Roma
"Sciogliere solo il municipio è illegale". M5S ricorre al Tar contro Alfano


"L'invenzione di Renzi/Alfano in Consiglio dei Ministri è totalmente inammissibile perché 'mettere sotto tutela una città' non esiste nel nostro ordinamento". E' Daniele Frongia, nuovo portavoce in pectore del Movimento 5 Stelle capitolino a bocciare senza mezze misure il commissariamento del solo X Municipio di Roma Capitale e l'arrivo dei commissari prefettizi ad Ostia, annunciando che il Movimento 5 Stelle è pronto a ricorrere al Tar. "Alfano... mi sembra di ricordare che sia un uomo di legge ma evidentemente non ha studiato molto durante il corso di laurea: il Testo Unico degli Enti Locali non prevede lo scioglimento di un singolo municipio. È un'invenzione: non è possibile sciogliere una parte del Comune. È una azione che non è collegata o collegabile con la realtà".
I primi a lanciare la proposta di ricorrere al Tribunale amministrativo sono stati i portavoce 5 Stelle di Ostia che studiando le carte quando lo scioglimento del municipio era ancora una possibilità non confermata, bocciavano una misura definita 'salva Pd'.
"Perché commissariare il municipio lidense e non sciogliere Roma, che in realtà ha le responsabilità più pesanti relative alle infiltrazioni mafiose all’interno dell’amministrazione comunale? - afferma il gruppo pentastellato X municipio - I municipi, sono soltanto organismi di governo del territorio, di partecipazione e consultazione, di gestione di servizi ed esercizio delle funzioni conferite, rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unità del Comune di Roma. Di fatto la legge permette lo scioglimento solo per i comuni e per le province e non per i municipi e noi su questo, come Movimento 5 Stelle del X municipio non escludiamo di ricorrere al Tar del Lazio, affinché venga rispettata la legge e ripristinata la democrazia.
Come recita il comma 1 dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, “Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte".