Drogati allo stadio, ma solo se in cura. L'As Roma dice sì al Codacons
Accolta la diffida dell'associazione, garantito l'accesso anche con sostante psicotrope
Allo stato "drogati" e con sostanze psicotrope, ma solo per motivi di salute. L'As Roma accoglie la diffida del Codacons, l'accesso allo stadio Olimpico sarà garantito anche a chi assume farmaci contenti sostanze psicotrope.
Il Codacons aveva infatti inviato un atto di diffida alla società sportiva, a seguito dell’introduzione del “Codice di Condotta per i tifosi della AS Roma”, un documento reso obbligatorio dalla Fgic che si propone di condividere con i tifosi i principi etici e comportamentali del gioco del calcio, e sanzionare chi dovesse tenere comportamenti pericolosi o in grado di ledere l’immagine o la reputazione dell'As Roma. Il Codice di condotta all’art. 3 lettera stabiliva che “devono ritenersi assolutamente vietate le seguenti condotte: accedere e trattenersi all’interno dell’impianto sportivo in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Una misura che, seppur giusta nella teoria perché tesa a vietare l’ingresso allo stadio di soggetti ubriachi o sotto effetto di droghe, rischiava di danneggiare nella pratica una vasta platea di utenti, quelli cioè che fanno uso di sostanze psicotrope a scopo terapeutico – scriveva il Codacons nella diffida – Esistono infatti numerosi farmaci venduti in Italia contenenti al loro interno sostanze psicotrope: uno fra tutti il Clonazepam che è presente nel farmaco Rivotril, un calmante prescritto da diversi psichiatri per diminuire gli attacchi di panico e di ansia, medicinale assunto da molte persone dietro prescrizione medica persino per trattare le crisi epilettiche del neonato ma anche dell’adulto. L’As Roma ha ora accolto la richiesta del Codacons, e con una nota ha informato l’associazione che “anche al fine di non limitare le diverse fattispecie di cause di giustificazione potenzialmente applicabili, si è ritenuto preferibile consentire ai tifosi di poter presentare tutti gli elementi giustificativi della propria condotta, incluse produzioni documentali, nella fase istruttoria del procedimento di contestazione”.