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Codice della Crisi
Edizione straordinaria 25/3/22, 3° anniversario del blog "Codice della crisi"

Edizione straordinaria 25 marzo 2022, 3° anniversario del blog “Codice della crisi”

Questo blog è nato per portare all’attenzione dei lettori le diverse problematiche relative all’interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Alla nascita (25 marzo 2019) il blog era titolato il cruscotto sottotitolato come orientarsi nel codice della crisi e dell’insolvenza per poi assumere quello di “Codice della crisi” in virtù della sua mission.

Oggi, 25 marzo 2022, si apre il IV anno dei commenti al tormentato percorso del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi), di cui solo pochi articoli sono entrati in vigore il 16 marzo 2019, mentre gli altri dovrebbero vedere la luce parzialmente il 16 maggio di quest’anno e il resto il 1° gennaio dell’anno prossimo. Il “travaglio” è lungo e penoso e mi ricorda la scalata a cui fu costretta la grande riforma tributaria degli anni 70 che io ho vissuto sin dal suo concepimento.

Dal sito del MEF – Dipartimento delle finanze

Anni 70 - La grande riforma tributaria

Dopo anni di studi e di progetti, per modificare il vecchio sistema tributario, si giunse alla conclusione di emanare una legge che stabilisse i punti essenziali di una grande riforma tributaria e i criteri per la realizzazione della stessa, demandando poi all'amministrazione del Ministero delle Finanze la stesura dei singoli provvedimenti nella forma dei decreti delegati. La legge n. 825 del 9 ottobre 1971 fu così emanata dal governo per divulgare le disposizioni occorrenti per attuare le riforme "secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività".

Il governo predispose, inoltre, il testo dei singoli decreti delegati, sentito il parere di una commissione parlamentare. Inizialmente furono pubblicati diciannove decreti, tutti in data 26 ottobre 1972, che introdussero l'imposta sul valore aggiunto (n. 633) e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (n. 643), nonché modificarono le imposte di registro (n. 634), successioni (n. 637), ipotecarie e catastali (n. 635), bollo (n. 642), contenzioso tributario, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (n. 639), imposta sugli spettacoli (n. 640) e tasse sulle concessioni governative (n. 641).

Il 1° gennaio 1973, entrarono in vigore tali provvedimenti, salvo quello sulla riforma del contenzioso tributario, che trovò faticosa applicazione solo nei primi mesi del 1974. Successivamente furono emanate le disposizioni sulle imposte dirette. La loro entrata in vigore ebbe luogo il 1° gennaio 1974, con la sostituzione delle vecchie imposte reali (ricchezza mobile, fabbricati, terreni, redditi agrari) e personali (complementare sul reddito, imposta di famiglia), con le nuove sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle persone giuridiche (IRPEG) (D.P.R. 29 settembre 1973, nn. 597 e 598) nonché locale sui redditi (ILOR) (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599).

Un apposito provvedimento (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) raccolse norme comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito, mentre con altri decreti delegati furono dettate le linee fondamentali delle agevolazioni tributarie (D.P.R. n. 601), furono riformati la riscossione delle imposte dirette (n. 602) e i servizi relativi (n. 603), nonché furono stabilite disposizioni sulla revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e fabbricati. Fu creata, infine, l'Anagrafe tributaria.

La fine che ha fatto la grande riforma è sotto gli occhi di tutti.

A esempio cito il DPR 633/72 (disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) che in seguito alle innumerevoli modifiche e integrazioni hanno snaturato il principio fondamentale del “valore aggiunto” e, quindi, la base imponibile sulla quale applicare l’imposta indiretta. Oggi abbiamo un valore aggiunto teorico e non reale (si pensi a tutti i costi fiscalmente indeducibili).

La stessa malattia ha contagiato anche il codice della crisi che, ancora prima di esordire interamente, è stato cambiato più volte e più volte ancora lo sarà. Quale economista d’impresa sono obbligato alla divulgazione e all’applicazione delle norme che regolano la materia concorsuale e tutte queste variazioni appaiono come un tentativo di aggiustamento di disposizioni che mancano di concretezza operativa anziché di ottimizzazione delle stesse. Il disordine regna sovrano e ciò contribuirà sicuramente a un difficile rispetto e/o applicazione delle disposizioni in questione. Chi di dovere dovrebbe riflettere su questo stato di cose.

C O N C L U S I O N I

Nonostante tutto, mi sento di essere positivo (non intendo come portatore di covid) e di sperare che al tavolo del legislatore partecipino tutte le categorie interessate prima che i provvedimenti vengano emanati, al fine di portare all’attenzione dei Parlamentari gli elementi operativi necessari che non rappresentino un ostacolo per i cittadini che dovranno applicare le norme di che trattasi, bensì di poter svolgere la propria attività nel rispetto delle regole alla base della nostra democrazia.

Ringrazio i lettori della loro vicinanza e soprattutto dei quesiti che postano alla mia attenzione permettendomi di meglio capire come gli argomenti trattati impattano con la reale applicazione. Un ringraziamento particolare anche da parte dell’Arch. Davide Chionna per gli apprezzamenti ricevuti circa l’amenità delle sue vignette.

Per chi fosse interessato a ricevere la raccolta di tutti gli articoli pubblicati potrà richiederli gratuitamente a:     info@mondocrisidimpresa.it

Commenti
    Tags:
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