Ilva, il testo della Bozza Accordo di Programma - Affaritaliani.it

PugliaItalia

Ilva, il testo della Bozza Accordo di Programma

Il testo della Bozza dell'Accordo di programma ILVA inviato al Governo da Regione Puglia e Comune di Taranto

      
                                  Regione Puglia                           Provincia di Taranto                      Comune di Taranto
 
 
       Comune di Statte            Comune di Crispiano            Comune di Massafra   Comune di Montemesola
 
AM InvestCO Italy S.r.l.
 
 
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 SETTEMBRE 2017

Melucci1
 

 
2
 
Premesso che:
 
 lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto è stato dichiarato stabilimento di interesse strategico nazionale dal decreto legge n. 207 del 3 dicembre 2012, come convertito in Legge n. 231 del 24 dicembre 2012 (Articolo 3);  con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21/01/2015, la società ILVA S.p.A. (Partita IVA 11435690158), con sede in Milano, viale Certosa n. 239, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'Articolo 2 del decreto-legge n. 347/2003 e, pertanto, sono stati nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (Codice fiscale GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (Codice fiscale CRRCRD61L01H501F), nato a Roma il 1° luglio 1961, il prof. Enrico Laghi (Codice fiscale LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma il 23 febbraio 1969;  con altro Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 05/06/2017, i Commissari Straordinari del Gruppo ILVA, sono stati autorizzati ad aggiudicare la procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo alle Società ILVA S.p.A., ILVA Servizi Marittimi S.p.A., Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l., Socova S.a.S. e Tillet S.a.S. in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy S.r.l. (d’ora in avanti AMI);  a valle di detto ultimo Decreto, la predetta società aggiudicataria, in data 5 luglio 2017 (successivamente integrandola in data 31 luglio 2017) ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in avanti MATTM) la documentazione tecnica volta al conseguimento del provvedimento autorizzativo di modifica delle misure e delle attività di tutela ambientale di cui al precedente D.P.C.M 14 marzo 2014;  il Comune di Taranto e la Regione Puglia hanno formulato le proprie osservazioni alla Domanda di AIA (ID MATTM 1159) per i nuovi interventi e modifica del “Piano Ambientale” presentata dalla soc. AMI;  con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 29 settembre 2017, si è provveduto all’approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13;  il Comune di Taranto e la Regione Puglia hanno dunque promosso ricorso al TAR Puglia – Sezione di Lecce, per l’annullamento del D.P.C.M. 29 settembre 2017
3
 
pubblicato sulla G.U. del 30.09.2017, formulando anche istanza cautelare del provvedimento impugnato.
 
Considerato che:
 
 la Legge n. 241 del 1990 e smi detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  gli articoli 10 ed 11 della legge citata disciplinano rispettivamente il diritto di accesso agli atti ed ai documenti dei procedimenti amministrativi e gli accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;  l’articolo 15 della L. 241/1990 e smi, prevede altresì la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  l’articolo 34 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento,  negli incontri istituzionali del 16 novembre 2017 e 20 dicembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha sommariamente illustrato le linee generali del Piano industriale, dichiarando la propria disponibilità a fornire gli atti richiesti dalla Regione Puglia e dal Comune di Taranto nell’ambito del ricorsi, in esito alla procedura di aggiudicazione definitiva dello stesso in favore di AMI.
 
Vista la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014; Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; Visto il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2016, n. 151, di modifica del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 205 del 18 luglio 2016 di nomina del Comitato di esperti di cui all’Articolo 1, comma 8.2 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244;
4
 
Vista la domanda di AIA presentata da AMI con sede legale in Milano, viale Brenta, 27/29, C.F. e P. IVA 09520030967 (nel seguito domanda di AIA) in data 5 luglio 2017 e successivamente integrata con nota del 31 luglio 2017; Visti i documenti propedeutici al D.P.C.M. del 29 settembre la cui ostensione è stata garantita dai Dicasteri competenti (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) solo dopo la notifica del citato ricorso al Tar Lecce e, segnatamente: - Decreto del 5 giugno 2017 di autorizzazione ai Commissari straordinari di ILVA in A.S. all’aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali - Schema di D.P.C.M. - Nota MATTM DG per la Salvaguardia del Territorio e le Acque prot. n. 21788 del 25 settembre 2017 relativa allo svincolo delle aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’AIA - Aggiornamento del Piano d’azione energetico trasmesso dal Commissario Straordinario di Taranto (nota pec del 24 marzo 2017) - Nota ISPRA prot. n. 19594 del 20 settembre 2017 relativa allo svincolo delle aree ILVA interessate dagli interventi previsti dall’AIA - Nota ISPRA prot. n. 21865 del 25 settembre 2017 relativa al quadro di sintesi del processo di definizione delle 18 procedure operative di cui al DM 194 del 13 luglio 2016 - Controdeduzioni di AMI alle osservazioni alla domanda di AIA (prot. DG VA MATTM n. 21596 del 20 settembre 2017) - Relazione di sintesi delle osservazioni ricevute da parte del pubblico del Comitato di esperti di cui al decreto legge 9 giugno 2016, n. 98
 
Viste inoltre le note della Regione Puglia prot. n. 145 del 25 gennaio 2016 recante istanza di riesame dell’AIA dei provvedimenti rilasciati ad ILVA in A.S. e quella prot. n. 5073 del 5 settembre 2017 recante le osservazioni alla domanda di AIA presentata da AMI, nonché la nota prot. n. 19857 del 06/09/2017 recante le osservazioni alla domanda di AIA di AMI presentate dal Comune di Taranto.
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero della Salute, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, il Comune di Crispiano, il Comune di Montemesola, il Comune di Massafra, la Provincia di Taranto, i Commissari Straordinari di ILVA in A.S. ed AMI, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
5
 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
 
Articolo 1 (Premesse) Le Premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
 
Articolo 2 (Parti dell’Accordo e finalità) 1. Con il presente Accordo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero della Salute, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, il Comune di Statte, il Comune di Crispiano, il Comune di Montemesola, il Comune di Massafra, la Provincia di Taranto, i Commissari Straordinari di ILVA in A.S. ed AMI intendono integrare le condizioni autorizzative di cui al D.P.C.M. 29 settembre 2017 per lo Stabilimento Siderurgico di Taranto, ove necessario anche con l’adozione di un nuovo D.P.C.M. 
 
2. Per conseguire le finalità di cui al punto 1, AMI ed i Commissari Straordinari ILVA in A.S., ciascuno per quanto di propria competenza e nel rispetto dell’Articolo 12 (Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria) del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse finanziarie.
 
Articolo 3 (Oggetto) 1. In riferimento alle condizioni autorizzative di cui al D.P.C.M. del 29 settembre 2017 per lo Stabilimento Siderurgico di Taranto, richiamato l’Articolo 15 (Entrata in vigore e norme finali del citato Decreto), le parti approvano le condizioni di cui all’Allegato 1, che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, quali vincolanti all’esercizio dello Stabilimento Siderurgico di Taranto, ove necessario anche con l’adozione di un nuovo D.P.C.M.  2. Con riferimento agli aggiornamenti del quadro prescrittivo di cui al D.P.C.M. del 29 settembre 2017, per quanto non esplicitamente modificato dall’Allegato 1 del presente Accordo, si intendono confermate le disposizioni del prefato Decreto.
 
 
 
 
6
 
Articolo 4 (Durata dell’Accordo) Il presente Accordo di Programma rimane efficace fino al 23/08/2023, termine di scadenza dell’AIA, e comunque fino all’espletamento di tutti gli interventi previsti dal presente atto.
 
Articolo 5 (Monitoraggio e Verifica) 1. In riferimento alla disposizione di cui all’Articolo 5 co. 4 del D.P.C.M. del 29 settembre 2017 che istituisce presso la D.G. VA del MATTM un Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale ed al pedissequo Decreto Direttoriale n. 359 del 21 novembre 2017 recante le modalità di composizione e funzionamento del predetto Osservatorio, al fine di garantire maggiore rappresentatività degli Enti locali, il MATTM si impegna ad integrare l’Articolo 2 co. 2 del citato Decreto aggiungendo sia un rappresentante (ed un sostituto) del Ministero della Salute, sia rappresentanti dei Comuni di Crispiano, Montemesola e Massafra, nonché a prevedere che i componenti dell’Osservatorio possano partecipare a sopralluoghi, verifiche e controlli eventualmente disposti dalle preposte Autorità di controllo.
 
2. In caso ricorra la necessità di apportare eventuali modifiche dei progetti, delle prescrizioni, dei cronoprogrammi o ricorra la necessità di ulteriori autorizzazioni, al fine di garantire la conclusione degli interventi nei termini, si provvederà mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi speciale di cui all’articolo 1 del D.L. 4 giugno 2013 n.61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.89. Articolo 6 (Garanzie) 1. Tutti gli impegni assunti con il presente Accordo di programma sono da considerare quale parte integrante del contratto sottoscritto tra AMI e l'Amministrazione Straordinaria dell'ILVA.
 
2. Qualora non già previsto nel contratto, AMI si impegna a fornire idonee garanzie fideiussorie in favore dell’Amministrazione Straordinaria dell’ILVA per un importo pari ai costi degli interventi ambientali previsti nel D.P.C.M., a garanzia dell’adempimento delle prescrizioni così come integrate anche con il presente atto e per il rispetto dei cronoprogrammi stabiliti.
 
3. Il mancato puntuale e tempestivo adempimento da parte di AMI alle prescrizioni di cui al D.P.C.M., come integrate con il presente atto, nonché delle altre obbligazioni di natura pattizia, comporterà sia il diritto all’escussione delle suddette garanzie nelle forme previste dalle vigenti
7
 
disposizioni di legge e dalla natura dell’obbligazione fideiussoria prestata, una volta valutata la gravità dell’inadempimento, sia la risoluzione del contratto e l’immediata cessazione dell’attività dello stabilimento da parte del Gestore, salvo che si tratti di cause di forza maggiore e /o imprevisti non imputabili alla stessa società o addebitabili a responsabilità di terzi.
 
Articolo 7 (Gestione delle attività del fondo sociale per Taranto) 1. Ferme le competenze riservate dalla legge, entro 60 giorni dalla stipula del presente atto, i Commissari Straordinari della procedura di Amministrazione Straordinaria di ILVA, costituiscono una Commissione con la partecipazione dei Sindaci interessati, avente i seguenti compiti: a) definire le finalità prioritarie di intervento del piano di cui all’Articolo 1, comma 8.5 del decreto-legge n. 191/2015, relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola; b) condividere il bando per la raccolta di manifestazione di interesse e proposte progettuali e provvedere alla valutazione dei progetti; c) monitorare l’esecuzione dei progetti e provvedere alla valutazione dei risultati e degli effetti conseguiti.
 
2. Il piano degli interventi, predisposto in esito alla consultazione di cui al punto b), approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 8.5 del decreto-legge n. 191/2015, entro i 15 giorni successivi alla sua presentazione. Con il medesimo provvedimento è adeguato il Programma dell'Amministrazione Straordinaria di ILVA ed è nominato, su proposta dei Commissari Straordinari, sentita la Commissione di cui al punto 1, il Responsabile di Progetto.
 
3. Ai fini del monitoraggio, il Responsabile di Progetto presenta ai Commissari Straordinari eD alla Commissione di cui al punto I, rendiconti trimestrali sulla attuazione della iniziative programmate.
 
Articolo 8 (Condivisione del piano degli interventi di messa in sicurezza e  bonifica di competenza dell'amministrazione straordinaria) 1. Nel termine del 28 febbraio 2018, ai sensi dell' Articolo1 comma 8.4, del decreto legge 191/2015, i Commissari straordinari di ILVA presentano una proposta di integrazione del programma dell'Amministrazione Straordinaria contenente gli interventi da attuare ai fini della messa in sicurezza, della bonifica, della mitigazione dei fenomeni erosivi e del ripristino
8
 
ambientale di talune aree dello stabilimento di Taranto, di proprietà di ILVA in A.S., non ricomprese nel perimetro degli assets oggetto di cessione all’investitore privato ed il cronoprogramma degli investimenti e degli interventi ivi previsti. Tale proposta viene presentata al MATTM, alla Regione Puglia, al Presidente della Provincia di Taranto ed ai Sindaci dei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Montemesola, Massafra, per le competenti osservazioni e proposte di integrazione. Gli interventi riguarderanno le seguenti "aree escluse" dal perimetro della cessione, e saranno realizzati con l'impiego del Patrimonio Destinato, fermi restando gli obblighi contrattuali assunti da AMI per le aree dello stabilimento funzionali all’esercizio dello stesso e tecnicamente connesse al processo produttivo: - discarica ex Cementir: interventi di chiusura ai sensi del D.lgs 36/2003; - discarica ex Cava Due Mari: interventi di chiusura ai sensi del D.lgs 36/2003;  - (area della discarica ex Cava Due Mari: rimozione di rifiuti e materiali (Fanghi acciaieria, Fanghi d'altoforno e Polverino d'altoforno) e ripristino dei luoghi - discariche di cui alle prescrizioni UP4 e UP5 del Piano di Gestione Rifiuti; - Gravina Leucaspide: bonifica; - aree liberate dai cumuli all'esito di interventi conclusi da ILVA in A.S. o dall'investitore privato: interventi di caratterizzazione, bonifica e messa in sicurezza ai sensi del D.lgs 152/06, Parte IV, Titolo V, tenendo conto delle prescrizioni già formulate dal MATTM per le aree incluse net SIN: ulteriori interventi di decomissioning degli impianti non utilizzati e successiva attuazione degli interventi necessari ai sensi del D.lgs 152/06, Parte IV, Titolo V. AMI ed i Commissari straordinari si impegnano a depositare le relative planimetrie di competenza.
 
2. II programma definitivo degli interventi, formulato tenendo conto delle proposte e dei pareri di cui al punto 1, è sottoposto immediatamente a consultazione pubblica per il periodo di trenta giorni. Gli esiti della citata consultazione sono sottoposti all'esame di un Comitato costituito dai medesimi soggetti rappresentati nell'Osservatorio di cui all'Articolo5, comma 4, del D.P.C.M. del 29 settembre 2017, ai fini della formulazione, entro i 15 giorni successivi, del relativo parere.
 
3. Il procedimento si conclude entro 60 giorni con l'autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il MATTM, alla modifica del Programma dell'Amministrazione Straordinaria di cui all'Articolo1, comma 8.4, del decreto legge 191/2015 e di autorizzazione ai Commissari Straordinari di ILVA in A.S. di avvalersi, per le attività di predisposizione ed attuazione del programma, di INVITALIA, al fine di accelerare ed ottimizzare la realizzazione
9
 
degli interventi previsti dal Programma, mediante convenzione con la quale si attribuiscono a quest’ultima le attività ed i compiti di Centrale di Committenza di cui all'articolo 3, co. 1, lettere l) ed m), e agli articoli 37, co.7 lett.(a), del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).
 
4. Le procedure di cui al presente articolo dovranno raccordarsi con le misure e gli interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo.
 
Articolo 9 (Misure per l'indotto) 1. Parte dei crediti per forniture in favore di ILVA sorti in seguito all’apertura della procedura di A.S., maturati sino al 10 dicembre 2017, sono stati soddisfatti dall’Amministrazione straordinaria. I Commissari si impegnano a saldare la residua debitoria entro e non oltre il 31 gennaio 2018, impegnandosi altresì a rispettare i termini di pagamento delle fatture, come contrattualmente previsti, in relazione ai crediti sorti successivamente. L’acquirente AMI si è già impegnato ad accollarsi debiti specifici, puntualmente indicati nel contratto alla categoria “debiti trasferiti” che non risultino estinti alla data di perfezionamento dell’operazione e a procedere al relativo pagamento. Dovrà tuttavia prevedersi che la società cessionaria, nei trenta giorni successivi al subentro, provvederà a corrispondere il pagamento ai creditori non ancora soddisfatti rispettando, comunque, i termini di scadenza naturale delle fatture.
 
2. Per ciò che attiene ai debiti sorti antecedentemente l’ingresso in A.S., attualmente oggetto della procedura di accertamento dello stato passivo svolta davanti al Tribunale di Milano, si dà atto che quelli riconosciuti come prededucibili (circa 12 M €) saranno soddisfatti nel rispetto dei criteri di legge, ed in particolare secondo quanto previsto dall’Articolo 1 comma 6 del d.l. 191/2015, in sede di ripartizione parziale dell’attivo, mediante le risorse realizzate con l’incasso del primo rateo annuale del canone di affitto di azienda che AMI è tenuta a corrispondere. Per gli ulteriori crediti anteriori all’apertura della procedura di A.S., vantati dalle aziende dell’indotto e relativi alle prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza ed alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza ed all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.03.2014, come previsto dall’Articolo 3 comma 1 ter del d.l. 347 del 23.12.2003, il Ministero dello Sviluppo Economico, considerati i chiarimenti interpretativi già resi pubblici in data 19.02.2015, attraverso apposito
10
 
comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, ribadisce che nella categoria dei crediti prededucibili rientrano quelli delle P.M.I. che hanno contribuito all’attività di gestione e manutenzione straordinaria degli impianti produttivi, nel senso che le medesime P.M.I. consentono, al pari degli autotrasportatori la funzionalità degli impianti produttivi. Per i crediti antecedenti non riconosciuti prededucibili ed oggetto di opposizione allo stato passivo (stimati in circa 80 M di €), considerato il criterio interpretativo sopra richiamato, la procedura di amministrazione straordinaria si impegna a stipulare con ciascun creditore apposito accordo transattivo funzionale a ricondurre a rango di credito prededucibile tutti quelli invocati.
 
3. AMI riconosce il carattere strategico delle aziende del’indotto ILVA e si impegna a valorizzarne le competenze e le professionalità nel rispetto delle condizioni di mercato. 
 
Articolo 10 (Accordo di finanziamento) 1. Al fine di promuove la nascita di un distretto industriale specializzato nelle attività di bonifica ed ambientalizzazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, Arcelor Mittal ed AMI si impegnano a promuovere la definizione di un Accordo, nelle forme e con le modalità di cui all’Articolo4, comma 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014, ovvero, per i programmi di importo superiore a 50 milioni di Euro, nelle forme e modalità di cui all'Articolo 9 bis del decreto medesimo, per il finanziamento tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo di uno o più programmi di sviluppo per la tutela ambientale, eventualmente integrati da progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione, cosi come previsti dall’Articolo6 del predetto Decreto Ministeriale, relativi alla accelerazione di investimenti previsti, nonché per investimenti ulteriori e/o diversi da quelli previsti nel Contratto di affitto con obbligo di acquisto.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno adottano le necessarie iniziative per il finanziamento tramite l’utilizzo delle risorse residue disponibili non ancora assegnate alla Regione Puglia, ed al Comune capofila (Comune di Taranto) del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dello strumento dei contratti di sviluppo.
 
3. Idonee risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, verranno inoltre trasferite alla Regione Puglia al fine di creare strumenti di ingegneria finanziaria volti ad assicurare il sostegno al finanziamento, tra gli altri, del circolante a favore di aziende operanti dell'indotto ILVA.
11
 
Articolo 11 (Centro di ricerca e sviluppo) 1. A seguito dell'avvio del periodo di affitto, AMI si impegna alla immediata attivazione dell’investimento dedicato ad un Centro di ricerca localizzato nella zona di Taranto in collaborazione e raccordo con la Regione Puglia ed il Comune capofila area di crisi (TA), al fine di creare conoscenze e proprietà intellettuale a vantaggio della collettività.
 
