciò premesso e considerato,

 DELIBERA

- l’archiviazione del fascicolo come da allegata delibera e la comunicare la stessa al Consorzio e all’amministrazione comunale di [omissis].

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 febbraio 2016 Il Segretario, Maria Esposito

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Nota 1 «Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri». 

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