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Roma
Coronavirus Fase 3, negozi a Roma: Raggi va avanti con gli orari a singhiozzo

Coronavirus Fase 3, il Comune di Roma va avanti con gli orari a singhiozzo per i negozi: è stata prorogata fino al 31 luglio 2020 l’ordinanza firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, che disciplina gli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive.

Restano in vigore le fasce orarie diversificate per tipologia di esercizio, in ragione della necessità di evitare assembramenti sui trasporti e nei luoghi pubblici, per contenere il rischio epidemiologico in città. Sempre valida, inoltre, l’esclusione di alcune attività commerciali dall’assoggettamento ai limiti orari, in considerazione delle specifiche modalità di fruizione dei diversi esercizi.

“Le aperture per fasce scaglionate delle attività commerciali riducono le occasioni di diffusione del contagio, contribuendo anche a dilazionare i flussi di persone sui mezzi di trasporto - spiega la Raggi -. La disciplina oraria in vigore è stata messa a punto tenendo conto delle specifiche esigenze dei diversi esercizi, anche a seguito di un dialogo sempre aperto con le associazioni di categoria”.

La disciplina del provvedimento esclude gli esercizi commerciali che registrano picchi di clientela in particolari fasce orarie, come i laboratori di prodotti alimentari (ad esempio gelaterie, pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie), i negozi di ferramenta e di rivendita di materiale edile, prodotti di termoidraulica, bricolage e vernici. Vale anche per acconciatori ed estetisti, i cui clienti restano più a lungo all’interno del negozio e necessitano quindi di orari prolungati, e per le attività di autoriparazione come le autofficine (meccanici, elettrauto, carrozzieri, gommisti), e le concessionarie auto con laboratorio di riparazione e assistenza, anche al fine di supportare in questa fase la possibilità di utilizzo di mezzi privati per effettuare gli spostamenti per lavoro o altra necessità.

Non sono assoggettate al provvedimento, prosegue la nota del Campidoglio, anche l'attività di commercio su aree pubbliche, le edicole, le tabaccherie, farmacie e parafarmacie, gli esercizi all’interno di stazioni ferroviarie e aree di servizio, oltre a qualunque altra attività non espressamente menzionata.

Le altre attività – raggruppate per tipologia – continueranno a seguire tre diverse fasce orarie di apertura e chiusura, dal lunedì al sabato.

  • Fascia 1 (F1): raggruppa gli esercizi di vicinato del settore alimentare, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Potranno decidere fra due opzioni: F1A (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura entro le 15.00) ed F1B (apertura dalle ore 7.00 ed entro le 8.00 – chiusura non prima delle ore 19.00);
  • Fascia 2 (F2): comprende i laboratori non alimentari, con apertura da effettuarsi nell’intervallo dalle ore 9.30 alle ore 10.00 – chiusura entro le ore 19.00;
  • Fascia 3 (F3): costituita da esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, Phone center – Internet point, con apertura da effettuarsi nell’intervallo tra le 10.00 e le 11.00 – chiusura non prima delle ore 19.00.

Le disposizioni dell’Ordinanza valgono anche per gli esercizi commerciali e artigianali inseriti nei centri commerciali. Le cartolerie, le cartolibrerie e le librerie potranno scegliere discrezionalmente tra gli orari della fascia F2 e quelli della fascia F3.

Quanto alla giornata di domenica e ai festivi, l’eventuale orario di apertura al pubblico non è assoggettato alle fasce sopra menzionate ma alla normativa regionale e statale di riferimento.

Per gli esercizi commerciali che svolgono attività mista – settore alimentare e non alimentare – sarà possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie di apertura al pubblico sopra descritte, relativamente ai titoli posseduti. Vale sempre l’obbligo di esporre, in maniera tale da essere visibili anche all’esterno del locale, il codice scelto o assegnato (F1A, F1B, F2, F3) nonché il relativo orario di esercizio. Resta ferma ogni prerogativa statale e regionale in ordine al mutare delle circostanze di carattere sanitario, e la facoltà del titolare dell’attività in ordine all’apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

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