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Roma
Cinema Palazzo, per la legge il reato c'è. E la Guzzanti rischia

di Alessio Garofoli

Il 25 novembre l’ex cinema Palazzo di San Lorenzo è stato sgomberato dopo quasi dieci anni, contemporaneamente a una sede di Forza Nuova a San Giovanni. “Ringrazio Prefettura e forze dell’ordine, torna la legalità”, aveva detto a caldo Virginia Raggi su entrambe le operazioni.

Per poi ripensarci e fare dei distinguo: “Sono mondi completamente diversi: uno violento e fascista; l’altro aperto e solidale”, aveva sostenuto il sindaco di Roma. Seguito da partiti e associazioni di centrosinistra che festeggiavano lo sgombero “nero” protestando al contempo per quello “rosso”.

Ora per gli ex occupanti del cinema c'è il processo. Nel quale il pm Rosa Mileto ha chiesto di condannare a 6 mesi di reclusione, per invasione arbitraria di edifici altrui, l’attrice-regista Sabina Guzzanti, l’ex deputato del Pd Marco Miccoli e gli altri imputati, 12 in totale.

E la coda giudiziaria della vicenda riaccende la polemica. Sempre la stessa: un'occupazione illegale “a fin di bene” cessa di essere illegale? No, per il pm che, durante l'udienza, ha premesso che l'occupazione non fu “volta a un fine criminale, perché si voleva destinare il bene a un uso sociale culturale e non vi fu violenza. Si trattava probabilmente quindi della commissione di un reato nell'ambito di un'attività positiva”. Aggiungendo però che “questo non toglie nulla alla sussistenza del reato”.

La sentenza è attesa per il prossimo 25 marzo e il dibattito, oltre che politico e sociale, resta giuridico. Non sappiamo se ci sarà condanna o assoluzione, ma si può provare a ragionarci con un addetto ai lavori. “Mi pare che vi sia una giustificazione dal punto di vista sociale, che però da un punto di vista penale non può tradursi in una giustificazione a livello di esimente, cioè una condizione che rende non applicabile la norma penale”, dice l'avvocato Alessandro Cassiani, decano dei penalisti romani e protagonista di diversi processi noti nella Capitale. “Al massimo si potrebbe aspirare a delle attenuanti: quelle generiche e quella dell'aver agito per motivi apprezzabili sul piano sociale, ma mai a un'esclusione della punibilità secondo me”, argomenta Cassiani. E in effetti la pena richiesta appare lieve. “Sul piano umano potrei essere d'accordo con gli occupanti, anche se non conosco bene la vicenda. Però mi pare che la tesi sostenibile non possa andare oltre la riduzione della pena previa concessione delle due attenuanti di cui parlavamo, questo sul piano tecnico”. Dura (forse) lex, sed lex. La palla al giudice.

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