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Politica
Legittima difesa, pronto l'ok finale. Una guida, cosa cambia davvero
 

Prevista a breve in Senato l’approvazione definitiva della nuova legge sulla Legittima difesa. Il provvedimento, tornato a Palazzo Madama dopo che la Camera ha apportato una modifica sulle coperture finanziarie, cambia radicalmente il diritto alla difesa di chi viene aggredito nella propria abitazione o nel luogo di interessi, lavoro, attività imprenditoriale e commerciale. 

Affiancata da numerose polemiche ecco cosa cambia davvero.

 

Il cuore della legge è che la difesa sarà sempre legittima per proteggere la propria o l’altrui incolumità, i beni propri o altrui, se vi è in campo il “pericolo di un’aggressione”. Rimane presente la proporzionalità tra offesa e difesa. Esempio: se un ragazzino entra nelle vostre proprietà perché ha tirato il pallone nel vostro giardino non gli si può sparare o aggredirlo pensando di passarla liscia, cioè che la legge non vi persegua.

La proporzionalità tra offesa e difesa però è sempre riconosciuta se sussiste il pericolo o la minaccia di aggressione. 

 

Per potersi difendere, se il soggetto che è entrato in casa vostra ad esempio è un ladro ed è evidente la situazione di pericolo (sta mettendo in moto un'aggressione, ecc…), non occorre che vi puntino addosso la pistola o un'arma. E’ sufficiente che "il ladro" affermi semplicemente di “essere armato”, di essere pronto ad utilizzare l’arma o che la situazione lo faccia presumere. In passato l’aggredito avrebbe dovuto valutare se il ladro era armato e quindi solo in quel caso poteva a sua volta rispondere con un'arma, ecc... . Molte volte, di notte o mentre si è intenti in altre attività, non è oggettivamente possibile in pochi secondi poter svolgere un’attività “diagnostica” tanto delicata.

Molti, per motivi ideologici, hanno avversato i principi cardini della legge. Ma è facile controbattere che con il nuovo provvedimento è consentito difendersi ma non è obbligatorio (sic!).

 

La difesa diventa poi sempre legittima se si agisce al fine di respingere l'intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia

 

In fase di accertamento i magistrati dovranno, come sempre, accertare i fatti e capire la dinamica di quanto accaduto ma attenendosi alle nuove disposizioni in difesa di chi è stato assalito.

In più non è punibile chi, aggredito nella propria abitazioni e lavoro, “per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Si presume che inevitabilmente l’intrusione con violenza e minaccia provochi questo “stato di turbamento” che poi legittima una difesa. Per tanto le indagini, in caso di ipotesi di eccesso colposo, verteranno inevitabilmente sull’interpretazione da parte dei giudici di cosa si intenda per ”grave turbamento” (il termine non è contemplato nel codice penale) e quando questo sentimento sia iniziato e finito nell’animo della persona che ha reagito. Esempio: una persona rapinata e aggredita insegue il ladro fuori dall’abitazione e dopo che il fatto è compiuto spara e uccide. In quel caso, il “turbamento” era ancora in atto ed era legittima la difesa dell’aggredito? O siamo di fronte ad un’impropria vendetta? Lo stabiliranno i giudici.

 

Se il ladro condannato avrà diritto ad una sospensione condizionale della pena inflittagli la potrà ricevere solo se risarcirà integralmente il danno arrecato, cioè la sospensione condizionale della pena può scattare una volta che il ladro ha pagato integralmente alla persona rapinata e offesa il risarcimento del danno stabilito dai giudici. 

 

Diventano poi più severe le pene per chi commette reati contro il patrimonio: per la violazione di domicilio i ladri rischiano “da uno a quattro anni” di carcere e per il furto in abitazione e la rapina “da due a sei anni”. In caso di violazione di domicilio si considera aggravata quando è commessa con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato.

 

Nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa sempre la responsabilità e quindi il risarcimento di eventuali danni arrecati al ladro. Chi si difende dall’aggressione, se viene assolto in sede penale, non è cioè obbligato a risarcire i danni causati al ladro come avveniva in passato.

 

Nei casi di legittima difesa viene introdotto il patrocinio gratuito a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Il tutto perché, come dimostrano numerose storie di aggressione con legittima difesa, gli aggrediti anche senza andare mai a processo, hanno dovuto spendere di tasca propria in legali e periti anche 60.000 euro. Per non parlare di quanto spende chi va a processo in casi del genere. E’ evidente che però lo Stato pagherà solo le parcelle minime stabilite per la procedura del gratuito patrocinio. Se si decide di andare dal mega luminare del diritto e questi o non ha fatto domanda del gratuito patrocinio o ha parcelle elevate lo Stato non vi risarcirà integralmente.

 

I processi di legittima difesa avranno priorità rispetto agli altri, in modo da ridurre il più possibile i tempi lunghi di attesa della giustizia a chi ha subito già il trauma di essere aggredito in casa o sul lavoro.

Le leggi sulla detenzione di armi e sui rigidi protocolli italiani per averne una restano immutati.

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