2. Il Centro assumerà tra i propri obiettivi quelli di: - assistere ILVA in tutte le sfide attuali, in particolare sostenendo una rapida esecuzione del Piano ambientale nel rispetto delle prescrizioni dell’AIA; - attivare le possibili sinergie e collaborazioni con la comunità scientifica del territorio; - approfondire le ricerche in materia di tecnologie carbon free; - quantificare i costi sociali e sanitari derivanti dall’utilizzo del carbone - effettuare l’analisi tecnologica dei materiali prodotti e la loro capacità di mercato.
 
Articolo 12 (Decarbonizzazione) 1. AMI conferma il proprio impegno contrattuale ad utilizzare tecnologie non a carbone nel processo produttivo, allorquando tale tecnologia si dimostri economicamente sostenibile ed ambientalmente vantaggiosa rispetto a quella attualmente in uso.
 
2. AMI si impegna ad implementare le attività di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall’allegato 1 al presente Accordo.  
 
3. Al fine di determinare gli effetti connessi all’esercizio dell’intero stabilimento industriale, nonché l’accettabilità del rischio, dovrà essere effettuata la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale, la Valutazione di Impatto Sanitario e la Valutazione del Danno Sanitario ai sensi delle norme vigenti regionali e nazionali, ex ante ed ex post interventi.
 
Articolo 13 (Negozio plurilaterale ed irrevocabilità e definitività degli effetti giuridici del presente accordo nei confronti di ILVA spa) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che il presente accordo contiene un negozio plurilaterale e che i singoli patti e le relative obbligazioni vincolano ogni singola parte stipulante per quanto di rispettiva competenza.
12
 
Articolo 14 (Efficacia) Le parti, ciascuna secondo il proprio ordinamento interno, si impegnano a sottoporre il presente Accordo per la sua approvazione ai competenti loro organi deliberanti entro 15 giorni dalla data di sua sottoscrizione. Articolo 15 (Funzioni di vigilanza e controllo) 1. Le funzioni di vigilanza sull’adempimento del presente Accordo verranno affidate ad un Collegio di Vigilanza composto da dieci componenti, tra cui il Prefetto di Taranto che lo presiede e procede alla nomina degli altri componenti, ai sensi dell’Articolo 34, comma 7, del d.lgs n.267/2000. Gli altri componenti saranno nominati, previa designazione da parte delle Amministrazioni di appartenenza, entro trenta giorni dalla stipula dell’Accordo: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il MATTM, il Ministero della Salute, la Regione Puglia, il Comune di Taranto, anche in qualità di comune capofila  dei comuni dell’Area di crisi,   (Statte,  Crispiano, Montemesola,  Massafra) la Provincia di Taranto, i Commissari Straordinari di ILVA in A.S. ed AMI. Le parti avranno diritto di sostituire i componenti nominati in loro rappresentanza.
 
2. Il Collegio resterà in funzione sino al conseguimento di tutti gli obbiettivi previsti dall’Accordo.
 
3. Il Collegio, ove necessario, provvederà a costituire una segreteria tecnico-operativa con funzioni di supporto amministrativo e tecnico.
 
4. Il Collegio di Vigilanza, in particolare svolge le seguenti attività: a) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; b) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo alle parti attrici del contratto di compravendita dei complessi industriali ILVA le soluzioni idonee alla loro rimozione; c) ove necessario, provvede alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, ai fini dell’acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell’Accordo di Programma; d) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione ed all’attuazione del presente dell’Accordo di Programma; e) segnala all'Amministrazione Straordinaria i casi di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari ed anche al fine dell'esercizio dei poteri sostitutivi da
13
 
parte dell'Amministrazione Straordinaria. A tal fine il Collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, diffida, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica tramite l’Ufficiale Giudiziario, i soggetti inadempienti ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni; decorso inutilmente tale termine richiede all'Amministrazione Straordinaria di esercitare i poteri sostitutivi; f) propone alle Amministrazioni competenti l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Accordo di Programma e dalle convenzioni allegate; g) propone alle Amministrazioni competenti l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’Accordo di Programma; h) valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione del contenuto dello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell’Accordo stesso; i) valuta le eventuali modifiche al programma nonché il rendiconto finale della iniziativa. j) almeno annualmente, relaziona agli Enti partecipanti sullo stato di attuazione dell’Accordo, con particolare riferimento all’aspetto finanziario.
 
5. Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l’accordo, può convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti, anche peritali e concludere la verifica degli adempimenti attestandone l’avvenuta attuazione.
 
6. Nell’esercizio delle proprie attività il Collegio dovrà adottare tutte le cautele necessarie per assicurare il rispetto del segreto di ufficio, nonché per tutelare i diritti e gli interessi delle parti alla riservatezza dei dati che le riguardano.
 
7. All’atto dell’insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del presente Accordo, il Collegio definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per la propria operatività e le modalità per la ripartizione, fra i soggetti stipulanti il presente accordo, delle spese derivanti dal proprio funzionamento e dalle proprie determinazioni.
 
8. Il Collegio sarà convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, od a richiesta anche di un solo membro: in tal caso la richiesta dovrà contenere l’indicazione precisa ed analitica degli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno della seduta.
14
 
 
9. Il Collegio potrà demandare alla segreteria tecnico-operativa di cui al precedente comma 3 lo svolgimento di specifiche attività istruttorie. Articolo 16 (Inadempimento e risoluzione controversie) Il Collegio di Vigilanza, qualora accerti inadempimenti a carico dei soggetti attuatori o delle parti firmatarie del presente Accordo, oppure l’insorgenza di eventuali controversie tra le parti, anche su segnalazione delle stesse, provvederà, previo contraddittorio con le parti interessate ed esercizio del loro diritto di difesa e di partecipazione al procedimento, anche a mezzo di audizioni e memorie difensive, nei seguenti termini:  contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;  proporre alle Amministrazioni competenti , decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;  formulare alle Amministrazioni competenti una proposta di accordo per la definizione bonaria di eventuali controversie;  proporre alle Amministrazioni competenti l’eventuale escussione delle garanzie finanziarie;  proporre alle Amministrazioni competenti una soluzione in via amministrativa qualora dovessero sorgere contrasti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dl presente Accordo di Programma. Articolo 17 (Indennizzi per malattia) D’intesa con le altre parti stipulanti l’Accordo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Salute, nel termine di 12 mesi dalla stipula del presente Accordo,  adottano gli interventi normativi di carattere speciale e straordinario per la previsione di indennizzi e tutele per i soggetti interessati da malattie o da decessi accertati con causale diretta all’inquinamento dello stabilimento ILVA di Taranto. Articolo 18 (Rinuncia ai ricorsi) Entro venti giorni dalla ratifica dell’Accordo di Programma, il Comune di Taranto e la Regione Puglia rinunceranno ai ricorsi proposti dinanzi al TAR Puglia -Sezione di Lecce per l'annullamento del D.P.C.M. del 29 settembre 2017 pubblicato sulla G.U.  del 30.09.2017.
 
