Nuova rivoluzione sulle sanzioni penali previste per il gioco online nel ddl Comunitaria. Ieri, come noto, nel corso del dibattito in Assemblea è stato approvato l'emendamento 22.100 del Governo, che sopprime i commi da 23 a 27 dell'art.22, e ne riformula il contenuto. Il cambiamento più radicale è l'abrogazione totale della norma che prevedeva sanzioni per i giocatori che partecipavano a giochi non autorizzati. I commi da 23 a 27 dettavano infatti pene detentive a pecuniarie a carico di chi organizzava giochi non autorizzati (comma 23) o con modalità diverse da quelle previste dalla legge (comma 24). Inoltre venivano previste pene e sanzioni anche a carico di chi pubblicizzava detti giochi (comma 25), e soprattutto - la norma più controversa - sanzioni per chi partecipava a questi giochi (comma 26). Il comma 27 infine consentiva all'Aams di comminare "sanzione amministrativa pecuniaria di carattere accessorio da euro 30.000 fino ad euro 180.000" in aggiunta a quelle previste dai commi precedenti. Nel nuovo testo governativo si prevede "la reclusione da sei mesi a tre anni" per chi raccoglie gioco senza concessione. Per chi esercita tale attività con una concessione ma al di fuori delle modalità prescritte dalla legge viene invece previsto "l'arresto da tre mesi a un anno" e una sanzione pecuniaria "da euro 500 a euro 5.000". Scompaiono quindi le misure a carico di chi pubblicizza quei prodotti e soprattutto quelle a carico dei giocatori. Di seguito il testo dell'emendamento approvato ieri: "Dopo il comma 22, aggiungere il seguente: 22-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Chiunque ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.». Conseguentemente, sopprimere i commi da 23 a 27".
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