Esposti all'amianto killer. Minuti contati per il Fondo
C'è tempo fino al prossimo 29 febbraio per presentare le domande all'Inps per ottenere i benefici contributivi e previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile che sono stati esposti all'amianto durante le operazioni di bonifica e di sostituzione delle coperture di siti contaminati. In particolare si parla di lavoratori nel settore autoferrotranviere.
Con la legge di stabilità per il 2016, il Governo ha infatti introdotto ulteriori modifiche del quadro normativo in materia di benefici amianto e di accesso al Fondo Vittime Amianto, con l’estensione del diritto al prepensionamento per i lavoratori esposti, e gli indennizzi, ma solo per limitate categorie e settori.
“Ciò è inaccettabile, in quanto si viene a determinare una ingiusta e ingiustificata discriminazione, che non ha ragioni oggettive e pertanto è doveroso che queste misure vengano adottate nei confronti di tutti i lavoratori”, dichiara Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto. “Non c’è distinzione tra un lavoratore esposto e un altro, tra un deceduto per l’amianto respirato e ingerito e un altro. Quindi le misure introdotte con la recente legge di stabilità per il 2016, oltre ad essere disorganiche, sono del tutto insufficienti, in relazione al fenomeno epidemico in corso, con il vertiginoso aumento dei casi di patologie asbesto correlate”, aggiunge.
Nel dettaglio, con la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), all’art. 1 co. 277, ha stabilito che i lavoratori del settore della «produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma (277) i benefici previdenziali di cui all’art. 13 co. 8 della Legge 27.03.1992 n. 257 per il periodo corrispondente alla medesima bonifica».
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