 
15
 
Articolo 19 (Comune di Taranto,  sue società partecipate AMIU spa ed AMAT spa e Regione Puglia) 1. Gli Amministratori Straordinari delle procedure di Amministrazione straordinaria di ILVA SpA e di Partecipazioni Industriali SpA si impegnano, nella propria qualità, a studiare e valutare, unitamente ai Ministeri competenti ed alla Regione Puglia, forme di definizione bonaria delle vertenze risarcitorie di cui al giudizio civile R.G. n. 1880/2014 del Tribunale di Taranto, promosse da Comune di Taranto, AMIU SpA AMAT SpA nei confronti di ILVA SpA e RIVA FIRE SpA, ed attualmente pendenti, in esito alla ammissione delle due Società alle procedure di Amministrazione Straordinaria, ed al rigetto delle relative istanze di insinuazione al passivo, nell’ambito dei giudizi di opposizione allo stato passivo promossi da Comune di Taranti, AMIU SpA ed AMAT SpA dinanzi alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, ai seguenti numeri di R.G.: - 51225/17 (Comune di Taranto/A.S. Di ILVA spa); - 50884/17 (AMAT SpA/A.S. Di ILVA SpA); -50921/17 (AMIU SpA/ A.S. Di ILVA SpA); -38565/17 (Comune di Taranto/A.S. Di Partecipazioni Industriali SpA); -38565/17 (AMAT SpA/A.S. Di Partecipazioni Industriali SpA); - 38563/17 (AMIU SpA/A.S. Di Partecipazioni Industriali SpA); da definirsi entro la data che sarà fissata dal Tribunale di Milano per la prima udienza del giudizio di opposizione allo stato passivo di ILVA SpA in A.S. promosso dal Comune di Taranto. 2. Gli Amministratori Straordinari si impegnano altresì a definire bonariamente il danno patrimoniale subito dalla Regione Puglia e richiesto con atto di costituzione in mora del 19.07.2017 che sarà oggetto di istanza tardiva di ammissione al passivo.
 
Articolo 20 (Strutture di riferimento) Tutte le comunicazioni relative all’attuazione del presente Accordo di programma devono essere inviate anche a mezzo pec esclusivamente a:
 
1. Presidenza del Consiglio dei Ministri 2. Ministero dello Sviluppo Economico 3. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 4. Ministero della Salute 5. Regione Puglia 6. Comune di Taranto 7. Comune di Statte
16
 
8. Comune di Crispiano 9. Comune di Montemesola 10. Comune di Massafra 11. Provincia di Taranto 12. Commissari Straordinari di ILVA in A.S.  13. AM InvestCo Italy S.r.l. 14. ISPRA 15. ARPA Puglia 16. Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale
 
AMI si impegna a trasmettere comunicazioni, cronoprogrammi, relazioni tecniche ed elaborati progettuali in attuazione alle prescrizioni di cui all’Allegato 1 al presente Accordo, a tutte le istituzioni ed agli Enti sopra individuati.
 
Articolo 21 (Disposizioni Generali e finali) 1. Il presente Accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. 2. AMI ed Commissari Straordinari di ILVA in A.S. si impegnano al rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’Articolo 3. 3. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione. 4. Le parti concordano altresì che dalla data di stipula del presente accordo la Regione Puglia ed il Comune di Taranto avranno diritto di partecipare tramite propri rappresentanti designati a tutti i Tavoli istituzionali eventualmente indetti ed aventi ad oggetto lo Stabilimento Siderurgico ILVA di Taranto.
 
Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.
 
 
17
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ___________________________________
 
     Ministero dello Sviluppo Economico                          Ministero dell’Ambiente e della Tutela del                                                                                                       Territorio e del Mare
 
___________________________________                    ___________________________________                 Ministero della Salute                                                       Regione Puglia
 
___________________________________                    ___________________________________
 
 
               Comune di Taranto                                                     Comune di Montemesola
 
___________________________________                    ___________________________________                    
 
Comune di Crispiano                                                                  Comune di Massafra
 
___________________________________               ___________________________________                    
 
 
Comune di Statte                                                                    Provincia di Taranto
 
___________________________________   ___________________________________
 
 
Commissari Straordinari di ILVA in A.S.                            AM InvestCo Italy S.r.l.
 
___________________________________              ___________________________________

18

Melucci3
 

Comune di Crispiano    Comune di Massafra   Comune di Montemesola
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE E DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 SETTEMBRE 2017 ALLEGATO 1   
19
 
Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 Parco Minerale e Parco Fossile I Commissari Straordinari di ILVA S.p.A. in A.S., AMI e, con essa, Arcelor Mittal, accettano di assicurare la realizzazione degli interventi di copertura del Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del11/03/2015) deve essere avviata entro Febbraio 2018 e deve terminare, per il Parco Minerale entro Gennaio 2020 e, per il Parco Fossile entro Maggio 2020, con la rimozione del materiale polverulento dalle aree non utilizzate. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, in riferimento alle attività di “pump&treat” legate alla realizzazione dell’intervento in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d’emergenza della falda superficiale attraverso l’emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata, dovrà coordinare la propria attività con il Commissario Straordinario per le bonifiche di Taranto.
 
Prescrizione UA9 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree a caldo AMI, entro 6 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti, con particolare riferimento ai lavori di “Realizzazione opere Edili e Impianti”.  AMI si impegna, entro 6 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, alla presentazione di elaborati a livello di progettazione definitiva relativi alla realizzazione dei sistemi di raccolta e trattamento acque meteoriche dell’area delle lavorazioni a caldo, che tengano conto delle osservazioni inoltrate dalla Regione Puglia con nota prot. n. 5073 del 05 settembre 2017. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a trasmettere un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 23 agosto 2021. 
 
Prescrizione UA10 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA AMI, autorizzato alla realizzazione dell’intervento come previsto dal progetto approvato con DM n. 169 del 6/08/2015 (GU n. 190 del 18/08/2015), ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a trasmettere il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per area, anticipando la realizzazione degli interventi sulle aree non interessate dal cumulo di scoria non deferrizzata. AMI si impegna, inoltre, ad elaborare un piano di campionamento giornaliero della scoria deferrizzata, al fine di verificare la conformità per il recupero ambientale della cava. In caso di esito favorevole al riutilizzo della scoria per le finalità di recupero, si rimanda alle modalità operative di monitoraggio di cui alla prescrizione art. 10 come rivista nel presente Accordo. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a trasmettere altresì, un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 30 giugno 2019.
 
 
20
 
Prescrizione UP2 e UP3 del DPCM 29/09/2017 Rimozione cumulo polveri e scaglie e gestione fanghi acciaieria Limitatamente agli interventi UP2 (Rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale) e UP3 (Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria, fanghi d’altoforno e polverino d’altoforno), per la porzione dell’area di competenza di AMI, la stessa si impegna ad effettuare la rimozione del cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale, entro il 31 dicembre 2019, previa caratterizzazione del materiale e senza ulteriori depositi intermedi. Fino alla completa rimozione dei cumuli, AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a coprire gli stessi con una geomembrana impermeabile entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. AMI si impegna a concludere la rimozione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria (ACC), fanghi d'altoforno (AFO) e polverino d'altoforno (PAF) entro il 31 dicembre 2019.
 
Prescrizione n. 4 - UA7 del DPCM 14/03/2014 Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco loppa Per il Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud, AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, sono autorizzati alla realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano ad adeguare il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in coerenza con un termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. Per il Parco Loppa, AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano alla realizzazione dell’intervento di copertura così come autorizzato con permesso a costruire del Comune di Taranto prot. 173711 del 24/11/2014 nonché ad adeguare il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in coerenza con un termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
 
Prescrizioni UA25- UA5-UP4-UP6-UP7 Discariche I Commissari Straordinari, secondo la ripartizione riportata nell’Allegato 27 della domanda di AIA di AMI, si impegnano a garantire la piena attuazione delle prescrizioni inserite nel Decreto di approvazione del Piano rifiuti Ilva, sia in termini di esecuzione degli interventi previsti e delle relative scadenze, che di monitoraggio delle matrici ambientali, gestione delle acque meteoriche e gestione percolato, nonché a garantire la gestione e post-gestione delle discariche, secondo le norme di settore (D.lgs. n. 36/2003 e smi). Si richiama quanto già evidenziato nella nota prot. n. 146 del 25/01/2017 del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, ovvero che le discariche esistenti e “da realizzare” non sono state mai oggetto di un procedimento di Valutazione di impatto ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale, in violazione delle rispettive Direttive Comunitarie 2011/92/UE e 2014/52/UE, 2010/75/UE nonché 1999/31/CE. Si ribadisce quanto detto al fine di adeguare le discariche esistenti e “da realizzare” alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2003 e smi, alla norma in materia di VIA e di Valutazione di Impatto Sanitario,
21
 
nonché alle rispettive Direttive Comunitarie, al fine di ovviare ad ulteriori procedure di infrazione comunitaria. Inoltre si impegnano a dare avvio, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, al monitoraggio della falda nei pozzi spia al fine di definire i livelli di guardia, secondo quanto disciplinato dall’Allegato 2 del D.lgs. n. 36/2003 e smi. 
 
Prescrizione n. 18 Interventi di completa demolizione dell’area AFO3 AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano ad accelerare la demolizione delle strutture dell’AFO3 entro la fine dell’anno 2019, nonché entro il medesimo termine, a concludere l’intervento di bonifica delle aree attualmente soggiacenti l’AFO3.
 
Prescrizione n. 16.n)-64-66 del DPCM 14/03/2014 Altoforno 5 La previsione del riavvio dell’Altoforno 5, comportando una modifica sostanziale al quadro impiantistico attuale e al regime produttivo oggetto di autorizzazione di cui al DPCM 27 settembre 2017, configura la necessità di una nuova Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Sanitario, nonché la Valutazione del Danno Sanitario ai sensi delle norme vigenti (ex ante ed ex post interventi). Pertanto, AMI si impegna a formalizzare nuova istanza di VIIAS, nonché, nell’ambito della formulazione delle alternative progettuali, a presentare un progetto esecutivo che preveda l’utilizzo della tecnologia DRI (Direct Reduced Iron) attraverso l’uso del gas naturale presso lo stabilimento di Taranto, in sostituzione della linea produttiva afferente l’AFO 5 ed a discutere i tempi di attuazione del medesimo progetto con i firmatari del presente accordo e le istituzioni interessate. Quale quadro di riferimento programmatico nell’ambito della selezione delle alternative, dovrà considerarsi il programma di decarbonizzazione della Regione Puglia, già trasmesso agli Organi Governativi sin dall’insediamento dell’Amministrazione regionale, nonché degli sviluppi tecnologici e scientifici sul tema della low carbon economy  come declinato, ad esempio, nello studio di Goldman Sachs di settembre 2016 “The Power Shift European utilities to rediscover growth on path to Low Carbon Economy”.
 
Prescrizioni n. 16.o)-42-49 del DPCM 14/03/2014 Batteria n. 12 e nuova doccia 6 AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a garantire che la messa in esercizio delle batterie, così come alternativamente individuate in funzione o in fermata per rifacimento/adeguamento, sia oggetto di una procedura dedicata di VIIAS che contempli i differenti scenari di impatto sia con riferimento all’eventuale incremento produttivo, sia rispetto ai nuovi contributi emissivi in relazione ai recettori sensibili all’interno e all’esterno del perimetro dello stabilimento siderurgico, fino ad un adeguato intorno, opportunamente individuato in base alla variazione delle sorgenti inquinanti. Con riferimento al progetto approvato di miglioramento relativo alle batterie da 7 a 10 e 11 a 12, che prevede nuove macchine guida coke con cappa fissa di sfornamento ed un diverso approccio, AMI si impegna a fornire evidenza delle minori emissioni derivanti dall’installazione della cappa fissa in luogo di quella mobile, inizialmente prevista.
22
 
Cokerie AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a dare avvio alla realizzazione degli interventi secondo il programma organico riportato nell’Allegato 10 alla domanda di AIA, presentando contestualmente un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in coerenza con un termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.  AMI si impegna altresì, entro tale data, a garantire il rispetto del valore limite definito dalle BAT per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE della Commissione del 28/02/2012) anche per il parametro polveri.
 
