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Roma
Zingaretti non ne azzecca una. Dirigenti esterni illegittimi: “Vanno revocati”

Cinque anni di contenziosi amministrativi per arrivare ad una decisione che taglia la testa alla politica del personale della Regione Lazio e boccia la “linea Zingaretti” di gestione del personale. Una volta per tutte, i dirigenti esterni della Regione Lazio, “vanno revocati, perché nomine illegittime”. Lo ha deciso il Consiglio di Stato.

È la consueta storia di disordinata burocrazia e di gestione “poco trasparente” del personale della Regione Lazio. Una volta nominato Presidente della Regione Lazio per la prima volta, Nicola Zingaretti obbedisce alle regole dello spoil system e organizza un controesodo da ministeri e altri uffici pubblici, dove fa man bassa di dirigenti “fidati” e li “deporta in massa alla Regione”. Fin qui potrebbe anche essere un reclutamento di “menti” solo che la selezione avviene dimenticando che in Regione di dirigenti ce ne sono e ci sono anche una serie di funzionari apicali che aspirerebbero a far carriera e che invece si vedono superati da quelli “esterni e bravi”.

Inizia così una battaglia amministrativa lunga 7 anni, sino a quando arriva la scorsa settimana la sentenza definitiva del Consiglio di Stato e che scrive due pietre miliari dell'amministrazione Zingaretti. Presidente e Segretario Generale, Tardiola, insieme al responsabile del Personale, Bacci, non possono piegare l'ordinamento amministrativo a loro piacimento e quindi rimpolpare la macchina regionale di fidatissimi sottopancia, perché di dirigenti ce ne sono e “pacta servanda sunt”: le regole amministrative non si piegano “ai capricci” della presidenza di turno.

Il Consiglio di Stato ha parlato chiaro: l'istruttoria per la selezione del personale adoperata è illegittima perché non ispirata a criteri di economicità. Tradotto: prelevare qua e là dirigenti esterni è uno spreco di risorse e potrebbe configurarsi un danno erariale, oltre a una censura.

Se non fisse chiaro, la sentenza stabilisce:

Gli incarichi per strutture dirigenziali di base affidati a soggetti esterni dal 2013 ad oggi sono tutti illegittimi e in quanto tali vanno revocati con decorrenza immediata. E questo perché non ci sono stati preventivamente gli avvisi per i funzionari di categoria D. Poi perché nel conteggio del limite dei soggetti esterni non sono mai stati ricompresi gli incarichi di diretta collaborazione; quindi perché gli esterni che derivano da una procedura a evidenza pubblica sono da considerare tutti comma 6 con il relativo sforamento del limite del 10%.

Per quanto riguarda le procedure dei direttori tutte comprese sono tutte illegittime per i punti e vanno revocati gli incarichi di tutti i direttori. Inoltre le procedure avvenute entro febbraio 2017 e tuttora in corso sono illegittime anche per l’incompetenza del Segretario generale nella selezione. Sono tutte illegittime le procedure degli incarichi in essere perché non è possibile prevedere un'unica istruttoria tra interni ed esterni e un'unica procedura tra comma 6 e comma 5bis; infine sono illegittimi quegli incarichi dati a dirigenti pubblici comandati da altre PA relativi a funzioni superiori a quelle proprie. Chi è dirigente di seconda fascia nei ministeri non può essere comandato per ricoprire un incarico apicale.

Se poi si pensa che il fulcro di tutta questa storia è il segretario generale Andrea Tardiola, che nel 2017 con una “selezione” della giunta lo aveva scelto come fiduciario, la frittata è fatta. Sempre il dottor Tardiola che ha portato la Regione al baratro è anche garante della sua correttezza, perché nominato “garante della trasparenza e dell'anticorruzione”. Garante di sé per se stesso. Un primato invidiabile.

Aurigemma, Fdi: "Il Consiglio Regionale metterà Tardiola sotto esame"

Andrea Tardiola verrà messo sotto esame dal Consiglio Regionale. Ad assicurarlo è il consigliere di Fratelli d'Italia, Antonello Aurigemma: “Dall’esame della documentazione e, precisamente, del documento di 'organizzazione della Giunta Regionale' alla data dell’1 settembre 2014 risulta che le posizioni di prima fascia all’interno del ruolo della Giunta regionale erano 17, il che avrebbe consentito alla Regione di assegnare al massimo due incarichi all’esterno, mentre dagli atti impugnati si evince che, in violazione dei succitati limiti numerici previsti dalla legge, al di fuori del personale interno sono stati attribuiti ben sei incarichi apicali. Le posizioni di seconda fascia erano, invece, 240, il che avrebbe consentito alla Regione di assegnare al massimo 19 incarichi all’esterno, mentre dagli atti impugnati si evince che, in violazione dei succitati limiti numerici previsti dalla legge, al di fuori del personale interno sono stati attribuiti ben 42 incarichi di seconda fascia. Ecco quindi che a parere del Consiglio di Stato, l’impossibilità di rinvenire professionalità nei ruoli dell'Amministrazione doveva intendersi nel senso che la ricerca all'esterno seguisse l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti in capo a soggetti già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione e, quindi, anche tra i funzionari direttivi di categoria D, anche al fine di ridurre le spese dell’Amministrazione evitando, ove possibile, il ricorso a professionalità esterne, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. E tutto questo era istruito dal Segretario Generale che però non potrebbe esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative e delle direzioni regionali. Pertanto la sentenza ha accolto i motivi di ricorso per quanto concerne: il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, l’esito delle selezioni interne, e gli avvisi con i quali sono state indette le selezioni esterne per la copertura degli incarichi dirigenziali in oggetto ed ha inoltre dedotto: il superamento dei limiti previsti dalla legge per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione e l’incompetenza del Segretario Generale a compiere l’istruttoria della selezione interna”.

“Il Segretario generale – prosegue Aurigemma – , infatti, dovrebbe limitarsi ad una valutazione delle domande in termini di rispondenza ai requisiti richiesti e le dovrebbe segnalare al Presidente della Giunta al quale spetta individuare la candidatura prescelta; rimettendo, sostanzialmente, all'organo politico il potere di individuazione del dirigente, sottraendo il medesimo potere al dirigente responsabile, che è invece da ritenersi obiettivamente in grado di assicurare una valutazione più tecnica dei requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico, in coerenza con i noti principi di separazione tra politica e amministrazione, ai sensi dell’art, 97 della Costituzione. Anche se compete alla Giunta la scelta discrezionale del dirigente da nominare, è indubbio che tutta l’attività prodromica a tale scelta sia di puro carattere gestionale, trattandosi di vagliare oggettivamente il possesso, in capo ai dirigenti interni, dei requisiti per il conferimento degli incarichi da assegnare. Chiederemo quindi di esaminare quanto prima l’effettiva dotazione organica dell’Ente, di valutare la corretta attribuzione degli incarichi, restituendo legittimità ai Dirigenti nominati e valorizzando le professionalità regionali”.

SCARICA e LEGGI la sentenza completa del Consiglio di Stato

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