Finanza
Meccanismo di Vigilanza europeo e Fondo Unico di Risoluzione

Il primo pilastro dell'Unione Bancaria è un sistema di supervisione sotto il controllo della BCE operativo dal 2014. Il meccanismo prevede compiti di vigilanza diretta della BCE sulle banche europee più rilevanti (sistemiche) e compiti di vigilanza decentralizzata delle Autorità locali, con potere di avocazione della BCE, sulle banche meno rilevanti.
La BCE ha la supervisione diretta di un centinaio di banche giudicate “sistemiche”, mentre le autorità di vigilanza nazionale supervisionano le circa 6.000 banche rimanenti con procedure concordate a livello europeo.
Il secondo pilastro dell'Unione Bancaria è rappresentato dal meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Nel caso in cui una banca soggetta al Meccanismo di Vigilanza Unico dovesse trovarsi in gravi difficoltà, il Meccanismo Unico di Risoluzione delle crisi permetterebbe di gestire la sua crisi in modo efficiente, riducendo al minimo i costi per i contribuenti e l’economia reale.
Il Meccanismo unico di risoluzione (SRM) riguarda le banche aderenti al Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) e prevede un accentramento della facoltà di decidere circa il salvataggio o il fallimento di una banca sotto la supervisione della BCE. L'efficacia di questo meccanismo è garantita dalla creazione di un fondo ad hoc, il Single Resolution Fund-SRF. Inoltre un comitato formato da rappresentanti delle autorità nazionali, il Single Resolution Board, che opera sotto la direttiva della BCE, ha il compito di controllare la normale esecuzione delle manovre di salvataggio o di un eventuale fallimento di una banca.
La crisi finanziaria ha evidenziato che il salvataggio di banche da parte dei Governi nazionali può comportare effetti negativi sul debito sovrano dello Stato interessato estendendo successivamente i danni alle economie di altri Stati dell’Unione monetaria e producendo costi, che devono essere sostenuti dai contribuenti degli stessi Stati nazionali: è necessario armonizzare gli strumenti di intervento a disposizione degli Stati europei e assoggettare il costo del salvataggio delle banche ai suoi azionisti e creditori e non ai contribuenti.
Il terzo pilastro dell’Unione Bancaria è strettamente legato al secondo ed è caratterizzato dal Single Resolution Fund (SRF). L’accordo raggiunto sul SRM e sul SRF prevede che gli Stati daranno vita ad un fondo “salva-banche” unico, finanziato con prelievi sugli istituti di credito a livello nazionale. L’SRF sarà finanziato mediante prelievi sulle banche che inizialmente saranno gestiti a livello nazionale, poi confluiranno gradualmente in 10 anni in un unico fondo europeo.
Nel primo anno, le banche in default controllato possono attingere solo al fondo fornito dagli istituti del proprio Paese. Il settore pubblico rimarrà responsabile solo su base temporanea e in via sussidiaria, nei casi in cui il suo intervento sia inevitabile per assicurare la stabilità dell’intero sistema bancario nazionale.
Il Single Resolution Fund (SRF) quindi prevede la creazione di un fondo unico di risoluzione che si doterà di circa 55 miliardi di euro in dieci anni e servirà al sistema bancario per rifinanziare gli istituti europei in crisi. Il fondo SRF sarà a regime dal 2025. Inoltre, gli oneri connessi alle crisi bancarie saranno posti a carico, nell’ordine, degli azionisti, degli obbligazionisti e dei depositanti per le giacenze superiori a 100 mila euro. Nel complesso i privati dovranno necessariamente coprire le perdite della banca in default per un ammontare almeno pari all’8% degli attivi dell’istituto. Oltre tale soglia, interverrà in seconda battuta il SRF per un ammontare del 5% degli attivi della banca, qualora dovessero necessitare di ulteriori risorse i Governi potranno intervenire attraverso il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), il cosiddetto “Fondo Salva-Stati”.
Approfondiremo l’argomento in un prossimo articolo.
Paolo Brambilla