Adeguamento degli Altiforni AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, con riferimento agli interventi di adeguamento degli altiforni numero 1, 2 e 4 si impegnano a favorire un generale revamping impiantistico, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, per garantire la massima incolumità agli addetti ai lavori, tenendo conto della necessità di garantire che le aree potenzialmente interessate da eventi incidentali debbano essere interdette agli operatori, condizione possibile solo attraverso il completo automatismo delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata. Per gli altoforni numero 1, 2 e 4, AMI si impegna, analogamente a quanto previsto per l’AFO 5 e ferma restando l’attività di revamping impiantistica, a presentare, entro la scadenza di validità del provvedimento autorizzativo (23.08.2023), una compiuta analisi costi-benifici ambientali che consideri, in via preordinata la sostituzione degli stessi con linee di produzione del minerale in ferro spugnoso, detto DRI (Direct Reduced Iron) prevedendo l’utilizzo di gas naturale. 
 
Prescrizione n. 16h - 70c del DPCM 14/03/2014 Aree di svuotamento delle paiole AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a dare avvio ai lavori di realizzazione di edifici chiusi, con aree adeguatamente pavimentate e dotate di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata nell’area GRF, area svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata,  presentando entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti in coerenza con un termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato in 36 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. La chiusura dovrà osservare la prescrizione 70 c del Decreto AIA DVADEC-2012-00547, la quale impone che si provveda alla “Copertura area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata (BAT 11), con avvio entro 3 mesi dei lavori di costruzione di edifici chiusi, con aree adeguatamente pavimentate e dotati di sistemi di captazione e trattamento di aria filtrata, in accordo alla BAT n. 11, punto III”. Detti sistemi dovranno prevedere anche apparati di umidificazione o nebulizzazione ad acqua nei punti di trasferimento del materiale e dotati di sistemi di pulizia. Lo scarico delle paiole determina, infatti, l’immissione in area ambiente di particelle polverulenti contenenti metalli pesanti e microinquinanti cancerogeni.
 
 
 
23
 
Prescrizione n. 70.a del DPCM 14/03/2014 Acciaierie 1 e 2  Fenomeno dello Slopping AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano alla risoluzione del fenomeno dello slopping presentando entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un cronoprogramma degli interventi volti all’implementazione di sistemi di captazione e successiva depurazione dei gas di scarico per prevenire o controllare le emissioni diffuse e fuggitive che si originano dalle fonti secondarie dei processi legati ai convertitori ad ossigeno in accordo con quanto previsto al punto n. 78 della BAT per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE della Commissione del 28/02/2012).
 
Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a provvedere all’installazione di due filtri a maniche, a valle degli elettrofiltri e non in sostituzione degli stessi, per il trattamento delle emissioni al camino E312 su una linea dell’impianto di sinterizzazione così come previsto dal progetto approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a presentare un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 31 dicembre 2020. Il Gestore dovrà comunicare all’Autorità competente, entro il 31 dicembre 2020, se intende procedere o meno alla fermata della seconda linea dell’impianto di sinterizzazione; nel caso intenda procedere alla fermata, questa dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2021.  Qualora il Gestore non intenda procedere alla fermata della seconda linea dell’impianto di sinterizzazione, si impegna a dare avvio alle attività di cantiere per l’installazione dei filtri a maniche anche sulla seconda linea entro il 30 giugno 2020 (Scadenza DPCM 29/09/2017 30 giugno 2021), in coerenza con i cronoprogrammi di cui al DM n. 53 del 3 febbraio 2014. Qualora AMI non intenda procedere alla fermata della seconda linea dell’impianto di sinterizzazione, si impegna a formalizzare istanza di VIIAS ai sensi della normativa vigente.
 
Prescrizione UA8-UA26 del DPCM 14/03/2014 Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a presentare un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 23 agosto 2021. AMI si impegna a trasferire ai firmatari del presente Accordo, gli esiti dell’avvenuta bonifica nelle aree marittimo-costiere e portuali.
 
Prescrizione UA11 del DPCM 14/03/2014 Scarichi parziali industriali AMI, entro 3 mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, dovrà trasmettere il cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti e suddiviso per i diversi impianti, e concludere i lavori entro un termine ultimo fissato al 30 giugno 2019.
24
 
AMI, con specifico riferimento alle emissioni di Selenio al punto di emissione 1AI (scarico impianto di trattamento biologico cokeria), nel proseguire la sperimentazione, si impegna a garantire il rispetto del valore limite di emissione a partire dal 30 giugno 2019. AMI, con specifico riferimento alle emissioni di Zinco al punto di emissione 27AI (Zincatura a caldo ed elettro zincatura), si impegna a presentare, entro il 30 giugno 2018, all’Autorità competente lo studio di fattibilità previsto nell’allegato 11 della domanda di AIA.
 
Prescrizione UA4 Area serbatoio 92 - S3 AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a concludere entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le procedure di bonifica dell’area soggiacente il serbatoio 92  nonché la bonifica di tutti i serbatoi presenti nello stabilimento e oggi non utilizzati (dismessi) né bonificati, includendo anche i suoli soggiacenti.
Prescrizione UA3 Rimozione fanghi dai canali  AMI si impegna a definire le modalità di gestione dei fanghi derivanti dalle attività di dragaggio dei canali di scarico e giustificarne opportunamente la periodicità di smaltimento. AMI si impegna, con riferimento all’impianto di trattamento di soil washing, a presentare idonea documentazione tecnica, aggiornata alla luce delle osservazioni di cui alla nota della Regione Puglia prot. n. 5073 del 05/09/2017.
 
Prescrizione n.6 del DPCM del 14/03/2014 Nastri trasportatori AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, sono autorizzati alla realizzazione dell’intervento, secondo le tipologie progettuali riportate nell’Allegato 17 alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura completa dei nastri trasportatori.  AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a presentare un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018 e, sin dalla sottoscrizione del presente accordo, per la quota parte di nastri trasportatori per i quali il progetto presentato non prevede la copertura perché ubicati all’interno dei parchi coperti, siano dotati di sistemi di umidificazione o nebulizzazione ad acqua nei punti di trasferimento del materiale e dotati di sistemi di pulizia, ai fini del contenimento delle polveri prodotte.
 
Prescrizioni n. 16.i)-40-51-58-65-67 del DPCM 14/03/2014 Edifici gestione materiali polverulenti AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, sono autorizzati alla realizzazione dell’intervento, come da progetto riportato nell’Allegato 24  alla domanda di AIA, finalizzato alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui avviene la gestione di materiali polverulenti. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a presentare un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 30 giugno 2018.
25
 
Prescrizione UA20 Certificato di prevenzione incendi  AMI si impegna a presentare un cronoprogramma relativo alla predisposizione delle relazioni tecniche e richiesta di sopralluogo necessarie ai fini del conseguimento del CPI, con  termine ultimo fissato al 1 gennaio 2020, attesa la numerosità degli eventi incidentali occorsi nello stabilimento.
 
