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Finanza

Ultimi giorni per la voluntary disclosure

Si è parlato molto all’inizio del 2015 dell'inchiesta "Swissleaks" e della “lista” di conti sospetti segnalati dal sig. Falciani a proposito della banca HSBC. Si dice che a rivelare lo scandalo sia stato il quotidiano francese "Le Monde": ci si dimentica però che questa lista circolava già sette-otto anni prima. Non sembra un grande “scoop” quello del 2015.

Partiamo da un assioma: non è vietato in sé detenere capitali all’estero, è vietato detenerli senza dichiararli e senza pagare le relative tasse sul reddito. Ed è logicamente vietato se tali capitali sono frutto di attività illecite. Naturalmente però i cosiddetti “paradisi fiscali” garantiscono l‘anonimato, quindi l’evasione è stata per anni facilissima. Ad esempio la Svizzera era sempre stata considerata un paradiso fiscale, ma ha poi deciso, per vari motivi non solo etici, ma soprattutto di convenienza economica, di passare dalla cosiddetta “black list” alla “white list” e mettersi in regola con tutti gli altri Stati.

Si stima che circa 10.000 depositi bancari pari almeno a 130 miliardi di euro, appartenenti a cittadini italiani, siano stati aperti in Svizzera irregolarmente negli anni scorsi: come fare a riportare in Italia questi capitali in modo indolore e senza conseguenze penali? L’intesa in ambito fiscale raggiunta da Svizzera e Italia è in realtà un accordo politico più che finanziario e l'intero pacchetto sarà operativo entro il 2017.

Questa intesa dovrebbe favorire la regolarizzazione dei capitali portati in Svizzera dagli italiani, perché l’introduzione dello scambio automatico di informazioni porterebbe immediatamente allo scoperto gli evasori. Inoltre verrà rivista la tassazione dei frontalieri.

Gli italiani con capitali non dichiarati e depositati in Svizzera possono aderire alla regolarizzazione dei capitali (cosiddettavoluntary disclosure”) e non saranno penalizzati rispetto ad altri che regolarizzano capitali detenuti in altri Paesi virtuosi non "black list" (dove fino ad oggi si trovava ancora la Svizzera) evitando così il raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento. Una volta emersi, i capitali italiani potranno anche essere lasciati in Svizzera, ma le tasse dovranno essere sempre versate in Italia. 

Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite commercialisti, avvocati e iscritti nel registro dei revisori contabili.

La domanda va presentata all’indirizzo vd.cop@postacert.agenziaentrate.it (provvedimento del 06.11.2015). La data di scadenza è il 30 novembre 2015. Fino al 31 dicembre si potranno integrare i documenti a supporto dell'istanza.

Sono già concluse alcune istanze di voluntary disclosure con un tempo medio della procedura di dieci mesi. Sono pochissimi i casi in cui l’ufficio è intervenuto per rettificare le somme indicate dai contribuenti emergenti.

La gestione delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, presentate per la prima volta a decorrere dal 10 novembre 2015 è attribuita al Centro operativo di Pescara.

La Direzione Provinciale di Bolzano continua comunque a mantenere la propria competenza per la gestione delle istanze anche se presentate dopo il 10 novembre 2015.
A conclusione dell’iter di conversione in legge del decreto legge n. 153 del 2015, l’Agenzia delle Entrate emanerà un ulteriore provvedimento per assegnare al Centro operativo le ulteriori attribuzioni per la gestione delle istanze.

Nell’ottica di agevolare il rapporto con i contribuenti, sarà inoltre prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di effettuare eventuali fasi del procedimento in contradditorio presso altre sedi dell’Agenzia.

Chi aderisce alla Voluntary disclosure deve redigere una Relazione di accompagnamento da allegare all'istanza di accesso alla procedura, rappresentando analiticamente gli investimenti esteri e i redditi evasi per ogni anno di imposta oggetto della procedura.

Ricordiamo che la violazione deve essere stata commessa entro il 30 settembre 2014. Il modulo “ waiver ” ovvero l’autorizzazione agli intermediari finanziari a trasmettere i dati bancari al Fisco, è reperibile qui sul sito governativo.

Le somme dovute vanno interamente versate, ma ci sono sconti sulle sanzioni ed è prevista la non punibilità per i reati tributari di natura penale.

Paolo Brambilla