Granulazione ghisa e sgrondo carri siluro AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a presentare un progetto che preveda la realizzazione di un ambiente confinato, dotato di un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni derivanti dalle operazioni di granulazione, e relativo sistema di raccolta e trattamento delle acque utilizzate per il processo di granulazione entro il 30 giugno 2018.
 
Prescrizioni art.6 commi 5 e 6 del DPCM 29/09/2017 Efficientamento energetico UA13 AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a trasmettere, all’Autorità competente e all’Autorità di controllo, il cronoprogramma di dettaglio degli interventi di cui al comma 5 dell’art. 6 entro sei mesi (in luogo dei dodici previsti) dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. AMI si impegna altresì, entro tale termine, a presentare uno specifico diagramma di flusso di materia ed energia relativo alle diverse sezioni dello stabilimento, utile a definirne i bilanci e presentarne tutte le possibili soluzioni di ottimizzazione, verificando puntualmente la rispondenza a quanto disposto dalla BAT per la produzione di ferro e acciaio.
 
Prescrizioni art.13 del DPCM 29/09/2017 Amianto Fermi restando gli obblighi previsti dalla legge in materia di rimozione e smaltimento dell’amianto, AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegna a presentare, entro sei mesi dalla data in cui subentrerà nella gestione del sito, anche come affittuario, un programma organico di rimozione dell’amianto, nonché un cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti coerente con un termine ultimo fissato al 30 giugno 2020. Fino alla data di conclusione dei lavori di rimozione dell’amianto, AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a condurre campagne di monitoraggio periodico della concentrazione di fibre di amianto nei luoghi di lavori, in tutti i differenti settori dello stabilimento siderurgico, trasmettendo gli esiti alle Autorità Sanitarie e di Controllo. AMI si impegna a provvedere alla rimozione contingente e tempestiva di ogni fonte di pericolo per la salubrità dei luoghi di lavoro, laddove detto monitoraggio evidenzi situazioni di criticità.
 
Prescrizioni art.2 comma 5 del DPCM 29/09/2017 Desolforazione cokeria AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a subordinare l’eventuale deroga sulla desolforazione dei gas di cokeria, agli esiti della procedura di AIA di Taranto Energia.
26
 
In generale AMI si impegna a favorire il massimo coordinamento tra le procedure di AIA dello stabilimento siderurgico e delle centrali termoelettriche annesse. 
 
Prescrizioni art.10 del DPCM 29/09/2017 Recupero scorie Qualora AMI ai fini del recupero delle scorie di fusione all’interno degli stabilimenti ILVA di Taranto si avvalga della disciplina alternativamente concessagli, ove più favorevole, di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, prevista dall’art. 4, comma 2-ter del decreto-legge5 gennaio 2015, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n. 20 e per l’effetto con esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le Autorità di Controllo accertano l’assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute. AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano ad effettuare con cadenza trimestrale, invece che annuale, il monitoraggio delle acque di falda eventualmente interessate dalla lisciviazione delle scorie avviate a recupero. 
 
Area sequestrate di deposito “traversine” (prescrizione UA28) e Aree sequestrate di deposito pneumatici fuori uso (prescrizione UA27) AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano affinchè il termine proposto per l’esecuzione delle indagini e delle caratterizzazioni delle aree in questione (31/12/2018), debba ricomprendere l’eventuale ultimazione degli interventi di bonifica dei suoli soggiacenti.
 
Varie aree AMI si impegna, laddove intenda procedere a presentare una o più istanze di svincolo dalla disciplina dei Siti di Interesse Nazionale per alcune aree individuate nell’Allegato 15, a procedere ad una indagine preliminare/caratterizzazione delle aree, mediante una corretta Analisi di Rischio sito specifica secondo le modalità di cui all'allegato 1 al Titolo V parte IV al d.lgs n. 152/2006 e smi, con riguardo alle Linee Guida di ISPRA e ai parametri sito specifici obbligatori. Quanto detto al fine di definire adeguatamente, attraverso metodologie standardizzate (es. poligoni di Thiessen, Punto di conformità per le acque sotterranee), l’effettiva area da sottoporre a bonifica ambientale e di evitare un aggravio del preesistente livello di rischio.
 
Altre prescrizioni AIA AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano a presentare, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, un cronoprogramma relativo all’attuazione delle ulteriori prescrizioni cristallizzate nei provvedimenti di AIA, anche tenendo conto delle osservazioni inoltrate dalla Regione Puglia con nota prot. n. 5073 del 05 settembre 2017. Il cronoprogramma sarà oggetto di valutazione puntuale da parte dei soggetti firmatari del presente Accordo, nonché del Collegio di vigilanza.
 
 
 
27
 
Piano di Monitoraggio e Controllo AMI, ovvero i Commissari Straordinari sino alla data di avveramento delle condizioni sospensive apposte al Contratto, si impegnano sin dalla sottoscrizione del presente Accordo, a presentare il Piano di Monitoraggio e Controllo, che non potrà demandare ulteriormente ai protocolli operativi previsti dal DM 194/2016 i contenuti minimi ed obbligatori propri dello stesso documento di PMeC, parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Dovranno essere sottoposte a particolare attenzione le concentrazioni di microinquinanti e metalli pesanti. Dovrà essere fornita evidenza della Procedura Operativa per campionamento ed analisi (comprensiva di relativi accreditamenti obbligatori), dei risultati analitici svolti sui campioni del Laboratorio Microinquinanti di Taranto e del Polo di Specializzazione Alimenti del DAP-Bari (siero-caseari, vegetali, cerealicolo-graminacei), al fine di ottenere un’ idonea rappresentazione di area vasta sul punto, comprensiva anche delle analisi correlate ai campionamenti effettuati dalla ASL Taranto (su prodotti animali e quant’altro di competenza), le cui risultanze dovranno contribuire alla definizione del quadro descrittivo necessario. Dovranno essere costantemente disponibili esiti analitici sulla matrice acqua: controlli stato qualitativo della falda superficiale e profonda in aree esterne ed interne all’impianto, con particolare riferimento -per quest’ ultime- alle pertinenze delle aree “Parchi” e “GRF”. AMI si impegna, in ordine all’ottemperanza delle prescrizioni, cosi come aggiornate dal presente Accordo, alla trasmissione di un report con scadenza trimestrale: tale report dovrà essere reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito web dedicato del MATTM, favorendo la predisposizione di un elenco degli interventi complessivamente riferibili ai provvedimenti autorizzativi, nonché al presente Accordo e relativi termini di attuazione.